FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 775

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PALMIERI, GELMINI, OCCHIUTO, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BRAMBILLA, CAPPELLACCI, FASANO, FATUZZO, FERRAIOLI, GAGLIARDI, GERMANÀ, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARIN, MILANATO, MINARDO, MUSELLA, NAPOLI, ORSINI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, ROSSELLO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, SOZZANI, SQUERI, VIETINA

Istituzione della Commissione parlamentare
per l'innovazione tecnologica

Presentata il 25 giugno 2018

torna su

  Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese è maturata una generale consapevolezza, accompagnata da un ampio dibattito, sull'importanza dell'innovazione tecnologica per la competitività e lo sviluppo economico-sociale. In particolare, i rilevanti progressi di nuove tecnologie e la diffusione del loro utilizzo su scala mondiale sono alla base di profonde trasformazioni che richiedono una specifica capacità di impulso e di governo da parte delle istituzioni nazionali. Tali tecnologie hanno infatti un significativo impatto sulla nostra vita, promuovono nuovi paradigmi economici e organizzativi, influenzano la crescita e la produttività del sistema pubblico e privato ed hanno un significativo valore sociale poiché promuovono l'integrazione, la cultura, l'apprendimento, la salute e il miglioramento di quasi tutti i servizi pubblici.
  Come altre grandi innovazioni del passato, le nuove tecnologie – come ad esempio quelle digitali – sono caratterizzate dalla pervasività del loro impatto su tutti gli ambiti della nostra società: cittadini e famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. Per tale motivo, il maggiore beneficio che si può trarre dalla loro carica di trasformazione si ha quando si realizza una politica integrata, unitaria e di sistema, che non si limiti ad ambiti specifici, settoriali o territoriali, ma integri trasversalmente le diverse competenze sull'innovazione tecnologica che si trovano frammentate in vari ambiti o sedi istituzionali. Nei due rami del Parlamento diverse Commissioni permanenti si trovano ad affrontare separatamente e per le rispettive competenze materie sempre più interessate in modo trasversale dall'innovazione tecnologica: istruzione, ricerca, industria, turismo, sanità, giustizia, pubblica amministrazione e telecomunicazioni, solo per citarne alcune. Occorre pertanto dotare il Parlamento di un organismo che sia luogo di dibattito, impulso e valorizzazione dell'innovazione tecnologica per i suoi aspetti di risorsa di sistema che necessita di un approccio unitario coerente e complessivo.
  Con la presente proposta di legge si intende pertanto istituire una Commissione parlamentare bicamerale, denominata «Commissione parlamentare per l'innovazione tecnologica», cui spetta il compito di promuovere, indirizzare e controllare l'attuazione delle politiche in materia di innovazione tecnologica nel sistema Paese. L'obiettivo è assicurare il rafforzamento del ruolo dell'Italia come protagonista di una fase storica fortemente condizionata dalla capacità innovativa di ciascun sistema Paese, promovendo un'azione integrata da parte dei soggetti interessati nell'ambito di un indirizzo coerente che solo una Commissione parlamentare può offrire e attuando, nel contempo, un costante monitoraggio delle attività poste in essere per il raggiungimento dell'obiettivo indicato. Non vi è dubbio che tali indirizzi, oggetto di un ampio dibattito maturato nel Paese anche grazie a iniziative istituzionali perseguite sin dalla scorsa legislatura, potranno essere rafforzati sulla base di uno specifico impegno del Parlamento ampiamente condiviso.
  In tal modo si favorisce la modernizzazione dell'Italia, in particolare attraverso l'accelerazione dell'economia di rete e sviluppando un modello di «società dell'informazione» in cui il coordinamento delle iniziative è finalizzato a facilitare i rapporti tra i cittadini e a superare ogni fenomeno di esclusione, a incrementare la competitività delle imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, nonché a ridurre gli sprechi e ad assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi pubblici.
  Tali finalità sono indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge.
  L'articolo 1, comma 2, invece, indica la composizione della Commissione, che sarà costituita da un totale di quaranta membri, di cui venti senatori e venti deputati. Essi sono nominati dal Presidente della Camera di rispettiva appartenenza, su designazione dei gruppi parlamentari e in proporzione al numero dei componenti dei gruppi medesimi. Al comma 3 del medesimo articolo 1 è disciplinato l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari, che la Commissione elegge al suo interno. Il comma 4 prevede che la Commissione possa richiedere tutti gli elementi necessari al fine di disporre di adeguati strumenti istruttori sui quali basare la propria attività di indirizzo e controllo. Il comma 5 prevede l'obbligo della Commissione di predisporre una relazione, con cadenza almeno annuale, sull'attività svolta; tale documento dovrà essere presentato a ciascuno dei due rami del Parlamento. In tale atto la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può segnalare l'esigenza di apportare modifiche alla legislazione vigente in materia, che attualmente trova la sua fonte più rilevante nei decreti legislativi n. 82 del 2005 e n. 159 del 2006 (recanti, rispettivamente, il codice dell'amministrazione digitale e disposizioni integrative e correttive allo stesso). Il comma 6, infine, stabilisce che le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e di quello della Camera dei deputati.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. È istituita la Commissione parlamentare per l'innovazione tecnologica, di seguito denominate «Commissione», con compiti di promozione delle politiche, anche dell'Unione europea e internazionali, concernenti l'uso di nuove tecnologie, in particolare di quelle dell'informazione e della comunicazione, necessarie a realizzare la modernizzazione del Paese, con riferimento, fra l'altro, all'economia, alle infrastrutture immateriali, alla pubblica amministrazione e all'inclusione digitale, nonché con compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione di tali politiche.
  2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari e in proporzione al numero dei componenti dei gruppi medesimi.
  3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione richiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi coinvolti nell'attuazione delle politiche di sviluppo tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie.
  5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sullo svolgimento e sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 20.000 euro annui.

torna su