FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 745

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata POLVERINI

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio

Presentata il 18 giugno 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Con questa proposta di legge, che fa seguito a quella analoga già presentata nel corso della XVII legislatura (atto Camera n. 4185), si intende reintrodurre, migliorandola, la disciplina del lavoro accessorio così come prevista prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.
  Come è noto la Corte costituzionale, con la sentenza 11-27 gennaio 2017, n. 28, dichiarò ammissibile la richiesta di referendum popolare promossa dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) volto ad abrogare gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuti nel capo VI «Lavoro accessorio». Di conseguenza il referendum venne indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017. Il rischio politico di affrontare lo strumento referendario – soprattutto a seguito della già rilevante sconfitta subita in occasione del referendum costituzionale del dicembre 2016 – indusse il Governo in carica a intervenire preventivamente con una disposizione abrogativa dei tre articoli richiamati.
  Il principio fondante del lavoro accessorio e della sua disciplina non prevedeva un ricorso abnorme ad esso né ovviamente una precarizzazione sistematica del mercato del lavoro, tant'è che dopo appena un anno dall'adozione del decreto delegato n. 81 del 2015 lo stesso Governo intervenne con modifiche alla nuova disciplina attraverso il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
  D'altro canto, nonostante il richiamato intervento del 2016, come già si era avuta occasione di illustrare nella passata legislatura, le modifiche non sono apparse risolutive. Fino all'abrogazione dei cosiddetti voucher, infatti, il ricorso all'uso del lavoro accessorio, come anche certificato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è continuato a crescere: secondo i dati dell'Istituto si è passati dagli oltre 108 milioni di voucher venduti nel 2015 agli oltre 134 milioni del 2016. Il numero si è ovviamente abbattuto solo nel 2017, a seguito dell'abolizione dello strumento a decorrere da metà anno (32,7 milioni di voucher).
  Le criticità del lavoro accessorio e le ricadute non positive comportate dalla mera abolizione dell'istituto, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apparse subito chiare a tutti, tanto che il legislatore nel corso dello stesso anno ha comunque dovuto affrontare il nodo della domanda e dell'offerta di lavoro accessorio intervenendo in occasione dell'esame della cosiddetta manovrina, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per introdurre all'articolo 54-bis un istituto apparentemente nuovo composto di due strumenti: libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale (PrestO).
  L'intervento di cui al richiamato decreto-legge n. 50 del 2017 non ha però risolto il problema del mercato del lavoro poiché, come emerso anche da una recente ricerca svolta dalla società SWG per Confesercenti su un campione di 800 piccole imprese, con l'introduzione dei nuovi strumenti il ricorso all'istituto del lavoro accessorio tra le piccole imprese si è ridotto di circa il 98 per cento. Tra le ragioni che avrebbero condotto al pessimo risultato della nuova disciplina vi sarebbe la difficoltà riscontrata tra le piccole imprese nell'attivare la procedura (il 43 per cento del campione lamenta un'eccessiva burocrazia), nonché l'inadeguatezza della nuova tipologia di contratto secondo le esigenze degli imprenditori, senza considerare che una parte, anche se minima, non ha potuto più accedere ai buoni lavoro.
  Tale riduzione non è corrisposta a un pari incremento nell'occupazione con il ricorso ad altre tipologie contrattuali; peraltro vale la pena sottolineare che il citato articolo 54-bis, al comma 21, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda entro il 31 marzo a trasmettere alle Camere una relazione sull'andamento delle misure libretto famiglia e PrestO e ad oggi tale relazione, la prima dall'entrata in vigore della nuova disciplina, non è ancora stata trasmessa.
  Per queste ragioni e per evitare che il lavoro accessorio alimenti una generazione di lavoratori poveri si rende necessario un ulteriore intervento legislativo.
  Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge introduce il capo VI-bis del decreto legislativo n. 81 del 2016, composto da tre articoli. L'articolo 50-bis individua le definizioni e il campo di applicazione del lavoro accessorio e indica le attività ammesse. Fra queste, quelle effettuate in ambito sportivo sono limitate al settore non professionistico, in ragione del fatto che, ad esempio, non può essere definito occasionale il servizio di vigilanza all'interno degli stadi di calcio, organizzato da società costituite ad hoc e sulla base di un calendario di attività noto con largo anticipo. L'utilizzo in agricoltura è limitato ai soli casi degli imprenditori non professionali. Sono altresì fissati i limiti di compenso in 5.000 euro nel corso dell'anno solare per il lavoratore (il limite scende a 3.000 euro nei casi di percettori di un ammortizzatore sociale) e in 2.000 euro per singolo committente.
  Il successivo articolo 50-ter riguarda i prestatori di lavoro occasionale. Sono individuate diverse tipologie, con la specificazione che per gli studenti, i quali devono essere regolarmente iscritti, l'attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi. La platea dei prestatori si allarga anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico. A tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro accessorio, i servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
  Infine, l'articolo 50-quater detta la disciplina del lavoro accessorio, con riferimento alle modalità di acquisto e di utilizzo dei voucher. Si specifica, fra le altre cose, che il confronto annuale con le parti sociali per la fissazione del valore nominale del voucher deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, mentre il decreto ministeriale deve essere emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno. La comunicazione preventiva deve essere inviata alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Fra i dati da comunicare preventivamente dal committente è compreso anche il tipo di attività svolto dal lavoratore, che non può rientrare in quelle normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda. Ciò per evitare abusi soprattutto nel settore del turismo, come, ad esempio, l'impiego di solo personale con prestazioni occasionali nelle cucine di un ristorante. Con la nuova normativa introdotta, l'eventuale sostituzione del cuoco ammalato può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativamente al compenso economico e agli aspetti normativi.
  L'articolo 2 provvede ad abrogare le disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
  L'articolo 3 specifica che le disposizioni della legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del capo VI-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  1. Dopo il capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

«Capo VI-bis.
LAVORO ACCESSORIO

   Art. 50-bis. – (Definizioni e campo di applicazione).1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale. In particolare, sono ammessi:

   a) lavori domestici straordinari;

   b) attività di assistenza domiciliare saltuaria ai bambini, agli anziani ammalati o alle persone disabili, indipendentemente dall'età;

   c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e monumenti;

   d) attività volte alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico, culturale, fieristico o caritativo;

   e) lavori di emergenza o di solidarietà in collaborazione con enti pubblici o con organizzazioni di volontariato;

   f) attività agricole meramente occasionali per committenti non imprenditori.

   2. Le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte anche in favore di più beneficiari, fermo restando che, per essere considerate rapporti di lavoro accessorio, non devono dare luogo a compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro nel corso dell'anno solare. Il limite massimo per beneficiario per singolo committente è fissato in 2.000 euro annui.
   3. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è ammesso nei limiti della disciplina sul contenimento della spesa pubblica.
   Art. 50-ter. – (Prestatori di lavoro accessorio).1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

   a) i disoccupati da almeno un anno;

   b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

   c) le persone disabili;

   d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico;

   e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

   f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

   g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

   2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego delle province o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della comunicazione, i soggetti di cui al periodo precedente ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. I centri per l'impiego e gli enti accreditati erogano ai medesimi soggetti, anche per via telematica, una formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
   Art. 50-quater. – (Disciplina del lavoro accessorio).1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti che non siano imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o per via telematica. I committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente per via telematica uno o più carnet di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, da svolgere entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente è emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno.
   2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
   3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, mediante messaggi del servizio di telefonia mobile o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione e il tipo di attività svolto, che non può rientrare tra le attività normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, salva diversa previsione contenuta in accordi collettivi nazionali. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative delle disposizioni di cui ai periodi precedenti nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
   4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
   5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattenendo l'importo stabilito dal decreto di cui al comma 1 a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata presso l'INPS.
   6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o alcodipendenza ovvero di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
   7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e per le relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS nonché nelle agenzie per il lavoro e nei soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   8. Al fine di verificare, mediante un'apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, nonché al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 50-bis, l'INPS e l'INAIL stipulano una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 2.
(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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