FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 673

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAROLO, BADOLE, BAZZARO, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CAFFARATTO, CECCHETTI, CENTEMERO, COMENCINI, COVOLO, DI MURO, DONINA, FERRARI, FORMENTINI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, LIUNI, LO MONTE, LUCCHINI, MATURI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, SEGNANA, TIRAMANI, TOMBOLATO, TURRI, VALLOTTO, VIVIANI, ZANOTELLI, ZIELLO,
ZOFFILI

Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nonché modifica all'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dei segretari comunali e provinciali

Presentata il 30 maggio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi.
  L'elevato numero di componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni, per cui la dimensione media della particella fondiaria nella montagna italiana è inferiore a 0,50 ettari e non di rado il numero dei comproprietari supera anche i venti, tra persone viventi, morte, scomparse o emigrate, anche in Paesi lontani.
  La presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia la ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire.
  Questa situazione complessa crea difficoltà alle aziende già attive e ostacola la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, in più casi, la conseguenza è l'abbandono di questi terreni, con gravi ricadute anche dal punto di vista delle attività di cura della montagna e di difesa idrogeologica.
  All'articolo 1 della presente proposta di legge, al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli della piccola proprietà contadina di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria, si delega il Governo ad attuare un incisivo intervento di razionalizzazione fondiaria nei territori agroforestali montani, favorendo la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà polverizzate, in modo da sostenere gli interventi volti a integrare, ove possibile, le superfici e a contribuire alla rettificazione dei confini dei fondi agricoli. La stessa delega prevede, altresì, una riduzione, fino all'esenzione, delle imposte catastali, di registro e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali concernenti gli immobili oggetto della legge.
  Con l'articolo 2 si propone un ampliamento delle funzioni notarili dei segretari comunali, mediante un'integrazione dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: si dispone che i segretari comunali possano anche rogare i contratti di compravendita e autenticare le sottoscrizioni fra privati che abbiano per oggetto fondi agricoli in territorio agroforestale montano, con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati ubicati nel territorio comunale. Si precisa altresì che, se il contratto o la sottoscrizione ha ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, la competenza è del segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

   b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

   c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali comproprietari non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in territori agroforestali montani;

   d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei territori agroforestali montani.

Art. 2.
(Funzioni notarili dei segretari comunali).

  1. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Può rogare, altresì, i contratti di compravendita e autenticare le sottoscrizioni tra privati in cui una delle parti sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto fondi agricoli in territorio agroforestale montano, con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati, ubicati nel territorio comunale; qualora il contratto o la sottoscrizione abbia ad oggetto un fondo che insiste sul territorio di più comuni, tali funzioni sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo stesso».

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