FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 579

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PEZZOPANE

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

Presentata il 7 maggio 2018

torna su

  Onorevoli Colleghi! — Con la sospensione della leva obbligatoria la categoria degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento (AUC) non è stata più incrementata. Finisce quindi un'epoca, quella in cui i giovani culturalmente e fisicamente più preparati del Paese, vincendo le selezioni per i corsi per AUC, sono andati a confluire nei ranghi dei quadri direttivi delle nostre Forze armate. Ricorderò, come esempi notevoli, che cinque fra gli ultimi Presidenti della Repubblica hanno avuto l'onore di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento: Ciampi, Scàlfaro, Cossiga, Pertini e Saragat. Purtroppo, però, questa categoria di ufficiali è stata da sempre vista dall'istituzione militare in una luce un po’ «crepuscolare». Solo l'Esercito sta nominando da qualche anno altri ufficiali di complemento, quelli della cosiddetta riserva selezionata, nominati direttamente ufficiali senza un corso preventivo, in virtù delle loro specializzazioni acquisite nella vita civile, dal grado di sottotenente a quello di maggiore. È frequente che gli ufficiali di complemento della riserva selezionata siano nominati direttamente al grado di maggiore; gli ufficiali a ferma prefissata, se diplomati, sono avanzati al grado di tenente al compimento del secondo anno di permanenza nel grado; se laureati, sono nominati direttamente al grado di tenente e, maturando un anno di servizio in tale grado già con il normale periodo di ferma contratta, acquisiscono nella maggioranza dei casi titolo per l'avanzamento al grado di capitano. Mentre gli ufficiali di complemento provenienti dai corsi per AUC, anche se laureati, restano sottotenenti e non maturano, in tutta la loro vita, nessun avanzamento di grado e non ottengono nessun beneficio o riconoscimento di alcun genere. Si ricorderà, a proposito di benefìci, che gli ufficiali in congedo (come pure tutto il restante personale militare) del Corpo militare della Croce rossa italiana, ausiliario delle Forze armate, per la sola iscrizione nei ruoli (anche, magari, senza alcun richiamo in servizio) per un periodo di quindici o venticinque anni, ottengono rispettivamente la Croce di anzianità di II o di I classe. L'ufficiale di complemento, pur richiamabile in caso di necessità, per dovere costituzionale di difesa della Patria, non ha mai risposto con un disinteresse per la sua condizione di militare in congedo. Gran parte del personale in congedo, oltre a restare incardinata nel sistema della mobilitazione, ha sempre continuato ad avere legami con l'ambiente militare, partecipando all'attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d'arma, soggette alla tutela ed al controllo del Ministero della difesa, continuando di fatto a stare nell'ambiente militare e conducendo la propria esistenza nell'ambiente della propria professione o del proprio impiego civile. Ad esempio, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), con le centinaia di iniziative annuali, distribuite in tutta Italia, cura l'addestramento della forza in congedo, provvedendo – seppur parzialmente – alle necessità di aggiornamento, nonché alla stretta correlazione con gli obblighi in tal senso assunti dal nostro Paese nell'ambito della NATO. A livello internazionale tale personale ha ben figurato anche nelle competizioni della Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva (CIOR) e della Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva medica (CIORM), organismi istituiti a livello NATO e rappresentativi degli ufficiali della riserva dell'Alleanza atlantica. Tutta l'attività svolta con le associazioni combattentistiche e d'arma è stata effettuata quasi senza oneri per lo Stato, se si eccettua il contributo statale assegnato, che negli ultimi tempi è stato notevolmente ridotto. Anzi, da alcuni anni a questa parte tutti gli apporti di uomini o mezzi dell'istituzione militare rivolti ad attività addestrative dell'UNUCI sono a titolo oneroso. La ragione di questa proposta di legge è di dare un riconoscimento a titolo onorifico, senza alcun onere per lo Stato, a coloro i quali hanno dimostrato il loro attaccamento all'istituzione militare e alla Patria, dapprima con il servizio prestato fra i quadri direttivi delle Forze armate o degli altri Corpi armati dello Stato, dopo aver superato delle non facili selezioni, e poi con l'iscrizione per almeno trenta anni ad almeno una associazione inserita nell'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'associazione deve essere iscritta al predetto albo alla data della decorrenza della promozione a titolo onorifico, oppure può essere appartenuta a tale albo precedentemente alla decorrenza della promozione. Non concedere questo riconoscimento significherebbe non spendere un po’ di gratitudine da parte dello Stato verso queste persone, definibili delle autentiche «sciabole di popolo». L'effetto positivo che questo provvedimento può avere è quello di incentivare le iscrizioni alle associazioni combattentistiche e d'arma, vera cinghia di trasmissione fra il mondo civile e quello militare. A questa considerazione si aggiunge anche quella che le disposizioni di cui si chiede l'approvazione possono anche rappresentare un beneficio sostitutivo per la perdita da parte delle associazioni combattentistiche e d'arma, avvenuta ormai da molti anni, dell'aliquota di proposte assegnata per l'Ordine al merito della Repubblica italiana. La promozione è soltanto a titolo onorifico. A ciò si aggiunge che, per i procedimenti amministrativi relativi all'avanzamento, gli uffici matricola dei vari organismi militari, con la riduzione di lavoro derivante dalla fine degli AUC e della leva, non sembra possano avere grosse difficoltà per l'istruzione di queste pratiche, del resto di modesto iter amministrativo. A tale proposito, è previsto che l'istruttoria del procedimento amministrativo sia svolta, molto semplicemente, dall'ufficio matricolare che ha in carico la posizione militare dell'interessato. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi onere, anche indiretto, a carico dello Stato, è previsto che i costi medi amministrativi di tali pratiche vengano corrisposti in maniera anticipata dagli stessi interessati. Ai fini dell'adozione, per il personale promosso a titolo onorifico, del distintivo di grado previsto per i promossi di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434, si fa riferimento alla circolare 25 giugno 1984, n. 501, dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa. La presente proposta costituisce la riproposizione del testo, di iniziativa dell'onorevole Palmizio (atto Camera n. 679), così come risultante dall'approvazione degli emendamenti nella IV Commissione Difesa in sede referente nel corso della XVII legislatura, e di un disegno di legge, atto Senato n. 1652, della XVII legislatura, di iniziativa della proponente, di contenuto analogo.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Promozione a titolo onorifico).

  1. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono o in congedo assoluto.
  2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
  3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici anche nel caso di eventuale richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 674 del medesimo codice.
  4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Art. 2.
(Destinatari).

  1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono destinatari della promozione di cui al medesimo articolo 1 a condizione che:

   a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

   b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

   c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;

   d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

   e) non abbiano conseguito un'altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

  2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.

Art. 3.
(Procedura).

  1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, previa valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione competente, da svolgere nelle forme previste dall'ordinamento per l'avanzamento degli ufficiali, su istanza dell'interessato ai competenti uffici del Ministero della difesa, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
  2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
  3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza medesima la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.
  4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4.
(Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione).

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.
  2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. La ricevuta comprovante l'effettuazione del versamento di cui al comma 1 del presente articolo è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.
  4. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento).

  1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 1, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.
  2. Il periodo superiore a quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4, che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di un'ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.

torna su