FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 458

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MATURI, MOLINARI, MOLTENI, RIBOLLA

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

Presentata il 3 aprile 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni si è registrata una ricca produzione normativa sul «made in», sia sul fronte della tutela dei prodotti italiani sia su quello del rafforzamento dell'azione di contrasto ai fenomeni di contraffazione. La legge 8 aprile 2010, n. 55, che assicura la tracciabilità dei prodotti del comparto tessile, pelletteria e calzaturiero attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria del luogo di origine dei prodotti, è stata tuttavia fortemente ostacolata dall'Unione europea, tanto che ne ha inficiato l'attuazione. L'impossibilità per il nostro Paese di dotarsi di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti deriva infatti dalla forte opposizione sul fronte europeo dei Paesi nordici, dalla Gran Bretagna, dall'Olanda e dalla Germania, che non hanno interesse a vedere tutelate le produzioni di qualità in quanto non ne sono produttori ma semplici importatori. Il Parlamento europeo da tempo discute sull'opportunità di dotarsi di un sistema di etichettatura di origine dei prodotti. In data 15 aprile 2014, lo stesso ha approvato in prima lettura le norme per rendere obbligatorie le etichette «made in» sui prodotti non alimentari venduti sul mercato europeo. Una proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi nell'Unione europea è stata già approvata dal Parlamento europeo nel 2010, ma non ha mai avuto definitiva approvazione a causa dell'impossibilità di raggiungere il necessario consenso con gli Stati membri. La contraffazione ha gravi ripercussioni sull'economia e può compromettere la relazione di fiducia tra le aziende e i consumatori. L'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dalla contraffazione, dal momento che presenta una struttura produttiva prevalentemente composta da piccole e medie imprese che faticano a contrastare la concorrenza proveniente dal mercato del falso, con un'inevitabile perdita di competitività. Le produzioni tipiche italiane sono in crisi anche per la guerra in atto nei mercati tra chi produce made in Italy o 100 per cento made in Italy e chi opera nel mercato della contraffazione. Secondo i dati, estratti dal rapporto Mise-Censis 2014, il mercato del falso in Italia ha realizzato un fatturato di 6 miliardi 535 milioni di euro. La contraffazione sottrae al sistema economico legale nazionale 17 miliardi e 773 milioni di euro di produzione, 6 miliardi e 400 milioni di euro di valore aggiunto (corrispondenti allo 0,45 per cento dell'intero PIL italiano), 5 miliardi e 280 milioni di euro di entrate erariali, quindi il 2 per cento del totale delle entrate, 105.000 unità di lavoro (pari circa allo 0,44 per cento dell'occupazione complessiva nazionale).
  Quindi Stato, imprese e consumatori sono le vittime privilegiate dei contraffattori. Si stima che se si riportasse il fatturato complessivo della contraffazione sul mercato legale si genererebbe una produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un valore di quasi 18 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 6 miliardi. Per ogni euro sottratto al mercato della contraffazione si attiverebbe nell'economia nazionale legale una produzione aggiuntiva di 2,5 euro, stimolando acquisti di materie prime, semilavorati, servizi e attivando nuova occupazione regolare.
  L'assenza di norme europee, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi, in primo luogo dalla Cina, e distribuiti nel mercato europeo siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese d'origine. È necessario portare a compimento le iniziative in materia di tutela del made in Italy per permettere, specie in questo momento di crisi, alle imprese che producono in Italia di difendersi dalla concorrenza di chi, senza scrupoli, immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e quindi spesso dannosi per la salute umana, facendoli passare come made in Italy anche se prodotti interamente all'estero. Bisogna intraprendere tutte le azioni necessarie a contrastare l'ingresso e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti contraffatti, anche rendendo più incisive le misure sanzionatorie previste dal codice penale in modo che facciano da deterrente alle pratiche illecite. In tal senso, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di istituire un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi per la tracciabilità dei prodotti che attraverso l'apposizione di codici identificativi consenta alle imprese di fornire informazioni dettagliate sulla loro origine. Per agevolarne la diffusione, l'articolo 3, in particolare, stabilisce che gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese per aderire volontariamente al sistema di tracciabilità siano ammissibili alle agevolazioni della cosiddetta nuova Sabatini. Con l'istituzione di tale sistema di tracciabilità viene congiuntamente salvaguardato il diritto dei consumatori a ricevere un'adeguata informazione circa la qualità dei prodotti in commercio, permettendo di innalzare i livelli generali di sicurezza e di tutela della salute umana. Alla luce di quanto esposto, è opportuno che la presente proposta di legge venga quanto prima posta all'esame del Parlamento, riproducendo tra l'altro un testo già esaminato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 2308, XVII legislatura) e sul quale il gruppo della Lega ha dato un contributo rilevante, con la speranza che la stessa possa rappresentare un concreto punto di partenza per l'attuazione di un'organica politica di tutela del made in Italy, a livello sia nazionale che europeo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori a ricevere un'adeguata informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
  2. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità di cui all'articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione europea purché commercializzati sul territorio nazionale.

Art. 2.
(Certificazione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili).

  1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto, sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sulle fasi di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
  2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché le ulteriori informazioni oggetto di certificazione, ai sensi del medesimo comma 1.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori dei sistemi di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:

   a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;

   b) l'ente competente a certificare i codici identificativi non replicabili, a rilasciare le certificazioni e ad accreditare i produttori delle applicazioni;

   c) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema;

   d) le modalità attraverso cui l'impresa produttrice fornisce in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea degli accordi internazionali in materia ambientale;

   e) le Autorità competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 nonché i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e le relative modalità di esecuzione.

  4. Il regolamento di cui al comma 3 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate.

Art. 3.
(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili).

  1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono ai sistemi di tracciabilità di cui alla presente legge per l'acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all'articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, volte a specificare le categorie di beni ammissibili.
  3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste, a legislazione vigente, per le misure di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4.
(Sanzione).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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