FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 11

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 43-1350-1573-1649-1924-2069-A

PROPOSTE DI LEGGE

43

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 23 marzo 2018

1350

d'iniziativa della deputata ASCANI

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 7 novembre 2018

1573

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 5 febbraio 2019

1649

d'iniziativa dei deputati
SASSO, MOLINARI, BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAFFAELLI, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 7 marzo 2019

1924

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 19 giugno 2019

2069

d'iniziativa del deputato LATTANZIO

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e disposizioni per la disciplina dell'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di istruzione superiore e a diversi corsi di laurea o diploma

Presentata il 7 agosto 2019

(Relatore: FUSACCHIA )

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 21 luglio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 43, 1350, 1573, 1649, 1924 e 2069. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C. 2069, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la VII Commissione;

   preso atto che il testo unificato in esame prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposta dal secondo comma dell'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, introducendo conseguentemente una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le materie dell'università e del diritto allo studio non siano espressamente citate nell'articolo 117 della Costituzione e come, con riferimento alla materia del diritto allo studio universitario, a livello legislativo ordinario, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012 abbia affidato alle regioni la competenza esclusiva, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità in tutto il territorio nazionale;

   osservato, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

   ricordato, al riguardo, che, con la sentenza n. 383 del 1998, la Corte costituzionale, richiamando preliminarmente che «L'accesso ai corsi universitari è materia di legge», ha sottolineato che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione assume una funzione di «cerniera», attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, sottolineando che «La “riserva di legge” assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative “secondarie”, sia imponendo all'autorità normativa “primaria” di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato»;

   osservato che nella medesima sentenza n. 383 del 1998 – richiamata, più di recente, nella sentenza n. 423 del 2004 – la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge, ma comporta, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'Esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università;

   evidenziata l'esigenza di valutare la compatibilità con tale contesto normativo e giurisprudenziale dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento, che demanda ad un regolamento – da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – la definizione dei criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale;

   segnalato che la necessità del possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio è stabilita sia, in termini generali, dal comma 3 dell'articolo 2, sia dal comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 2, per le fattispecie considerate in tale ultima disposizione;

   rilevato come il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 stabilisca che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti, e come il secondo periodo del medesimo comma 3 specifichi che «Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11» del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2005;

   rilevato come il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 4 disponga che «Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dall'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010», il quale è abrogato dal comma 7 dell'articolo 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a valutare la compatibilità della previsione recata dall'articolo 4, comma 2, con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzionale e con la giurisprudenza costituzionale in materia;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la formulazione del comma 3 dell'articolo 2, il quale sancisce in termini generali la necessità del possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi di studio, con quella del comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, il quale ribadisce specificamente la necessità di tale possesso per le fattispecie considerate in quest'ultima disposizione;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, al fine di chiarire se la previsione: «Tale disposizione si applica» si riferisca al primo periodo del medesimo comma 3;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 con quella del comma 7 dell'articolo 2, individuando con maggiore precisione il termine dal quale decorre l'abrogazione dell'articolo 29, comma 21, della legge n. 240 del 2010.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 43 e abbinate, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni, per effetto della facoltà di doppia iscrizione resa lecita dal provvedimento in oggetto;

    il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti delle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie;

    ciò stante, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderà, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

    riguardo all'articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile – al sussistere dei relativi presupposti – l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, si rappresenta che con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;

    pertanto, all'eventuale incremento degli iscritti, in tali casi si provvederà con le ulteriori risorse già stanziate con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

    l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede esclusivamente l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto;

    tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazioni, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravi di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che comprende già la necessità di aggiornamenti, sotto il profilo sia tecnico che contenutistico, degli strumenti in parola;

    gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    appare necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 – che prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 43 e delle proposte abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   condivisa la finalità del provvedimento di abrogare il divieto di iscrizione contemporanea a più università o corsi di studio universitari, disposto dal secondo comma dell'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933;

   considerato che l'articolo 3, in materia di diritto allo studio, prevede, al comma 2, la redazione, con cadenza annuale, di un programma da parte delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo;

   ritenuto che la partecipazione di studenti lavoratori a corsi di istruzione terziaria e ad attività formative successive al conseguimento del titolo rappresenti un importante strumento per l'acquisizione di nuove competenze, necessarie in relazione all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle diverse attività lavorative, anche al fine di incrementare l'occupabilità dei lavoratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

Art. 1.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
  4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
  5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
  6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
  7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.
  3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
  4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
  6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.
  7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.

Art. 3.
(Diritto allo studio)

  1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
  2. Le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Art. 4.
(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

  1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5.
(Monitoraggio e valutazione di impatto della legge)

  1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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