FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GAGLIARDI

Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero di proprietà di lavoratori frontalieri

Presentata il 23 settembre 2021

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  Onorevoli Colleghi! – L'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-bis prevede il divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Lo stesso articolo, ai commi 1-ter e 1-quater, prevede, per la circolazione in Italia, prescrizioni e adempimenti nelle ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente o nei casi di veicolo concesso in comodato.
  Ai sensi del comma 1-quinquies, lettera c), tali limitazioni non si applicano ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, a condizione che, con un veicolo immatricolato in tale Stato a proprio nome, transitino in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per fare rientro nella sede di lavoro all'estero.
  Nella realtà, i lavoratori frontalieri che conducono in Italia veicoli con targa estera sottolineano il fatto che di norma nessun lavoratore dipendente frontaliero circola con un veicolo immatricolato a proprio nome; è altresì raro che un conducente sia residente nel Paese dove è immatricolato il veicolo.
  L'articolo unico della presente proposta di legge dispone che l'esonero dalle limitazioni previsto dal citato comma 1-quinquies, lettera c), si applichi tout court ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, senza prevedere ulteriori condizioni. Si elimina, pertanto, la vigente disposizione nella parte in cui attribuisce il beneficio dell'esonero ai soli lavoratori frontalieri che transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per fare rientro nella sede di lavoro all'estero con un veicolo immatricolato all'estero a proprio nome.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. La lettera c) del comma 1-quinquies dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

   «c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo;».

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