FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREA ROMANO, BONOMO, BRUNO BOSSIO, BURATTI, CARÈ, CIAMPI, CRITELLI, DI GIORGI, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, LATTANZIO, LOTTI, MICELI, MORANI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI, ROTTA

Disposizioni per la tutela del pluralismo nei servizi di media

Presentata il 16 luglio 2021

torna su

  Onorevoli Colleghi! – La tutela del pluralismo nei servizi di media – diritto primario e costituzionalmente garantito, fondamento della democrazia e garanzia di libertà nella discussione pubblica – richiede disposizioni che siano aggiornate ed efficaci rispetto sia allo stato della tecnologia sia alla struttura reale del mercato nazionale e internazionale. Richiede, altresì, disposizioni che siano pienamente rispettose della libertà di stabilimento sancita dai trattati dell'Unione europea ma che al contempo preservino la specificità dei media italiani e il loro indispensabile pluralismo anche dai rischi di concentrazione monopolistica che possano derivare dalle dinamiche dei mercati internazionali.
  Per questo la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di superare il sistema attuale, riguardante le posizioni dominanti lesive del pluralismo nei servizi di media, ormai datato e superato dagli eventi e dall'evoluzione di un mercato sempre più convergente, nel quale è proprio l'evoluzione tecnologica che ha portato a un mutamento sostanziale delle condizioni e a un'alterazione significativa della struttura e delle dinamiche dei mercati coinvolti. La presente proposta di legge prevede, pertanto, una nuova disciplina che tenga conto di questi fattori, rafforzando in misura significativa le possibilità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
  La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si prefigge di eliminare soglie e vincoli specifici ormai superati (come la soglia massima dei ricavi del Sistema integrato delle comunicazioni – SIC, il numero massimo dei canali del digitale terrestre e le soglie predeterminate messe in discussione dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020 nella causa C-719/18) in favore di un sistema flessibile basato sull'identificazione, a opera dell'AGCOM, di concrete situazioni di lesione o di rischio per il pluralismo.
  Con il comma 1 si richiamano i princìpi generali e gli obiettivi della legge, che sono quelli di vietare le posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, al fine di garantire la struttura plurale dei mercati e l'autonomia delle imprese interessate.
  Il comma 2 prevede una specifica definizione dei «servizi di media», oggetto di tutela, che intende superare la perimetrazione del SIC, in parte obsoleta perché corrispondente a un'elencazione chiusa di settori che potrebbe risultare non idonea alle attuali e alle future evoluzioni tecnologiche. Per coprire tutti i servizi di media (compresa la stampa) non si fa riferimento alle reti di comunicazione elettronica, mentre sono stati inseriti i collegamenti ipertestuali per comprendere anche i motori di ricerca, la cui rilevanza per il pluralismo è sempre maggiore. L'obiettivo della norma è quello di comprendere anche le reti sociali e le piattaforme digitali di condivisione dei video che rifiutano qualsiasi responsabilità editoriale. Spetterà poi all'AGCOM verificare se un determinato servizio rientri tra i servizi di media e, in caso positivo, definire e analizzare il relativo mercato.
  Il comma 3 individua gli elementi di valutazione per determinare le posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo più attuali e legati alle singole situazioni concrete, introducendo, in aggiunta a quelli tipici, anche elementi nuovi e di particolare rilievo quali, ad esempio, il controllo dei dati commerciali e personali degli utenti.
  Il comma 4, in aderenza a quanto previsto dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2020 e prendendo spunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, disciplina con nuovi criteri i rapporti tra i soggetti operanti contemporaneamente nei settori delle telecomunicazioni e dei media, superando l'impostazione di imporre soglie ex ante e consentendo all'AGCOM una valutazione preliminare di rilevanza per evitare aperture di istruttorie a carico di qualsiasi soggetto verticalmente integrato anche in assenza di qualsiasi situazione di rilevanza potenzialmente lesiva per il pluralismo.
  Il comma 5 rafforza il livello di deterrenza e di efficacia della legge prevedendo la nullità degli atti giuridici, delle operazioni di concentrazione, delle acquisizioni e delle intese contrastanti con i divieti previsti dalla medesima legge.
  I commi 6 e 7 rafforzano sensibilmente i poteri di intervento dell'AGCOM con la possibilità di applicare misure cautelari, sia nella fase antecedente la decisione sia in quella successiva, qualora siano necessarie misure interinali nella fase temporanea di completa attuazione della decisione stessa. Ciò al fine di garantire idonee forme di tutela preventiva e rapida nelle situazioni in cui le necessarie tempistiche procedimentali possano incidere negativamente sul pluralismo del sistema. Si tratta di un potere che è opportuno esplicitare per garantire certezze giuridiche, già peraltro formalmente riconosciuto ad altre autorità indipendenti in situazioni analoghe.
  Il comma 8, infine, prevede che l'AGCOM, con proprio regolamento, stabilisca le modalità di svolgimento dei procedimenti.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Ai fini della tutela del pluralismo nei servizi di media, definiti ai sensi del comma 2, sono vietate le posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, da parte dei soggetti che operano nei relativi mercati, anche attraverso soggetti controllati o collegati, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, per «servizi di media» si intende qualsiasi servizio che abbia per oggetto la comunicazione di contenuti testuali, iconografici, sonori, audiovisivi o multimediali di qualsiasi natura, compresa la comunicazione commerciale sotto qualunque forma, nonché di collegamenti ipertestuali verso tali contenuti, a un numero indeterminato, o potenzialmente indeterminato, di destinatari.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, d'ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse, che non si costituiscano, in ciascun mercato rilevante dei servizi di media, posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, valutando, oltre ai ricavi, compresi quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, il livello di concorrenza all'interno del mercato, le barriere all'ingresso, le dimensioni di efficienza economica dell'impresa, gli indici quantitativi di diffusione dei servizi di media audiovisivi, dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali, dei siti internet e delle opere cinematografiche e fonografiche, la convergenza fra i diversi settori, l'integrazione verticale e i collegamenti societari e finanziari dei soggetti interessati, le sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, il controllo dei dati commerciali e personali degli utenti, nonché il grado di ampiezza e diversificazione dei contenuti offerti all'utenza nell'ambito di ciascun mercato, con particolare attenzione ai contenuti di informazione.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti sulla base dei criteri stabiliti dal comma 3, verifica che, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato dei servizi di media, anche attraverso società controllate o collegate, non si instaurino collegamenti societari o di controllo atti a incidere, anche indirettamente, sull'autonomia delle imprese operanti nei mercati dei servizi di media tali da determinare situazioni lesive del pluralismo, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 per inibire l'operazione o per rimuoverne gli effetti.
  5. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione, le acquisizioni e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
  6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati dei servizi di media e adotta i provvedimenti necessari, anche di natura cautelare, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni lesive del pluralismo di cui al presente articolo. Qualora riscontri l'esistenza di tale rischio, l'Autorità apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene, disponendo idonee misure, affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni vietati ai sensi del presente articolo, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione dei loro effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni totali o parziali di partecipazioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo periodo di tempo entro il quale provvedere alla dismissione.
  7. Nell'ambito dei provvedimenti e nel corso dell'istruttoria di cui al comma 6, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di adottare misure cautelari e d'urgenza. Nel caso dell'adozione di misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni anche parziali di partecipazioni di aziende e di rami di azienda, l'Autorità può disporre misure di carattere interinale.
  8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.

torna su