FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3138

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIBRANDI

Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro

Presentata il 26 maggio 2021

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende rafforzare il rapporto sinergico tra imprese e lavoratori per favorire l'elevazione economica e sociale del lavoro e un aumento della produttività del sistema delle imprese italiane.
  L'articolo 46 della Costituzione riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, un principio rafforzato dall'articolo 47 della stessa Carta, che favorisce l'accesso diretto e indiretto all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Tali previsioni costituzionali hanno previsto, fin dalla nascita della Repubblica, una stretta alleanza e cooperazione tra capitale e lavoro, in una prospettiva di progresso che superi le contrapposizioni tra impresa e lavoratori, delineando una continua cooperazione di questi ultimi nelle scelte decisionali e nella realizzazione dei processi produttivi dell'impresa, in nome dell'interesse comune alla sua crescita.
  Sulla base di queste considerazioni, dei vari progetti di legge già presentati in materia e di una consapevolezza diffusa e condivisa – sia sul versante degli studiosi di economia del lavoro e di relazioni industriali, sia sul versante delle parti sociali e aziendali – la presente proposta di legge introduce meccanismi e procedure per la partecipazione dei dipendenti alla gestione, alla distribuzione degli utili e al capitale azionario delle imprese, senza tuttavia irrigidire la legislazione in materia di contrattazione collettiva, in conformità ai seguenti princìpi ispiratori e fondanti:

   spirito collaborativo tra datori e prestatori, nell'ottica di favorire la produttività e la competitività dell'impresa sul mercato;

   volontarietà dell'adozione delle misure, allo scopo di incidere strutturalmente nei processi aziendali;
   equilibrio fiscale;

   valorizzazione del livello aziendale di contrattazione come luogo della generazione di competitività;

   coincidenza dell'interesse pubblico a favorire la nascita e lo sviluppo di aree collaborative e dell'interesse privato a utilizzare come leva di sviluppo della performance competitiva le proprie competenze distintive in materia di organizzazione dei rapporti socio-economici.

  La presente proposta di legge introduce misure che mirano a elevare il ruolo dei lavoratori, con l'obiettivo di incidere sulla produttività del sistema produttivo del Paese e sul benessere futuro, ed è composta da quattro articoli.
  L'articolo 1 espone le finalità dell'intervento legislativo, consistenti nell'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, cioè nell'attuazione del diritto dei dipendenti a collaborare alla gestione, a prendere parte alla distribuzione degli utili e a partecipare all'azionariato delle imprese ove svolgono la propria prestazione, al fine di migliorare la performance del sistema produttivo, di rafforzare la sinergia tra datori di lavoro e dipendenti e di valorizzare economicamente e socialmente il lavoro di questi ultimi.
  L'articolo 2 prevede l'introduzione nei contratti collettivi o aziendali di apposite procedure di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell'impresa, sui programmi di sviluppo, sui flussi occupazionali stimati e sui cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Le rappresentanze dei lavoratori vengono interpellate, anche su loro richiesta, sull'introduzione di innovazioni o di nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.
  L'articolo 3 prevede la possibilità per le imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, di predisporre piani annuali o pluriennali per la partecipazione dei dipendenti agli utili. Questi, previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori, sono depositati gratuitamente – entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale – presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  I piani di distribuzione degli utili non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati su risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali. Dopo il deposito, i piani assumono valore contrattuale tra le parti, ovvero fra l'impresa e i dipendenti; per questi ultimi resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, una volta conosciuta la relativa entità.
  Gli utili oggetto di distribuzione costituiscono voci di costo nei bilanci delle rispettive imprese. I medesimi utili sono soggetti alla ritenuta sui dividendi del 26 per cento, il cui versamento è a carico del lavoratore. I piani devono fissare una percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai propri dipendenti. Il totale degli utili da distribuire non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei propri dipendenti.
  L'articolo 4 definisce le procedure per la partecipazione azionaria dei dipendenti. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.
  Il contratto aziendale può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento alla quale tutti i dipendenti hanno diritto di partecipare. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, che prevedono il diritto di opzione dei soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni.
  Alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, l'importo massimo per cui le azioni non concorrono a formare reddito è fissato in 2.600 euro e il periodo minimo di possesso è fissato in quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, riconosce il diritto dei dipendenti a collaborare alla gestione, a prendere parte alla distribuzione degli utili e a partecipare all'azionariato delle imprese ove svolgono la propria prestazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla presente legge, al fine di migliorare la performance del sistema produttivo, di rafforzare la sinergia tra datori di lavoro e dipendenti e di valorizzare economicamente e socialmente il lavoro.

Art. 2.
(Informazione e consultazione dei dipendenti)

  1. I contratti collettivi o aziendali prevedono procedure di informazione e di consultazione dei dipendenti, attraverso le loro rappresentanze:

   a) sulla situazione economico-produttiva dell'impresa;

   b) sui programmi di sviluppo di breve e a medio periodo;

   c) sull'evoluzione recente e prevedibile dei flussi occupazionali;

   d) sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento delle unità produttive.

  2. L'impresa interpella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l'opportunità di introdurre innovazioni o nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.

Art. 3.
(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

  1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.
  2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.
  3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.
  4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.
  5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.

Art. 4.
(Partecipazione azionaria dei dipendenti)

  1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.
  2. Il contratto aziendale può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, anche destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare.
  3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.
  4. Le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti. A tale fine, l'importo massimo di cui alla citata lettera g) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fissato in 2.600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.

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