FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3119

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

e dal ministro della salute
( SPERANZA )

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentato il 18 maggio 2021

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  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, volto a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19, nella direzione di una graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto comunque delle esigenze di contenimento della diffusione del virus, prevedendo anche un allentamento delle limitazioni agli spostamenti nel territorio nazionale, che saranno consentiti in Zona gialla senza limiti orari a partire dal 21 giugno 2021. Tali misure si fondano su una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale.

ART. 1. – (Limiti orari agli spostamenti).

  La norma reca una disciplina, scandita per fasce temporali, sui limiti orari agli spostamenti, al fine di addivenire progressivamente a una completa eliminazione di tali limiti. In particolare, si stabilisce che in Zona gialla, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 6 giugno 2021, sono consentiti gli spostamenti dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. A partire dal 7 giugno 2021 e fino al 20 giugno 2021, i limiti orari hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo. A decorrere dal 21 giugno 2021, in Zona gialla, cessano del tutto i limiti orari agli spostamenti.
  Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute possa, con ordinanza, stabilire limiti orari diversi da quelli previsti dall'articolo in esame per eventi di particolare rilevanza.
  Si specifica, infine, che in Zona bianca non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

ART. 2. – (Attività dei servizi di ristorazione).

  L'articolo reca misure concernenti la riapertura dei servizi di ristorazione in Zona gialla, prevedendo che le attività di tali servizi, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite dal 1° giugno 2021 anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, di seguito «decreto-legge n. 33 del 2020».

ART. 3. – (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali).

  Si consente in Zona gialla, dal 22 maggio 2021, lo svolgimento anche nei giorni festivi e prefestivi delle attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 4. – (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere).

  In Zona gialla si anticipa la riapertura delle palestre al 24 maggio 2021, prevedendo che le relative attività debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Nello svolgimento delle attività deve essere comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e i locali delle palestre devono essere dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
  Si consentono, inoltre, dal 1° luglio 2021, in Zona gialla, le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, sempre in conformità ai predetti protocolli e linee guida, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  Infine, sempre dal 1° luglio 2021, in Zona gialla, si prevede che possano svolgersi anche le attività dei centri benessere, in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 5. – (Eventi sportivi aperti al pubblico).

  Si consente in Zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, di seguito «decreto-legge n. 52 del 2021», esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

ART. 6. – (Impianti nei comprensori sciistici).

  Si prevede che in Zona gialla, dal 22 maggio 2021, possano riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, sempre nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 7. – (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò).

  La norma consente in Zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 8. – (Parchi tematici e di divertimento).

  La disposizione prevede che in Zona gialla, dal 15 giugno 2021, siano consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 9. – (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie).

  Con l'articolo sono programmati, per le Zone gialle, la ripresa dell'attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi, nonché lo svolgimento di feste e cerimonie, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  In particolare, con il comma 1 si consentono, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri culturali, dei centri sociali e dei centri ricreativi.
  Il comma 2 consente, dal 15 giugno 2021, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, purché i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

ART. 10. – (Corsi di formazione).

  Si prevede che in Zona gialla, a decorrere dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 11. – (Musei e altri istituti e luoghi della cultura).

  Viene dettata la disciplina concernente l'apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura individuati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, nonché complessi monumentali. Si prevede, innanzitutto, che in Zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei predetti luoghi possa avvenire a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Con specifico riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019, il sabato e nei giorni festivi, hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, si stabilisce, ai fini dell'ingresso, l'obbligo di prenotazione, on line o telefonica, con almeno un giorno di anticipo. Si dispone, inoltre, che resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, concernenti il libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese. Infine, si prevede che siano, altresì, aperte al pubblico le mostre alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 11.

ART. 12. – (Linee guida e protocolli).

  L'articolo stabilisce che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ART. 13. – (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni).

  Il comma 1 dell'articolo ridisegna il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale, ai sensi dei commi 16-bis e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le disposizioni di cui ai menzionati commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vengono modificate in coerenza con l'aggiornamento dei parametri sulla base dei quali sarà individuato lo scenario di rischio e saranno, conseguentemente, applicate le misure anti COVID-19.
  In particolare, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, a seguito di un lavoro congiunto con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, è emersa una proposta di revisione degli indicatori finora utilizzati in base al documento «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» (di cui alla nota del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, Direzione generale della prevenzione sanitaria, protocollo n. 32732), di cui all'allegato 25 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020.
  In sostituzione del parametro del Rt, si attribuisce un rilievo primario al parametro dell'incidenza (numero di casi di contagio su 100.000 abitanti).
  La percentuale di incidenza viene individuata e validata dalla Cabina di regia, che conserva il ruolo di organismo scientifico di valutazione decisionale; resta fermo che sarà parallelamente monitorato il numero di tamponi effettuati da ciascuna regione e provincia autonoma, per evitare che bassi livelli di incidenza siano determinati esclusivamente dalla mancata ricerca di casi.
  Come chiarito dalla modifica al comma 16-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, il parametro dell'incidenza è considerato in via esclusiva oppure unitamente alla percentuale di saturazione dei posti letto in area medica o alla percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, al fine di individuare i singoli scenari (e le corrispondenti misure di contenimento).
  In definitiva, ai sensi del nuovo comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, sono denominate:

   a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

   b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

   c) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

   d) «Zona rossa»: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.

  Inoltre, in ragione del fatto che l'incidenza e l'occupazione dei posti letto non sono parametri previsionali ma riflettono la situazione attuale, il comma 1 dell'articolo 13 in esame sostituisce il comma 16-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, affiancando al sistema di valutazione descritto un sistema di valutazione con indicatori precoci, idonei a indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad esempio Rt, proiezioni dell'occupazione dei posti letto a trenta giorni, eccetera). Nello specifico, è disposto il rinvio a un decreto del Ministro della salute che, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederà a individuare quali parametri – tra quelli di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020 – dovranno essere utilizzati, a tale specifico fine. Pertanto, sulla base della valutazione svolta con tali indicatori, con ordinanza del Ministro della salute, le misure previste per le regioni in Zona arancione saranno applicate anche alle regioni che, sebbene si collochino in Zona gialla, denotino un livello di rischio alto.
  Il comma 2 delinea la disciplina applicabile al periodo transitorio che coincide con quello che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto e il 16 giugno 2021. In tale lasso di tempo, continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risulti collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore.

ART. 14. – (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19).

  Il comma 1 dell'articolo estende la validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021. Diversamente da quanto previsto dal menzionato articolo 9, che individua in sei mesi il periodo di validità di tale certificazione, ai sensi della disposizione in commento, la certificazione rilasciata a chi ha concluso il ciclo vaccinale ha una validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo.
  Una disciplina peculiare è dettata dal comma 2 per la certificazione verde COVID-19 di cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che è rilasciata non solo ad avvenuta vaccinazione, cioè al termine del prescritto ciclo, ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. In questo caso, la certificazione ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

ART. 15. – (Sanzioni).

  La norma stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 del decreto, richiamando quelle dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020.
  Si prevede, altresì, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

ART. 16. – (Disposizioni di coordinamento).

  L'articolo prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020.
  Si stabilisce, inoltre, che resta fermo, per quanto non modificato dal decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 52 del 2021.

ART. 17. – (Entrata in vigore).

  La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021.

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

  VISTO l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

  VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

  VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

  VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

  VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

  RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

  CONSIDERATO l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del 12 maggio 2021;

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2021;

  SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Limiti orari agli spostamenti)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
  3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.
  4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
  5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Articolo 2.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Articolo 3.
(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)

  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 4.
(Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere)

  1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
  2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 5.
(Eventi sportivi aperti al pubblico)

  1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Articolo 6.
(Impianti nei comprensori sciistici)

  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 7.
(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 8.
(Parchi tematici e di divertimento)

  1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 9.
(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Articolo 10.
(Corsi di formazione)

  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 11.
(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

  1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Articolo 12.
(Linee guida e protocolli)

  1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;

   b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.”;

   c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole “in un livello di rischio o” sono soppresse;

   d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

   e) al comma 16-quater, le parole “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

   f) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente: “16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.”;

   g) al comma 16-sexies, le parole “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

   h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: “16-septies. Sono denominate:

   a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

   b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

   c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

   d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.”.

  2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Articolo 14
(Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
  2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Articolo 15
(Sanzioni)

  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 16
(Disposizioni di coordinamento)

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Speranza, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Cartabia.

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