FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3069

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
CANCELLERI, MARTINCIGLIO

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Presentata il 27 aprile 2021

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  Onorevoli Colleghi! — Alla precarietà finanziaria delle imprese e dei liberi professionisti conseguente alla crisi economica degli ultimi anni ha contribuito, senz'altro, il progressivo aumento dei tempi di pagamento dei crediti maturati da tali imprese e professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.
  La crisi finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato l'adozione di numerose e diverse misure di ristoro in favore delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalla chiusura delle loro attività disposta per contrastare la pandemia.
  Tra i molti problemi derivanti dalla crisi in atto, molte imprese fornitrici di enti pubblici hanno denunciato la mancanza di liquidità: un problema che potrebbe, in parte, essere ridimensionato consentendo, per legge, la compensazione diretta tra i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese e le passività fiscali e contributive in capo a queste ultime. Tale possibilità di compensazione è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni disposte da diverse norme e, da ultimo, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto «decreto dignità») e dall'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  Con la presente proposta di legge si prevede di estendere e di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, certificati a norma di legge, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato al momento della dichiarazione dei redditi. A tale fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge apporta modifiche al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, eliminando il riferimento all'anno 2014 e rendendo, pertanto, la misura applicabile a regime (comma 1, lettera a)) e rinviando alla normativa secondaria di attuazione già vigente (comma 1, lettera b)).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014.».

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