FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3023

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ETTORE, CALABRIA, MILANATO,
PAOLO RUSSO, SARRO, TARTAGLIONE

Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza

Presentata il 15 aprile 2021

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  Onorevoli Colleghi! — Votare è un diritto fondamentale, inalienabile, di tutti i cittadini. In base all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
  È sempre più sentita l'esigenza di rimuovere alcuni ostacoli all'esercizio del diritto di voto – che è anche un «dovere civico», ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione – per gli studenti e i lavoratori cosiddetti «fuori sede», cioè temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella di residenza, anche al fine di proteggere la funzione rappresentativa delle istituzioni democratiche.
  Siamo consapevoli della necessità di superare il dilemma che a ogni elezione si pone per chi non vive – per motivi di studio o di lavoro – nella propria città di residenza: tornarvi, sostenendo le relative spese, oppure astenersi dal voto.
  Attualmente, la possibilità di votare fuori dalla regione di residenza è prevista solo per alcune categorie di cittadini, tra le quali i militari, gli appartenenti alle Forze dell'ordine e i naviganti marittimi o aviatori. Per tutti gli altri cittadini sono previste alcune agevolazioni economiche per quanto concerne le spese di viaggio, ma questo non è più sufficiente in un'epoca in cui la flessibilità del mondo del lavoro nonché la necessità di portare a compimento il proprio percorso di studi impongono, per periodi più o meno lunghi, il trasferimento in una città diversa da quella in cui si risiede.
  Vi è, peraltro, un vistoso paradosso, per il quale il cittadino fuori sede che si trova all'estero può esercitare il proprio diritto di voto, mentre al cittadino fuori sede in Italia, in quanto domiciliato in una regione, in un comune o in una provincia diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, viene negata la possibilità di esercitare il medesimo diritto.
  Innegabilmente, tale limitazione ha ripercussioni sull'affluenza alle urne durante le competizioni elettorali disincentivando la partecipazione democratica e riducendo la partecipazione attiva alla vita politica del Paese.
  Posto che votare è uno dei diritti politici fondamentali che dovrebbe essere garantito e favorito in tutti i modi, è necessario prevedere l'introduzione di strumenti per agevolarne e renderne effettivo l'esercizio anche ai molti cittadini fuori sede.
  A tale fine, con la presente proposta di legge si prevede l'introduzione di una modalità di voto a distanza, in un ambiente controllato o sorvegliato, escludendo, pertanto, la possibilità di voto per via telematica o per corrispondenza nel territorio nazionale al di fuori del distretto elettorale di provenienza.
  Gli articoli 1 e 2, quindi, prevedono misure volte a consentire, sia per le elezioni regionali che per le elezioni comunali, l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza)

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) adozione di norme volte a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, di lavoro, di cura o per altri motivi comprovati da idonea documentazione, in un comune situato in una regione non confinante con quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, disponendo che:

    1) gli elettori esercitino il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio, previa comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni regionali, restando esclusa la possibilità di esercizio del diritto di voto per via telematica o per corrispondenza;

    2) in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, gli elettori possano esercitare l'opzione di cui al numero 1) entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni con le medesime modalità e limitazioni ivi previste;

    3) la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza trasmetta il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori del territorio regionale;

    4) i voti espressi con le modalità di cui ai numeri 1) e 2) siano trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio, all'ufficio elettorale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio».

  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a dare attuazione a quanto disposto dalla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dal comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni della citata lettera c-ter) si applicano direttamente con le stesse procedure e le stesse garanzie ivi previste.
  3. Qualora l'elettore, in alternativa all'opzione di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, introdotta dal comma 1 del presente articolo, decida di recarsi a votare nel comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, egli può usufruire di agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, tramite autotrasporto di linea, via mare, autostradali o con il mezzo aereo applicate da enti o società che offrono tali servizi. Le modalità e l'importo del rimborso sono definiti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'importo del rimborso non può essere inferiore all'80 per cento del costo del titolo di viaggio.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

   «Art. 75-bis.(Esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza)1. Nelle elezioni di cui agli articoli 71, 72 e 73, gli elettori aventi diritto, temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione non confinante con quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti per motivi di studio, di lavoro, di cura o per altri motivi comprovati da idonea documentazione, possono esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio, previa specifica comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza, entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni comunali. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, gli elettori possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
   2. La prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza trasmette il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori del territorio regionale. I voti espressi ai sensi del presente comma sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio.
   3. Qualora l'elettore decida, in alternativa all'opzione di cui al comma 1, di recarsi a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale, egli può usufruire di agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, tramite autotrasporto di linea, via mare, autostradali o con il mezzo aereo applicate da enti o società che offrono tali servizi. Le modalità e l'importo del rimborso sono definiti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; l'importo del rimborso non può essere inferiore all'80 per cento del costo del titolo di viaggio.
   4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, escludendo in ogni caso la possibilità di voto per via telematica o per corrispondenza.»;

   b) all'articolo 105, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione non confinante con quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, disponendo che tali elettori possano esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio, previa comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza, entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni regionali. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, gli elettori possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Resta esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto per via telematica e per corrispondenza. La prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza trasmette il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori del territorio regionale. I voti espressi ai sensi del presente comma sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio.».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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