FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2997

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare
per la tutela dei consumatori

Presentata il 6 aprile 2021

torna su

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori. Il principio giuridico della protezione del consumatore è stato affermato per la prima volta in sede europea nel 1993 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 aprile 1992, il cui titolo XI è espressamente dedicato alla protezione dei consumatori.
  In Italia, i diritti dei consumatori e degli utenti sono stati disciplinati per la prima volta con la legge 30 luglio 1998, n. 281, ma solo nel 2005 le norme vigenti in tale materia nel nostro ordinamento sono state raccolte, sistematizzate e ampliate in un codice appositamente dedicato, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che ha individuato, all'articolo 2, come diritti fondamentali: la tutela della salute; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; un'adeguata informazione e una corretta pubblicità; l'esercizio delle pratiche commerciali secondo princìpi di buona fede, correttezza e lealtà; l'educazione al consumo; la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali; la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
  Al fine di verificare che la tutela di tali diritti sia effettivamente garantita e che la legislazione europea e italiana sia concretamente attuata, appare necessario istituire un apposito organo parlamentare con funzioni di controllo sull'intero settore.
  Lo sviluppo di nuove tecnologie e, in particolare, la diffusione di attività commerciali esercitate per il tramite di piattaforme elettroniche garantiscono all'utente nuove opportunità ma al tempo stesso lo espongono a nuovi rischi in merito alla qualità e alla sicurezza dei prodotti o dei servizi acquistati, nonché a un gran numero di proposte dei cui contenuti è difficile appurare la veridicità.
  Con la presente proposta di legge, dunque, si intende istituire una Commissione parlamentare con compiti di indirizzo e di controllo in materia di salvaguardia dei diritti riconosciuti al consumatore e all'utente. Oltre all'attività conoscitiva e di controllo, l'istituenda Commissione potrà svolgere il compito di promuovere la conoscenza degli strumenti esistenti a tutela dei consumatori.
  La Commissione sarà composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica e i costi della sua attività saranno posti a carico, in parti uguali, dei bilanci interni delle due Camere.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e organizzazione della Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori)

  1. È istituita la Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sull'efficacia delle forme di tutela contrattuale del consumatore e sull'attuazione della legislazione europea e italiana in materia di salvaguardia dei diritti riconosciuti al consumatore e all'utente.
  2. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

   a) monitorare l'attuazione delle misure di tutela dei consumatori nei contratti per l'erogazione al pubblico di beni e di servizi;

   b) verificare il rispetto del diritto alla sicurezza e alla conformità dei prodotti e dei servizi, del diritto a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità nonché del diritto alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nelle pratiche commerciali concernenti l'acquisto di beni e di servizi;

   c) svolgere ogni attività utile a promuovere, tra i consumatori, la conoscenza degli strumenti di tutela dei loro diritti.

  2. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
  5. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti, può chiedere la trasmissione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni, da organismi e associazioni di settore che si occupano di questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei consumatori e consultare esperti del settore. Può altresì acquisire informazioni sulle attività e sulle esperienze delle pubbliche amministrazioni, degli organismi, delle associazioni e degli istituti preposti alla tutela dei diritti dei consumatori, anche nell'ambito degli Stati appartenenti dell'Unione europea, al fine di promuovere la diffusione delle migliori prassi.
  6. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti, può chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ogni utile informazione sull'attività da questa svolta in relazione alle materie di sua competenza e può procedere alla periodica audizione dei suoi rappresentanti; può esaminare le segnalazioni trasmesse al Parlamento dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con particolare riferimento ai profili attinenti alla tutela dei consumatori.
  7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette semestralmente alla Commissione un rapporto informativo sull'attività svolta in attuazione dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  8. La Commissione riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e può formulare osservazioni e segnalazioni sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

Art. 2.
(Funzionamento della Commissione
e copertura finanziaria)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

torna su