XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2983
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato UNGARO
Delega al Governo per la revisione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'introduzione di un'imposta negativa crescente per i contribuenti a basso reddito
Presentata il 29 marzo 2021
Onorevoli Colleghi! – Il sostegno, anche per il tramite della leva fiscale, dei contribuenti a basso reddito è un presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del nostro Paese, nonché uno strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo. Esiste, infatti, un nesso strettissimo tra il potere di acquisto individuale e i consumi interni del Paese.
Introdurre un'imposta negativa crescente, con la conseguente modifica degli scaglioni fiscali di reddito previsti dalla disciplina vigente, è un elemento indispensabile, da un lato, per sostenere i contribuenti a basso e a bassissimo reddito e, da un altro lato, relativamente ai redditi da lavoro, per sostenere gli incapienti, per far emergere il lavoro nero e per incrementare il lavoro.
L'imposta negativa crescente della quale si propone l'istituzione costituisce un incentivo al lavoro e un sostegno delle responsabilità familiari analogo al working families' tax credit (credito d'imposta per le famiglie lavoratrici) in corso di sperimentazione in Gran Bretagna, in quanto l'aliquota marginale effettiva negativa promuove un aumento dell'offerta di lavoro, fino ad azzerarsi, e in seguito torna positiva, in modo da garantire la progressività.
Come già osservato, un'imposta negativa crescente presenta evidenti e immediati vantaggi: spinge i contribuenti a dichiarare il reddito effettivo, consente l'emersione dell'economia informale specialmente nell'ambito del lavoro autonomo, è semplice da attuare attraverso la dichiarazione dei redditi e costituisce un efficace sostegno dei lavoratori a basso reddito. Si ricorda che il reddito di cittadinanza ha aiutato persone che non lavorano e che si trovano in situazione di povertà, il cosiddetto «bonus Renzi» e le misure per la riduzione del cuneo fiscale hanno aiutato i soggetti a medio reddito, mentre la nuova imposta intende sostenere i soggetti a basso e a bassissimo reddito.
Si tratta, inoltre, di una forma di imposizione simile a quelle adottate da tempo da molti altri Paesi: gli Stati Uniti d'America (anni settanta dello scorso secolo), il Regno Unito (1998 e 2003) e la Francia (2003 e 2016).
La presente proposta di legge, al fine di istituire la citata imposta negativa crescente, prevede, all'articolo 1, un'apposita delega al Governo, per l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la revisione del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rideterminando gli scaglioni di reddito e introducendo un'imposta negativa crescente a partire dai redditi pari o superiori a 9.360 euro lordi annui fino a quelli pari a 12.500 euro lordi annui; il sussidio diminuisce progressivamente fino ai redditi pari a 15.000 euro lordi, quando l'aliquota fiscale torna crescente.
Si prevede un importo massimo dell'imposta, che non può superare i 900 euro annui per le persone singole, introducendo una sorta di quoziente familiare per i familiari a carico. L'imposta sarà pari a 2.500 euro annui per due familiari a carico e a ulteriori 500 euro annui fino a un massimo di quattro familiari a carico (3.500 euro lordi annui).
L'imposta non è cumulabile con il reddito di cittadinanza, né con il reddito di emergenza e, nel caso di lavoratori autonomi, la sua applicazione è subordinata alla verifica di congruità e di coerenza del reddito con gli indici sintetici di affidabilità fiscale o, in mancanza di essi, con i pertinenti studi di settore.
Infine, si stabilisce che gli oneri previsti per tale riforma non debbano superare il limite complessivo pari a 4 miliardi di euro annui.
L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega, nel limite complessivo di 4 miliardi di euro annui, si provveda attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, fatta salva la tutela dei contribuenti deboli e delle famiglie.
L'articolo 3 reca le disposizioni finali, prevedendo le procedure per l'attuazione della delega.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione di un'imposta negativa crescente per i contribuenti a basso reddito)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) integrazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo anche scaglioni di reddito ai quali si applichi un'imposta negativa crescente cui consegua l'erogazione di un corrispondente sussidio;
b) applicazione dell'imposta negativa crescente a partire dai redditi pari o superiori a 9.360 euro lordi annui e sua determinazione in misura progressivamente crescente fino ai redditi pari a 12.500 euro lordi annui e successivamente decrescente fino a essere pari a zero per i redditi pari a 15.000 euro lordi annui;
c) determinazione dell'importo massimo dell'imposta negativa crescente in misura non superiore a 900 euro annui per le persone fisiche prive di familiari a carico e in misura progressivamente crescente per ogni familiare a carico, fino a 2.500 euro annui per due familiari a carico e a 500 euro annui in più per ogni altro familiare a carico fino a un massimo di quattro;
d) non cumulabilità dell'imposta negativa crescente con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, né con il reddito di emergenza di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
e) nel caso di lavoratori autonomi, subordinazione dell'applicazione dell'imposta negativa crescente alla verifica di congruità e di coerenza del reddito con gli indici sintetici di affidabilità fiscale o, in mancanza di essi, con i pertinenti studi di settore.
2. Il Governo provvede all'attuazione della delega di cui al comma 1 assicurando che da essa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre il limite complessivo di 4.000 milioni di euro annui. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, entro il limite di spesa complessivo pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2022, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
Art. 3.
(Disposizioni finali)
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del citato comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.