FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2930

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, INCERTI, BENAMATI, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BONOMO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CANTINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CIAMPI, CRITELLI, DI GIORGI, FRAILIS, GRIBAUDO, MADIA, MORANI, MURA, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, POLLASTRINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, SOVERINI

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE

Presentata l'8 marzo 2021

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  Onorevoli Colleghi! – Il ruolo delle donne e il loro contributo in ogni campo e, più in generale, allo sviluppo sociale ed economico della collettività è oggi universalmente riconosciuto, anche se non adeguatamente sostenuto da una corretta programmazione delle politiche pubbliche.
  L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha fissato da tempo tra i propri obiettivi il raggiungimento effettivo della parità di genere.
  Purtroppo l'Italia registra ancora molti ritardi su queste tematiche. Il Global Gender Gap Report 2020, il rapporto internazionale di riferimento introdotto dal Forum economico mondiale nel 2006 che fornisce una panoramica completa dello stato attuale del divario globale di genere e degli sforzi per colmarlo, pone il nostro Paese addirittura al settantaseiesimo posto.
  Questo divario emerge in maniera evidente per quanto riguarda il settore agricolo.
  È stato più volte ricordato come più di un quarto della popolazione mondiale sia oggi costituito dalle donne che abitano e che lavorano in aree rurali, le quali contribuiscono quotidianamente allo sviluppo dell'economia familiare.
  Benché lo spopolamento e la scarsa manutenzione del territorio abbiano reso le aree rurali più fragili e accentuato, nel corso degli anni, processi di depauperamento di risorse umane e naturali, le donne hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nelle aziende agricole senza che questo, in molti casi, sia riconoscibile in termini di titolarità dei diritti, di responsabilità gestionali e di riconoscimento delle garanzie giuslavoristiche.
  I dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) sulla forza lavoro nell'anno 2016, riferiti all'Unione europea a 28 Stati (UE-28), certificano che le donne rappresentano il 35,1 per cento della forza lavoro agricola; tale percentuale risulta di 10 punti inferiore alla quota di donne sul totale della popolazione lavorativa, che si attesta a circa il 45,9 per cento.
  In questo contesto, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) fa presente che in quindici Paesi dell'Unione europea le donne possiedono il 20 per cento dei terreni agricoli, rispetto al 77 per cento dei terreni posseduti dagli uomini, mentre il restante 3 per cento è di proprietà pubblica.
  In Italia, i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla forza lavoro nell'anno 2016 certificano il 27 per cento delle donne occupate in agricoltura; la presenza femminile pesa per il 3 per cento del totale delle donne occupate, contro il 14 per cento nell'industria e l'83 per cento nei servizi.
  Va aggiunto che in molti casi la donna è titolare dell'azienda ma non è investita in maniera formale del ruolo gestionale che, invece, è attribuito a un suo congiunto, spesso impiegato in altre attività più remunerative.
  Questi dati testimoniano che la presenza femminile in agricoltura, che negli ultimi anni sta aumentando anche nel nostro Paese, non costituisce una nuova tendenza, ma il lento riconoscimento di una peculiarità secolare: tutto ciò sebbene molte indagini abbiano confermato che le donne rurali subiscono uno svantaggio maggiore per quanto riguarda l'eguaglianza rispetto alle loro omologhe urbane.
  Nonostante questo, dal confronto fra i dati degli ultimi due censimenti in agricoltura risulta che il peso percentuale nazionale delle conduttrici nel settore agricolo è comunque progressivamente aumentato, passando dal 26 del 1990 al 31 per cento del 2010.
  Oggi sono oltre 210.000 le aziende agricole «rosa» a fronte di oltre 2.100.000 donne lavoratrici (suddivise tra conduttrici e manodopera «familiare» ed «extrafamiliare»), mentre sono oltre 8.500 gli agriturismi gestiti da imprenditrici agricole.
  Analizzando i dati nel dettaglio, si rileva che l'imprenditoria femminile agricola è ancora prevalentemente concentrata sulle aziende più piccole (78 per cento), con una dimensione media di circa 5 ettari (contro i circa 8 ettari della media nazionale); quanto alle imprese condotte da giovani agricoltori, le aziende agricole guidate da giovani donne sono aumentate del 6,6 per cento dal 2016 al 2017, raggiungendo un totale di quasi 14.000 unità.
  Secondo alcune recenti indagini svolte dall'Unioncamere, l'agricoltura è il secondo comparto, dopo il commercio, per la presenza di aziende a guida femminile. Molte nuove imprenditrici hanno una formazione elevata, ma non agricola, e anche per questo si parla spesso di un approccio «umanistico» all'impresa, che si traduce in una particolare attenzione alle relazioni con la terra e con le persone. Secondo il World Wide Fund for Nature (WWF), le chiavi della transizione ecologica del comparto agricolo sono la multifunzionalità e la sostenibilità, che caratterizzano prevalentemente le scelte delle donne nel comparto.
  Negli ultimi anni, inoltre, è stato rilevato un aumento costante della manodopera femminile nel settore agricolo: si tratta di lavoratrici italiane e straniere, costrette spesso a dover accettare impieghi sottopagati, orari di lavoro massacranti e diverse forme di vessazione, che in alcuni casi sfociano in violenza.
  Si osserva che, come già accennato, anche le informazioni statistiche sembrano risentire di una discrasia tra quanto rilevato dai dati ufficiali e la realtà effettiva, nella quale il lavoro agricolo svolto dalla donna è sovente considerato, soprattutto laddove è svolto a favore di aziende agricole a carattere familiare, al pari del lavoro domestico e, in quanto tale, incapace di assumere una sua propria rilevanza. A tale proposito sarebbe necessario fare uno sforzo per adeguare il questionario utilizzato in fase di censimento agricolo alla possibilità di censire più soggetti in qualità di capo dell'azienda.
  Nonostante queste evidenti penalizzazioni, le imprenditrici agricole rappresentano assolute eccellenze in molti campi, a partire dal settore vitivinicolo, e si caratterizzano per una forte propensione alle pratiche biologiche ed ecosostenibili, all'agricoltura sociale e all'innovazione; a livello nazionale e internazionale, si assiste alla costante crescita di reti e di associazioni di donne basate sulla valorizzazione della biodiversità agricola, sullo scambio di esperienze e sulla cooperazione.
  Le donne hanno, inoltre, una formazione e una scolarizzazione medio-alta (superiore a quella maschile) e un approccio sistematico alla multifunzionalità dell'impresa che giova notevolmente nel potenziale sviluppo delle realtà aziendali che guidano e, soprattutto, nel garantire la permanenza dell'attività agricola nelle aree più interne del nostro Paese.
  Tali vivacità ed eccellenza non sono, però, sempre sostenute e rappresentate in modo adeguato nei vertici delle organizzazioni di settore così come nei servizi pubblici e privati del comparto agricolo.
  È interessante ricordare, a tale proposito, come la FAO abbia stimato che se le donne avessero lo stesso accesso alle risorse degli uomini la produzione agricola potrebbe aumentare fino al 30 per cento. Poiché in molti Paesi poveri l'agricoltura è la principale occupazione delle donne, questo potrebbe fare sì che 150 milioni di persone, nel prossimo futuro, sarebbero in grado di uscire dalla loro condizione di insicurezza alimentare. È per tale ragione che uno dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile della FAO individua nell'uguaglianza di genere e nell'emancipazione femminile uno dei principali, e, peraltro, tra i più difficili obiettivi da raggiungere (obiettivo 5).
  Anche la stessa Unione europea, con la risoluzione sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali adottata dal Parlamento europeo il 4 aprile 2017, ha dato indirizzi concreti invitando, in questa direzione, «la Commissione e gli Stati membri a sostenere, incoraggiare, facilitare e promuovere in via prioritaria l'accesso al mercato del lavoro per le donne nelle zone rurali nell'ambito delle future politiche per lo sviluppo rurale, e a definire degli obiettivi per quanto riguarda l'impiego duraturo e retribuito in tale contesto», incitando «altresì gli Stati membri a includere nei loro programmi di sviluppo rurale strategie incentrate specificamente sul contributo delle donne» (punto 5).
  È quindi ampiamente testimoniato che valorizzando le capacità produttive delle donne a favore di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, non solo si lavorerebbe per il futuro ambientale della Terra, ma si garantirebbe la piena fruizione dei loro diritti individuali. Inoltre, quando sono state coinvolte nei processi decisionali sulle questioni climatiche, le donne hanno dimostrato di poter sviluppare e realizzare progetti concreti. Grazie alla loro conoscenza e alla loro esperienza nella gestione delle risorse naturali, esse sono in grado di strutturare una valida risposta ai disastri ambientali per quanto concerne sia la messa in sicurezza della popolazione sia la ricostruzione dopo la calamità sia il reperimento di nuove risorse di immediata necessità.
  È per questo motivo che oggi sono necessarie concrete ed efficaci politiche a livello nazionale, che prevedano strumenti e risorse adeguati per promuovere l'occupazione e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  L'ONU ha già messo in campo da anni una serie di azioni, dal coinvolgimento delle donne nei processi decisionali che possono influire sul clima a livello locale e globale, alla promozione finanziaria e tecnologica di iniziative imprenditoriali.
  Numerosi studi e indagini hanno approfondito gli aspetti organizzativi, sociali ed economici dell'agricoltura femminile, rimarcando strette connessioni tra la presenza di donne attive in agricoltura e l'attenzione per la diversificazione economica aziendale (agriturismo, attività didattiche, vendita diretta, agricoltura sociale e altro) e gli aspetti ambientali (in particolar modo per ciò che concerne lo sviluppo di modelli produttivi sostenibili come l'agricoltura biologica e l'agricoltura familiare), la sicurezza alimentare e la propensione a sperimentare e a innovare, sempre coniugati con un'alta redditività dell'impresa.
  Per quanto riguarda, ad esempio, l'agricoltura biologica, come confermato anche dai dati dell'ISTAT, le aziende guidate da donne in Italia sono aumentate del 20 per cento nel periodo compreso tra i due censimenti sul mondo agricolo. Per ciò che concerne l'agricoltura familiare è stato evidenziato, da più parti, come le donne siano il perno delle aziende a conduzione familiare e abbiano un ruolo chiave nella sostenibilità economica e sociale della stessa impresa.
  Il contributo femminile all'agricoltura è quindi fondamentale per lo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare italiano, un settore strategico per l'Italia, che ha un giro di affari di oltre 522 miliardi di euro, pari al 15 per cento del prodotto interno lordo italiano.
  Nonostante quanto esposto, si riscontrano, purtroppo, situazioni specifiche che ostacolano la crescita della presenza femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, sia sul versante più propriamente imprenditoriale, sia in termini di riconoscimento a livello lavorativo delle prestazioni fornite, sia con riguardo al contesto di riferimento nel quale le donne sono chiamate a svolgere la propria attività lavorativa.
  Dal lato imprenditoriale, occorre, ad esempio, sostenere pienamente la formazione manageriale e professionale delle donne, anche attraverso specifici percorsi di consapevolezza e di responsabilizzazione (empowering) del genere femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura al fine di consentire la specializzazione nei processi di direzione dell'azienda, di sostegno alle azioni di commercializzazione e di accesso al credito.
  Dal lato del lavoro dipendente, è necessaria una maggiore sensibilizzazione verso la componente lavorativa femminile, ponendo in essere strumenti correttivi volti a superare le discriminazioni di genere (soprattutto per quanto concerne le retribuzioni, l'attribuzione di mansioni, la tutela della maternità e le molestie sessuali) e a sostenere percorsi di crescita professionale, con modalità innovative che tengano conto dei tempi di conciliazione di vita e di lavoro delle donne, ancora sbilanciati sul fronte dei lavori di cura.
  Nell'ambito dell'impresa familiare occorre prevedere (come del resto già prefigurato nella precedente legislatura nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sul settore ittico, atto Senato n. 2914 della XVII legislatura) una specifica disposizione che riconosca a livello civilistico la figura del familiare che svolge la propria attività nell'ambito dell'impresa agricola e alla quale riconoscere ogni diritto lavorativo previdenziale e assistenziale di cui già gode il personale assunto.
  È, inoltre, necessario intervenire nei contesti territoriali in cui è esercitato il lavoro agricolo femminile: è opportuno, prima di tutto, incentivare la creazione di servizi di assistenza socio-sanitaria nelle aree rurali, in particolare per quanto concerne la maternità e la cura dei bambini in età scolare e degli anziani, di servizi di trasporto pubblico locale e di infrastrutture digitali adeguate (a partire dalla banda larga per la copertura di tutto il territorio rurale).
  È poi opportuno che, anche negli enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, sia prevista un'adeguata rappresentanza di genere nell'ambito delle cariche direttive, al pari di quanto è stato fatto con la cosiddetta «legge Golfo-Mosca» (legge 12 luglio 2011, n. 120) che ha previsto una riserva in favore del sesso femminile nei posti disponibili negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate (consigli di amministrazione e collegi sindacali).
  Occorre, infine, prevedere che ogni rilevazione statistica sul settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche agricole e rurali, preveda una differenziazione per sesso così da avere un quadro reale e costantemente aggiornato per programmare e configurare in modo adeguato ogni intervento necessario.
  È utile ricordare che nell'attuale legislatura sono stati presentati atti di indirizzo che hanno invitato il Governo a promuovere politiche concrete per l'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, l'approvazione, presso la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, della risoluzione unitaria n. 8-00044 che ha impegnato l'esecutivo a:

   attivare un programma di interventi organici tesi a rimuovere differenze di genere in agricoltura sia nella dimensione di impresa che nel lavoro agricolo, investendo sulle risorse e sulle potenzialità femminili come indicato dagli indirizzi globali ed europei per lo sviluppo rurale e la sconfitta della povertà;

   valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per meglio delineare, anche a livello civilistico, il sostegno alla crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, la tutela del lavoro agricolo femminile e la partecipazione delle donne nell'ambito dell'impresa agricola familiare, in modo da riconoscere un'autonoma soggettività e distintività al lavoro svolto;

   valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per prevedere un'adeguata rappresentanza di genere nell'ambito degli enti pubblici che operano nel settore dell'agricoltura, negli eventi principali di settore e nel mondo della rappresentanza agricola;

   istituire un apposito ufficio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di monitorare, accompagnare e valutare trasversalmente le politiche e gli interventi che impattano direttamente o indirettamente sulle condizioni di vita e di lavoro delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

   adottare iniziative per ricostituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA);

   sostenere l'imprenditoria femminile in agricoltura prevedendo specifiche iniziative di formazione o di supporto in relazione alle specifiche problematiche di volta in volta individuate;

   trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura;

   attuare e implementare le politiche relative al sistema infrastrutturale e dei servizi nel territorio agricolo, in modo particolare nelle aree interne, rivolte alle imprese femminili e alle donne, già disciplinate dalla normativa dell'Unione europea;

   creare, anche per il tramite dell'Osservatorio, una sezione dedicata del portale Rete rurale, in continuo aggiornamento, che informi le aspiranti imprenditrici agricole riguardo alla normativa in vigore, all'iter per l'accesso ai finanziamenti e alla pubblicazione di bandi;

   creare e implementare una «banca della solidarietà», sempre per il tramite dell'Osservatorio, nell'ambito della quale sia possibile far dialogare e mettere a frutto le esperienze e le conoscenze delle agricoltrici italiane con quelle europee e quelle dei Paesi in via di sviluppo;

   istituire una sede permanente partecipata da rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a vario titolo nel mondo agricolo e agroalimentare al fine di valutare l'impatto di genere delle principali azioni e delle politiche pubbliche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Questi indirizzi non si sono ancora concretizzati. L'unico elemento rilevante è stato, in questa direzione, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020, recante «Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura» emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Il decreto ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di mutui agevolati a tasso zero (per un totale complessivo di 15 milioni di euro) per sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e della commercializzazione dei relativi prodotti.
  Si tratta di uno strumento utile, ma non di un complesso organico di norme e di risorse per sostenere la presenza delle donne in agricoltura, come invece intende essere la presente proposta di legge.
  Pur se richiamato nei documenti internazionali ed europei sul gender gap, il principio delle pari opportunità non riesce ancora a tradursi in programmi concreti che promuovano l'uguaglianza di genere nelle aree rurali.
  Negli scorsi anni sono state, peraltro, respinte proposte emendative ai vari provvedimenti in esame che promuovevano, tra l'altro, l'accesso al credito per le imprenditrici agricole, in particolar modo per l'innovazione tecnologica delle imprese, e strumenti di conciliazione con riferimento alle zone rurali e marginali
  Anche per quanto riguarda la rappresentatività, l'ultimo provvedimento risale alla precedente legislatura e, più precisamente, alla legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha previsto una quota minima di presenza di donne pari almeno al 20 per cento nei consigli di amministrazione dei consorzi agroalimentari.
  Risulterebbe, poi, fondamentale istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e presso gli enti da esso controllati servizi di sostegno all'imprenditoria e al lavoro femminile in agricoltura, a partire da una lettura di genere dei dati di settore.
  Nel 1997 il Ministero per le politiche agricole aveva costituito l'ONILFA. Successivamente, l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto il trasferimento ai Dipartimenti del medesimo dicastero delle attività svolte da tale Osservatorio, ma ad oggi non è presente presso il Ministero una sezione operativa dedicata a tali finalità.
  In conclusione, vale la pena di ricordare quanto siano rilevanti e strategici per la ripresa del nostro Paese, in particolare dopo la crisi pandemica, l'approccio di genere per il superamento del differenziale di genere e la centralità del comparto agricolo. Anche a tale fine sono state svolte audizioni delle associazioni femminili del mondo agricolo che hanno rilevato come sia necessario che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza siano compresi interventi per superare il divario digitale nelle aree rurali, per assicurare la presenza di servizi per l'infanzia e per la conciliazione, per l'accesso alla formazione permanente e all'aggiornamento, nonché per costituire reti di imprese femminili per l'accesso al credito e alla terra.
  La presente proposta di legge, tenuto conto di quanto esposto, prevede una serie di disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, suddivise in undici articoli.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, individuando le azioni prioritarie da attuare. L'articolo 2 prevede l'istituzione, con decreto, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, dell'ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, individuandone i compiti. L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'imprenditoria e sul lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendone la composizione e le attività. L'articolo 4 prevede la redazione del Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, per la cui attuazione sono stanziati 20 milioni di euro annui. L'articolo 5 prevede l'applicazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo: nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organismi da esso partecipati; nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno; in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio, nella valutazione dei piani nazionali e regionali nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 6 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola (con una dotazione annua di 10 milioni di euro) per favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile. L'articolo 7 disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, mentre l'articolo 8 prevede il rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, stabilizzando così il progetto di investimenti noto come «donne in campo», previsto inizialmente per un solo anno dalla legge n. 160 del 2019. L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca (con la dotazione annua di 2 milioni di euro), al fine di favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura. L'articolo 10 conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. L'articolo 11 prevede, infine, la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La presente legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

Art. 2.
(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. L'ufficio di cui al comma 1, che coordina la propria attività con quella delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:

   a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

   c) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

   d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

   f) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 4.

  3. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 3.
(Osservatorio nazionale sull'imprenditoria e sul lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale sull'imprenditoria e sul lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. L'Osservatorio è presieduto dal capo dell'ufficio di cui all'articolo 2 e ha le seguenti funzioni:

   a) effettuare analisi periodiche sulla presenza e sulla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'agricoltura e redigere rapporti sull'efficacia delle misure in vigore in materia, in collaborazione con gli enti statistici e di ricerca interessati;

   b) svolgere un ruolo di consulenza e di stimolo sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nei confronti delle regioni, del Governo e, per suo tramite, delle Camere e dell'Unione europea, formulando raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa nazionale e regionale in materia;

   c) presentare al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   d) sensibilizzare e stimolare le pubbliche amministrazioni ai fini dell'attuazione di interventi per promuovere l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole anche avvalendosi del sostegno dei fondi strutturali europei;

   e) collaborare con le università e i centri di ricerca ai fini dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

   f) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i cluster dei settori delle green e blu economy al fine di sviluppare percorsi di formazione per agevolare l'inserimento delle figure femminili specializzate nell'intera economia agricola e della pesca con particolare riferimento alle sfide climatiche e dell'economia circolare;

   g) partecipare alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di cui all'articolo 4.

  3. L'Osservatorio è composto da rappresentanti di ciascuna delle seguenti categorie ed enti: associazioni agricole; organizzazioni sindacali; Istituto nazionale di statistica; Istituto nazionale della previdenza sociale; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; CREA; ISMEA; Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  4. Collaborano con l'Osservatorio anche i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e la famiglia e la cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  5. I componenti dell'Osservatorio svolgono la propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni.
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i componenti dell'Osservatorio e sono stabiliti i compiti e gli ambiti di intervento del medesimo Osservatorio, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.
(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è redatto un Piano nazionale annuale di interventi.
  2. Il Piano nazionale annuale di cui al comma 1, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi:

   a) per favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione femminile;

   b) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di premialità utilizzabili nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

   c) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, di asili aziendali nelle imprese ittiche, di welfare aziendale e di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

   d) per promuovere reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali;

   e) per promuovere azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza in ottica di genere delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;

   f) per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

   g) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, nonché i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile e alla salute delle donne nonché per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro;

   h) per sostenere, con apposite azioni e attività mirate, la promozione e la nascita di imprese condotte da donne immigrate;

   i) per promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;

   l) per favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;

   m) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

   n) per garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali.

  3. Il Piano nazionale annuale di cui al comma 1 del presente articolo, redatto in collaborazione con l'ufficio di cui all'articolo 2 e con l'Osservatorio di cui all'articolo 3, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Per l'attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1 sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.

Art. 5.
(Applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organismi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani nazionali e regionali nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.
(Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola)

  1. Al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 7.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura)

  1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura.

Art. 8.
(Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura)

  1. Il fondo rotativo di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'attuazione delle disposizioni dei commi 504 e 505 del medesimo articolo 1, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo previste dal comma 1.

Art. 9.
(Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca)

  1. Al fine favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca, destinato alla realizzazione di studi di genere nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità di cui al medesimo Fondo.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 10.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia in ciascuno trattata.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella direttiva 2010/41/UE e ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 che prevedono sanzioni penali sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al primo periodo, ritrasmette alle Camere i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 che comportano conseguenze finanziarie, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  6. I decreti legislativi di cui al comma 1 che attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
  7. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal comma 3, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 4, 5 e 6, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

Art. 11.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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