FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2925

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, MOLINARI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, TARANTINO, ZENNARO, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SNIDER, SUTTO, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZANELLA, ZORDAN

Disposizioni in materia di termini e rateizzazione dei versamenti del saldo e degli acconti d'imposta nonché abolizione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo

Presentata il 4 marzo 2021

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  Onorevoli Colleghi! – L'ipotesi di una riforma fiscale che semplifichi il sistema tributario italiano è ormai sostanzialmente condivisa da tutte le forze politiche in Parlamento con l'obiettivo – non più rinviabile – di assicurare una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra il cittadino e il fisco, nonché una visione più pragmatica e snella degli adempimenti fiscali che l'ordinamento italiano prevede.
  Purtroppo, il sistema fiscale italiano è tra i più macchinosi al mondo e, soprattutto a causa della sua complessità, talvolta rischia di produrre l'indeterminatezza della posizione fiscale del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Basti pensare che la riforma più importante in materia risale al 1973 ed è stata oggetto di studi e di approfondimenti per oltre sette anni, quindi un lasso di tempo considerevole per poter valutare i riflessi applicativi della disciplina, i rapporti tra le imposte locali e nazionali, la progressività delle imposte reddituali, l'impatto delle imposte sul patrimonio e l'apparato sanzionatorio; si ritiene, pertanto, che una nuova riforma fiscale, se non adeguatamente approfondita, rischierebbe di penalizzare il contribuente e di complicare ulteriormente la vita di molti cittadini italiani. Ecco perché, in questa fase, può essere più opportuno intervenire in maniera puntuale e selettiva su specifiche disposizioni.
  La presente proposta di legge, composta da quattro articoli, tiene conto di questa esigenza, prevedendo di mantenere l'attuale sistema di calcolo della base imponibile, di rispettare l'attuale sistema di calcolo degli acconti e dei saldi delle imposte dirette, compreso il relativo calcolo previsionale, e, al contempo, di introdurre alcuni interventi selettivi per migliorare la liquidità delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti e dei professionisti. Nello specifico, si propone di:

   1) rateizzare in sei rate posticipate il secondo acconto (che attualmente è previsto entro il 30 novembre, senza possibilità di rateizzazione) nell'anno solare successivo a quello in corso, al fine di evitare il sistema del ravvedimento operoso;

   2) rimodulare in sei rate, da luglio a dicembre, la rateizzazione del saldo e del primo acconto;

   3) abolire, di conseguenza, la ritenuta a titolo di acconto sui compensi dei lavoratori autonomi che, operando sul fatturato, determina sistematicamente un credito fiscale.

  La rateizzazione del secondo acconto e la rimodulazione del saldo e del primo acconto rappresenterebbero un grande vantaggio per le attività professionali, per gli artigiani, per i commercianti e per le piccole e medie imprese; inoltre, eviterebbero ai professionisti di avere un credito e di finanziare indirettamente lo Stato.
  Quanto agli oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla presente proposta di legge, la necessità di una copertura sarebbe presumibilmente limitata temporalmente ai sei mesi del primo anno di entrata in vigore delle disposizioni, tenuto conto che, a regime, le rate di saldo e di acconto avrebbero scadenza mensile e, quindi, le entrate corrispondenti andrebbero a coprire l'intero anno solare.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, quindi, di ripartire il prelievo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non più in due rate di saldo e di acconto nei mesi di giugno e luglio e di novembre, bensì in dodici rate mensili: sei rate relative al saldo dell'anno precedente e al primo acconto dell'anno successivo, da versare nel periodo da luglio a dicembre, e sei rate relative al secondo acconto dell'anno successivo, da versare nel periodo da gennaio a giugno. È demandata alla normativa secondaria la definizione dei termini per i soggetti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, per i quali attualmente (articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435) il versamento degli acconti e dei saldi dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive è soggetto a termini mobili, rispettivamente l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per il saldo e il primo acconto, e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, per la seconda rata d'acconto. Con il medesimo provvedimento saranno definite eventuali ulteriori disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina.
  Al contempo, all'articolo 2 si prevede l'abolizione della ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, da ritenere ormai superata e condizionante per la liquidità dei professionisti autonomi. L'articolo 3, inoltre, dispone l'adeguamento dei quadri del modello 770 relativi alle ritenute d'acconto, così da permettere una semplificazione delle procedure dichiarative e del calcolo degli oneri fiscali. L'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dei termini per il versamento del saldo e degli acconti d'imposta)

  1. I versamenti del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, previsti dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati entro il 31 luglio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, per il saldo, e dell'anno in corso, per l'acconto. In alternativa, i contribuenti possono versare il saldo e l'acconto predetti in sei rate mensili, da luglio a dicembre, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi e sanzioni.
  2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1 è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, ovvero in sei rate mensili, da gennaio a giugno, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi e sanzioni.
  3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad apportare all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo e di definire i termini di versamento per i contribuenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare. Con il medesimo provvedimento sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Abolizione della ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.
(Adeguamento del modello dichiarativo 770)

  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto l'adeguamento del modello dichiarativo 770 in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, con riferimento ai quadri delle ritenute di acconto.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, previa autorizzazione al Governo, mediante ricorso all'indebitamento netto e scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

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