FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2868

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione e
il funzionamento degli istituti tecnici superiori

Presentata il 20 gennaio 2021

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  Onorevoli Colleghi! – Il sistema di istruzione e formazione costituito dagli istituti tecnici superiori (ITS) ha prodotto ottimi risultati nel corso degli anni perché risponde alle esigenze delle imprese, formando figure professionali altamente qualificate e caratterizzate da flessibilità e da innovazione come richiesto dal sistema produttivo. I continui cambiamenti nel mondo del lavoro, infatti, sollecitano azioni adeguate da parte delle istituzioni e risposte «corali» e programmate a partire dal fondamentale settore dell'istruzione. È pertanto necessario intervenire per assicurare l'adeguamento dell'offerta formativa alle competenze che il mondo del lavoro richiede, per garantire la creazione di figure professionali in grado di rispondere alle esigenze del mercato, per promuovere lo sviluppo del senso critico, della pratica del cosiddetto «problem solving», del lavoro di gruppo e delle abilità interpersonali e comunicative, per fornire, quindi, ai giovani strumenti che permettano loro di essere pronti al cambiamento, da considerare come continuo processo di aggiornamento alle nuove realtà del mondo del lavoro e della produzione.
  A tali fini, la presente proposta di legge interviene sulla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli ITS, innovando rispetto a quella prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori».
  L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta di legge e le finalità indicando gli obiettivi degli ITS, che si inseriscono nel segmento professionalizzante dell'istruzione terziaria.
  L'articolo 2 reca disposizioni sulla natura e sull'organizzazione degli ITS, individuati come fondazioni di partecipazione aventi natura privatistica.
  L'articolo 3 indica i soggetti necessari per la fondazione degli ITS senza precludere ad altri soggetti la possibilità di parteciparvi.
  L'articolo 4 individua le aree tecnologiche nelle quali operano gli ITS e stabilisce che il titolo di studio rilasciato dagli stessi ITS consente l'accesso ai pubblici concorsi, prevedendo anche le condizioni per la sua equivalenza alla laurea triennale.
  L'articolo 5 reca disposizioni sull'accreditamento degli ITS da parte delle regioni e sulle cause di revoca dello stesso.
  L'articolo 6 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo nazionale per l'istruzione tecnica superiore, destinato al finanziamento degli ITS.
  L'articolo 7 individua le cause di scioglimento delle fondazioni ITS.
  L'articolo 8 disciplina i rapporti con le università, prevedendo che ai comitati regionali di coordinamento istituiti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, partecipino anche i presidenti delle fondazioni ITS e stabilendo le modalità di accesso alle lauree ad orientamento professionale e di riconoscimento dei crediti formativi universitari per i soggetti in possesso di un diploma rilasciato da un ITS.
  L'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica superiore al fine di garantire il coordinamento tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico.
  L'articolo 10 prevede attività di orientamento e di informazione relative agli ITS e l'istituzione della Giornata nazionale degli ITS.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  2. Gli ITS costituiscono il segmento professionalizzante dell'istruzione terziaria quali centri di competenza in grado di formare tecnici altamente specializzati.
  3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, gli ITS:

   a) assicurano la formazione di tecnici superiori a livello terziario in relazione a figure di tecnico superiore, al fine di soddisfare la domanda proveniente dal mondo del lavoro in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese anche attraverso il raccordo con i percorsi di secondo ciclo, garantendo la verticalità della filiera formativa;

   b) promuovono la diffusione della cultura tecnica e scientifica anche attraverso iniziative di orientamento professionale in favore dei giovani;

   c) contribuiscono alla formazione, alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico verso le imprese, anche mediante i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti del Piano nazionale impresa 4.0 correlate alla vocazione produttiva di ciascun territorio di riferimento nonché agli obiettivi del Green deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione COM (2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019, e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione n. 70/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

   d) assicurano la formazione del capitale umano necessario ai fini della realizzazione delle politiche industriali e dei processi di sviluppo economico nazionali;

   e) promuovono l'attuazione delle politiche attive del lavoro e l'aggiornamento continuo, quali poli di servizi alle imprese e di trasferimento di competenze nei riguardi dei docenti, dei lavoratori, delle persone in cerca di lavoro e dei soggetti responsabili della gestione e della direzione delle imprese, anche attraverso organici rapporti con i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua dei lavoratori, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'istituzione di centri di competenze professionali.

Art. 2.
(Natura e organizzazione degli ITS)

  1. Gli ITS sono costituiti come fondazioni di partecipazione aventi natura privatistica. Lo statuto stabilisce i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi.
  2. Ciascun ITS acquista la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale l'ITS ha sede.
  3. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione emanato, con frequenza biennale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 9, sono stabiliti i requisiti organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, i criteri di monitoraggio e di valutazione del rispetto degli stessi e le modalità e i tempi per l'adeguamento da parte delle fondazioni ITS già riconosciute. Con il medesimo decreto possono altresì essere aggiornate le aree tecnologiche di cui all'articolo 4, comma 1.
  4. I requisiti organizzativi minimi di cui al comma 3 riguardano:

   a) le risorse strutturali, logistiche e strumentali, con particolare riferimento alla disponibilità di aule e di laboratori adeguatamente attrezzati nonché di locali destinati alle attività di segreteria e di coordinamento didattico e organizzativo;

   b) le risorse professionali e le capacità gestionali.

Art. 3.
(Fondazioni ITS)

  1. Le fondazioni ITS sono costituite da:

   a) un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o paritario, ovvero una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, situati nella provincia in cui ha sede la fondazione ITS;

   b) un'impresa per ciascuna delle aree tecnologiche di cui all'articolo 4 nell'ambito delle quali opera l'ITS;

   c) un'università o un ente di ricerca.

  2. Alla fondazione ITS possono partecipare anche soggetti diversi da quelli individuati dal comma 1.

Art. 4.
(Aree tecnologiche e titolo di studio)

  1. Gli ITS operano in uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico costituiti dalle seguenti aree tecnologiche:

   a) efficienza energetica;

   b) mobilità sostenibile, articolata nei seguenti ambiti: trasporti terrestri e aerei; trasporti marittimi;

   c) nuove tecnologie della vita;

   d) nuove tecnologie per il made in Italy, articolate nei seguenti ambiti: sistema della meccanica; sistema agroalimentare; sistema della moda; sistema della casa; servizi alle imprese;

   e) tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

  2. Gli ITS possono operare anche in più di un'area tecnologica di cui al comma 1 a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS situati nella medesima regione.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti che gli ITS devono possedere per essere abilitati al rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio di tale diploma da parte del presidente della fondazione ITS. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
  4. Le competenze conseguite al termine di percorsi degli ITS della durata di quattro semestri o di sei semestri sono riferite, rispettivamente, al quinto e al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.
  5. Il diploma rilasciato dagli ITS è titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Se tale diploma è rilasciato al termine di un percorso della durata di sei semestri, costituisce titolo di studio equivalente alla laurea triennale.

Art. 5.
(Accreditamento)

  1. Le regioni rilasciano l'accreditamento agli ITS sulla base dei piani territoriali adottati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  2. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS consegua un giudizio negativo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2, per almeno il 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 6
  3. In caso di mancata adozione dei piani territoriali da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il Ministero dell'istruzione provvede nell'esercizio del potere sostitutivo.

Art. 6.
(Fondo nazionale per l'istruzione
tecnica superiore)

  1. Al fine di provvedere al finanziamento del sistema degli ITS di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo nazionale per l'istruzione tecnica superiore.
  2. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei percorsi degli ITS, realizzato dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
  3. Entro il 30 maggio di ciascun anno, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione. Il 60 per cento delle risorse è assegnato come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, esclusivamente a favore delle regioni nelle quali è presente almeno un ITS riconosciuto e accreditato ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. Il restante 40 per cento delle risorse è attribuito alle regioni a titolo premiale ed è assegnato, con riferimento ai percorsi relativi agli ITS attivati da ciascuna di esse nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento, tenendo conto degli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 2, del numero degli allievi che hanno conseguito il diploma nel medesimo anno e del tasso di occupazione rilevato, per gli allievi diplomati nell'anno precedente quello di rilevazione, nell'arco di dodici mesi dal conseguimento del diploma.
  4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le risorse del Fondo sono assegnate e direttamente erogate agli ITS accreditati sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al comma 2.
  5. Le regioni provvedono al cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, dei percorsi attivati ai sensi del comma 3 del presente articolo, trasferendo tali risorse agli ITS accreditati senza l'emanazione di ulteriori bandi. Ciascuna regione può contribuire con ulteriori risorse aggiuntive al cofinanziamento di cui al presente comma, stabilendo autonomamente le modalità e i criteri per la loro erogazione.
  6. Una quota non superiore al 2 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla realizzazione di una campagna annuale di informazione sugli ITS da parte delle regioni, da attuare in coordinamento con il Comitato nazionale di cui all'articolo 9, nonché alle attività di comunicazione e di orientamento di cui all'articolo 10.
  7. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.
(Cause di scioglimento)

  1. Gli statuti delle fondazioni ITS devono prevedere tra le cause di scioglimento, oltre a quelle previste dalla legge, la perdita dell'accreditamento regionale di cui all'articolo 5 della presente legge nonché la perdita dell'autorizzazione al rilascio dei titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo in sede di Conferenza unificata n. 133/CU del 17 dicembre 2015.
  2. Le fondazioni ITS che non adeguano il proprio statuto a quanto previsto dalla presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge non possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Rapporti con le università)

  1. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS aventi sede nella regione.
  2. Il diploma rilasciato da un ITS al termine di un percorso della durata di quattro semestri consente l'ammissione al terzo anno dei corsi delle lauree ad orientamento professionale.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le università riconoscono allo studente che ne faccia richiesta, a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS, crediti formativi universitari (CFU) nel numero minimo di settantadue per i percorsi della durata di quattro semestri e di centoventi CFU per quelli della durata di sei semestri.

Art. 9.
(Comitato nazionale per l'istruzione tecnica superiore)

  1. Al fine di garantire il coordinamento tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica superiore.
  2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano alle riunioni, con voto consultivo, un rappresentante dell'INDIRE e uno delle fondazioni ITS.
  3. Il Comitato promuove i percorsi di formazione gestiti dalle fondazioni ITS e stabilisce per ogni triennio le linee di indirizzo per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 10 e per il potenziamento della presenza territoriale degli ITS.

Art. 10.
(Attività di comunicazione e di orientamento e istituzione della Giornata nazionale degli istituti tecnici superiori)

  1. Al fine di promuovere il sistema di istruzione e formazione degli ITS, il Comitato di cui all'articolo 9, con proprie deliberazioni, determina le modalità e individua le risorse per lo svolgimento di attività di comunicazione e di orientamento dirette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali per diffondere la conoscenza delle opportunità di formazione professionale e del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
  2. Il contratto di servizio stipulato con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale prevede che nelle trasmissioni televisive siano riservati spazi informativi con finalità didattico-divulgative sulle attività degli ITS.
  3. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Giornata nazionale degli ITS, da celebrare il 25 gennaio di ogni anno.

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