FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2843

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, MOLINARI, BITONCI, CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BOLDI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, FANTUZ, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA, ZOFFILI, ZORDAN

Agevolazione fiscale concernente la deduzione dei costi per il personale dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

Presentata il 27 dicembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge vuole rappresentare un contributo fattivo al rilancio dell'occupazione, non solo per superare le criticità generate della crisi pandemica da COVID-19, ma soprattutto per stimolare e incentivare la crescita dell'intero tessuto imprenditoriale italiano a regime, mantenendo l'agevolazione proposta per un numero di anni congruo a innestare un processo continuo di assunzione e di emersione del lavoro sommerso.
  Indubbiamente lo scenario sociale, economico e lavorativo che seguirà negli anni a venire sarà contraddistinto da una forte incertezza produttiva. Nondimeno, c'è necessità di riadattare e di creare nuovi paradigmi concettuali, ormai non più rinviabili.
  Uno strumento che ha riscosso molto successo negli anni passati è stata la forte deduzione dei costi dei beni strumentali, che ha rappresentato un significativo stimolo fiscale per la crescita degli investimenti. In particolare, essa ha aiutato le imprese a rinnovare i beni in giacenza con beni nuovi, con tecnologie più efficienti e performanti e, al contempo, ha rappresentato una misura di agevolazione fiscale importante e molto apprezzata dagli imprenditori.
  La presente proposta di legge propone di applicare analoga deduzione al 200 per cento dei costi per il personale calcolati sulla base della media dei costi del personale sostenuti nel triennio precedente. Tale deduzione varrebbe per tutti i tipi di assunzioni, sia quelle a tempo indeterminato, sia quelle a tempo determinato, ovviamente calcolate separatamente.
  In questo modo si potrà rendere più appetibile e strutturale la spinta all'occupazione, contrastando i licenziamenti che seguiranno la crisi economica e favorendo l'emersione del lavoro sommerso con un forte incentivo fiscale.
  Il costo del lavoro sostenuto per l'impiego di lavoratori dipendenti ha raggiunto, lo scorso anno, il traguardo della piena deducibilità dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e pertanto appare opportuno estendere tale agevolazione anche agli imprenditori con poche e chiare disposizioni fiscali, non facendo gravare su di loro ulteriori costi per la produzione ordinaria.
  La presente proposta di legge è suddivisa in due articoli: il primo articolo riguarda le modalità di calcolo della deduzione e prevede che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP, la base imponibile è ridotta in misura pari al 200 per cento dell'incremento dei costi per il personale sostenuti nell'anno di riferimento rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nel triennio precedente, tenendo separato il calcolo dei costi dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato; il secondo articolo reca le disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Calcolo della deduzione dei costi relativi al personale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai fini della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il costo per il personale, determinato ai sensi del comma 2, è deducibile nella misura del 200 per cento.
  2. La deduzione di cui al comma 1 si applica sull'eccedenza dei costi per il personale calcolata sottraendo dal costo sostenuto per il personale nel periodo d'imposta la media dei medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, le eccedenze per le deduzioni sui costi del personale si applicano separatamente per i contratti a tempo determinato e per i contratti a tempo indeterminato.
  3. Qualora la deduzione calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 determini un'eccedenza nel periodo d'imposta, questa può essere riportata in deduzione in base alle norme di legge.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione della deduzione di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative all'azione «Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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