FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2829

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATASSINI, PRETTO, BAZZARO, BIANCHI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, DARA, FIORINI, GIACOMETTI, GOLINELLI, PATELLI, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA, ZORDAN

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'estensione del credito d'imposta alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di proprietà privata e di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose

Presentata il 16 dicembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! — Con l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è stato previsto il cosiddetto «Art Bonus», cioè un credito d'imposta, pari al 65 per cento dell'importo donato, in favore di chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
  Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito d'imposta devono riguardare gli anni d'imposta a decorrere dall'anno 2014 e devono essere riferite ai seguenti interventi:

   1) la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici;

   2) il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

   3) la realizzazione di nuove strutture, nonché il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

  In sede di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, di protezione e di restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
  Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizione sono state previste a seguito della modifica apportata al citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 dall'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, pertanto, le agevolazioni fiscali previste dall'Art Bonus si applicano per le erogazioni effettuate a partire dall'anno 2015.
  In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilizzato e reso permanente l'Art Bonus per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
  Infine, la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», cosiddetta «codice dello spettacolo», in vigore dal 27 novembre 2017, all'articolo 5, comma 1, ha previsto che anche altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) possano ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al mecenate di usufruire dell'Art Bonus.
  Con la presente proposta di legge si prevede di estendere l'Art Bonus alle erogazioni liberali in favore degli interventi di manutenzione, di protezione e di restauro di beni culturali di proprietà privata e di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
  L'obiettivo è mettere in moto un circuito virtuoso che consenta, insieme a un potenziamento degli strumenti per la tutela dei beni culturali, un rinnovato slancio nella manutenzione e nel restauro di dimore situate nel territorio nazionale con un grande potenziale in termini di sviluppo di attività in grado di generare un indotto economico importante a beneficio degli stessi (si pensi alla ricettività e all'ospitalità di eventi, spesso realizzati in aree extra-urbane prive di altre attività di rilievo nel territorio) e del settore culturale-turistico italiano, i cui operatori – maestranze come artigiani e restauratori – rappresentano una nicchia di competenza specifica che è opportuno finanziare. Attraverso la misura proposta si potrebbe creare un volàno per mobilitare risorse a favore di interventi di ristrutturazione che favoriscano tali straordinari valori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 per interventi di manutenzione, di protezione e di restauro dei beni culturali di proprietà privata previsti dagli articoli 10 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 per interventi di manutenzione, di protezione e di restauro dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, previsti dall'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 1-ter»;

   c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».

Art. 2.

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere utilizzato fino a un massimo di dieci periodi d'imposta successivi a quello relativo all'anno di effettuazione degli interventi per i quali è riconosciuto il medesimo credito d'imposta.

Art. 3.

  1. Per i beni o per le porzioni di essi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve essere garantita la fruizione pubblica, anche limitata nel tempo, per un periodo non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni.
  2. Per le modalità di utilizzo dei beni o delle porzioni di essi di cui al comma 1 è stipulata una convenzione tra il proprietario del bene e il comune nel cui territorio esso è situato.
  3. La convenzione di cui al comma 2 è stipulata in conformità ad apposite linee guida adottate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

  1. Per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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