FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2821

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GAVA

Disposizioni per l'istituzione, presso le regioni, di un elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

Presentata il 10 dicembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, per garantire l'operatività di tutti gli enti locali, ancora di più nella complicata fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 che l'Italia sta affrontando ormai da mesi.
  La presente proposta di legge trae spunto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive», poi impugnata dal Governo, nel Consiglio dei ministri n. 55 del 13 luglio 2020, in relazione ad alcune sue disposizioni e, in particolare, all'articolo 11, sulla reggenza dei segretari comunali. Il Governo ha ritenuto, infatti, che tale articolo ecceda dalle competenze statutarie e si ponga in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile. A seguito di tale impugnativa, la regione ha poi deciso di eliminare l'articolo. Nel prevedere una nuova disciplina in materia di reggenza dei segretari comunali, la presente proposta di legge tiene, quindi, conto delle motivazioni addotte dal Governo nell'impugnativa, cioè della necessità che l'incarico di reggenza delle funzioni di segretario comunale abbia una durata limitata non superiore a dodici mesi, che l'intervento avvenga nelle more delle misure di potenziamento previste dal legislatore, che si tenga conto della normativa in materia di contenimento delle spese per il personale dei comuni e che la figura del reggente risponda ai requisiti stabiliti ai sensi degli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di fare fronte alla carenza di segretari comunali iscritti alle sezioni regionali dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, anche in relazione alla necessità di garantire la piena operatività degli enti locali nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le regioni possono istituire un elenco dei soggetti ai quali può essere attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nelle sedi di segreteria dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, mediante contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile per una volta sola.
  2. L'individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo deve avvenire nel rispetto dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale stabiliti ai sensi degli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della normativa vigente in materia di contenimento delle spese per il personale degli enti locali.

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