FRONTESPIZIO

ALLEGATO

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ORDINI DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Ordini del giorno al Bilancio Commissione: 07

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-bis-A

ALLEGATO 3
ORDINI DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020, degli articoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206)

(Relatori per la maggioranza: FARO e FASSINA )

NOTA: Ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza.

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ALLEGATO 3
ordini del giorno accolti dal governo
o approvati dalle commissioni permanenti

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INDICE

VII COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag. 7

   (Cultura, scienza e istruzione)
   (per le parti di competenza)

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

   La VII Commissione,

Approvato dalla Commissione

   premesso che:

    nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

    tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera f); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera g), ad eccezione di quanto previsto alla lettera e)) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

    in merito agli sport invernali, agli sciatori e agli impianti sciistici viene stabilita una norma ad hoc, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera oo). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera oo)), gli impianti sciistici restano chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISI secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera oo));

   considerato che:

    in base all'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

    anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

    prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

    la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento «Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali», che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

    la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

    tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori del settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio, e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

    il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

    è necessario programmare nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

   1) a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle regioni e province autonome del 23 novembre 2020, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia e delle relative indicazioni del CTS;

   2) a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

   3) a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente ed indirettamente coinvolti.

0/2790-bis/VII/1. (Nuova formulazione) Belotti, Mollicone, Casciello.

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