FRONTESPIZIO

ALLEGATO

INDICE

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 01

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 02

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 03

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 04

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 06

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 07

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 08

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 09

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 10

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 11

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 12

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 13

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-bis-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020, degli articoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206)

(Relatori per la maggioranza: FARO e FASSINA )

NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza.

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ALLEGATO 1
relazioni delle commissioni permanenti

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INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag. 7

   (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
   (per le parti di competenza)

II COMMISSIONE PERMANENTE ... » 13

   (Giustizia)
   (per le parti di competenza)

III COMMISSIONE PERMANENTE ... » 19

   (Affari esteri e comunitari)

   (per le parti di competenza)

IV COMMISSIONE PERMANENTE ... » 31

   (Difesa)
   (per le parti di competenza)

VI COMMISSIONE PERMANENTE ... » 37

   (Finanze)
   (per le parti di competenza)

VII COMMISSIONE PERMANENTE ... » 47

   (Cultura, scienza e istruzione)
   (per le parti di competenza)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE ... » 53

   (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
   (per le parti di competenza)

IX COMMISSIONE PERMANENTE ... » 59

   (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
   (per le parti di competenza)

X COMMISSIONE PERMANENTE ... » 69

   (Attività produttive, commercio e turismo)
   (per le parti di competenza)

XI COMMISSIONE PERMANENTE ... » 75

   (Lavoro pubblico e privato)
   (per le parti di competenza)

XII COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag. 81

   (Affari sociali)
   (per le parti di competenza)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE ... » 87

   (Agricoltura)
   (per le parti di competenza)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE ... » 97

   (Politiche dell'Unione europea)
   (per le parti di competenza)

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Stefano CECCANTI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   rilevato, per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, come l'articolo 105, comma 1, preveda la possibilità di trasferire alle amministrazioni pubbliche, in tutto o in parte, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo;

   sottolineato come l'articolo 159, comma 15, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi;

   evidenziato come il comma 18 del medesimo articolo 159 autorizzi per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione;

   rilevato come l'articolo 160, al comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizzi l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022;

   evidenziato come l'articolo 163, comma 1, stabilisca che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provvede ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico la formazione del personale pubblico;

   segnalato come l'articolo 166, comma 1, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari;

   rilevato come l'articolo 167 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID;

   rilevato come l'articolo 181 incrementi di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi;

   segnalato, per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge, come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

   rilevato come il disegno di legge di bilancio 2021-2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno autorizzi spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 29.825,6 milioni di euro nel 2021, a 29.023,2 milioni di euro per il 2022 e a 27.341,4 milioni di euro per il 2023, mentre, in termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.932,3 milioni di euro nel 2021, a 29.008,2 milioni di euro nel 2022 e a 27.328,8 milioni di euro nel 2023;

   rilevato come, rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio esponga, per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa lievemente e progressivamente decrescente;

   rilevato come gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestino, in termini di competenza, nell'anno 2021 ad una quota pari al 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leggermente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione;

   rilevato come in tale ambito gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II del disegno di legge determinino un aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro, sia dal lato della spesa corrente (110 milioni) sia in conto capitale (595 milioni di euro): in ragione di rimodulazioni (-105 milioni di euro per il 2021) e rifinanziamenti (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente;

   segnalato altresì come le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinino nel complesso un effetto positivo di circa 829 milioni di euro, tutte di parte corrente;

   rilevato come la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia assorbita, come di consueto, dalla Missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, e come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni), tale missione registri un incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), dovuto innanzitutto ad interventi recati della Sezione I del disegno di legge, i quali determinano un aumento complessivo pari a circa 817 milioni di euro;

   evidenziato come la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernente i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, rechi previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021 e come lo stanziamento finale della Missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulti pari a 8.741,4 milioni per il 2021, con una lieve riduzione di circa 20 milioni di euro (0,2 per cento);

   segnalato come sulla medesima missione siano previsti interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 5,9 milioni di euro per il 2021;

   rilevato, per quanto riguarda la Missione 4 – Soccorso civile, come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), essa registri nel complesso un aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021 (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3);

   rilevato, quanto alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, cui è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021, come la Sezione II operi sull'unico programma della Missione un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021;

   rilevato, quanto agli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2), rilevanti per le competenze della I Commissione, come, nell'ambito della Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 17.1 (Organi costituzionali), per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non si registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020;

   rilevato inoltre come, nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4), relativamente al capitolo 1670, concernente le spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il disegno di legge esponga una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023;

   evidenziato altresì, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come il disegno di legge non apporti alcuna variazione alle previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.), alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA, all'Istituto nazionale di statistica, mentre, per quanto riguarda l'Agenzia per l'Italia digitale, il disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio;

   segnalato come, nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) per quanto riguarda il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), le previsioni di stanziamento non subiscano modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo destinato all'erogazione di contributi straordinari in favore dei comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai medesimi comuni, anche in relazione alle misure di sicurezza sanitaria richieste per la prevenzione del contagio da COVID-19, stabilendo che il medesimo fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali;

  e con le seguenti osservazioni:

   1) con riferimento al comma 18 dell'articolo 159, che autorizza per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, specificando che il predetto personale è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda e che le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la procedura di mobilità collettiva è regolata anche da tale articolo 33 e non solo dagli articoli 34 e 34-bis;

   2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 163, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza normativa, di esplicitare, nella rubrica dell'articolo, l'abrogazione, disposta dal comma 4 del medesimo, delle disposizioni della legge n. 59 del 2016.

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatrice: Valentina D'ORSO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, relativamente al settore giustizia, contiene una serie di disposizioni che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;

    con specifico riguardo al personale, le disposizioni, coerentemente ed in continuità con il corposo piano assunzionale portato avanti dal Governo, sono volte a consentire l'assunzione a tempo indeterminato di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, cui si accompagna un piano di assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna;

    è altresì prevista l'assunzione straordinaria di un rilevante contingente di personale delle Forze di polizia, tra le quali figura la Polizia Penitenziaria;

    ulteriori disposizioni sono volte al sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, ivi inclusi gli interventi di sostegno per i lavoratori delle medesime aziende, al potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia, all'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici, alla copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario;

   considerato che:

    l'articolo 26 reca interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della Giustizia autorizzando a tal fine la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro saranno destinati all'implementazione e alla riqualificazione di impianti e attrezzature per l'allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive, e 5 milioni di euro saranno destinati alla digitalizzazione, allo sviluppo informativo e al cablaggio delle infrastrutture di rete negli istituti penitenziari;

    l'articolo 166 prevede un piano quinquennale per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per quanto riguarda la Polizia penitenziaria sono previsti i contingenti massimi di 200 unità, rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, 510 unità rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 e 515 unità per l'anno 2025 per un totale complessivamente pari a 1935 unità;

    nel bilancio di previsione, con riguardo alla missione Giustizia si registra un aumento di circa 60 milioni di euro finalizzati in prevalenza ad interventi all'edilizia penitenziaria, ivi compreso il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, e all'edilizia giudiziaria nonché alle assunzioni di personale di magistratura ordinaria e di personale amministrativo;

    il comma 2 dell'articolo 215 autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: a) per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; b) per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; c) per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati;

    il comma 3 dell'articolo 215, con previsione innovativa, autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: a) a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.

   valutati favorevolmente:

    il complesso delle disposizioni afferenti al settore giustizia che si muovono in un'ottica di miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso i cui benefici sono destinati a dispiegare i loro effetti positivi sugli operatori del diritto e sui cittadini, non soltanto nel momento del loro contatto con il mondo della giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese;

    gli interventi in materia di assunzione sia del personale di magistratura che del personale amministrativo destinato a coprire le carenze organiche e le esigenze di ogni articolazione del comparto della giustizia, nonché il piano di assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nell'attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, interventi tutti che contribuiranno a produrre una sicura accelerazione di tutte le fasi dei processi civili e penali;

    gli interventi di potenziamento, nel prossimo quinquennio, del personale della Polizia Penitenziaria, la cui attività è imprescindibile per la tenuta stessa delle istituzioni penitenziarie ed il cui apporto qualificato è prezioso per la vita della comunità ristretta;

    in particolare la previsione di interventi straordinari volti a migliorare e soprattutto implementare gli spazi adibiti al lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, mediante riqualificazione e ammodernamento di impianti e attrezzature esistenti presso gli opifici e i laboratori, anche al fine di ampliare e diversificare le lavorazioni, quale indispensabile presupposto per avviare percorsi di formazione professionale anche altamente specializzanti e qualificanti e per perseguire seri percorsi di reinserimento lavorativo e sociale della popolazione ristretta, con prevedibili positive ricadute in termini di abbattimento della recidiva;

    gli interventi volti a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ivi incluse le tutele previste per i lavoratori dipendenti delle aziende medesime;

    la previsione innovativa di cui all'articolo 215, comma 3, che autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme sopra precisate destinandole in particolare alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

  La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate).

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Articolo 26-bis.

  1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

  «Art. 26-bis. – 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

  «Art. 209-bis. 1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209».

ART. 159.

  Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.

ART. 163.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatrice: Lia QUARTAPELLE PROCOPIO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La III Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   richiamata l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, svolta il 26 novembre 2020;

   osservato, in generale, che:

    la proiezione internazionale del nostro Paese deve oggi misurarsi con uno scenario globale fragile, complesso e interconnesso, segnato da perduranti crisi, concentrate in un arco regionale tra Mediterraneo e Medio Oriente che si estende da Hormuz a Gibilterra, da difficoltà persistenti sotto il profilo economico, sociopolitico e di sicurezza, aggravate dalla crisi pandemica che ha avuto un impatto senza precedenti sul sistema economico globale e i cui effetti – ancora in atto – dovranno essere affrontati da molteplici punti di vista negli anni a venire;

    il carattere globale e interdipendente della risposta alla pandemia fa emergere più che mai la centralità della politica estera come elemento portante della strategia per il rilancio soprattutto economico del Paese, sia per quanto riguarda i negoziati in corso in sede europea ed intergovernativa per l'attuazione del piano di rilancio Next Generation EU, sia per il supporto e la promozione delle nostre imprese;

    in vista della presidenza italiana di turno nel 2021 di consessi strategici e prestigiosi come il G20 e il Consiglio d'Europa e tenendo conto della nostra partecipazione al consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2021, spetterà al Governo, ed in primo luogo alla Farnesina, delineare una politica estera rinnovata, più dinamica e decisa, basata sul nostro sistema di valori costituzionali e sui principi di diritto internazionale aventi a proprio riferimento la persona, il cittadino, la difesa dei più fragili e nell'adempimento di una agenda focalizzata sui temi dell'energia, dello sviluppo sostenibile, dell'anti-corruzione e del commercio internazionale;

    l'azione della Farnesina è cruciale in questa fase di grave crisi pandemica nel dare ristoro immediato alle imprese italiane interessate ad aprire le proprie attività all'estero, nel segno del binomio «sostegno e rilancio», reso possibile dagli strumenti della diplomazia economia e per l'internazionalizzazione e il sostegno per le imprese;

    questo contesto fa emergere il grave anacronismo che vede tuttora le risorse destinate alla politica estera e alla Amministrazione della Farnesina rappresentare una quota minima del bilancio dello Stato, pari allo 0,32 per cento, e del PIL, pari allo 0,19, anche per il 2021, dato che si traduce in una consistenza del Corpo Diplomatico e del personale complessivamente facente capo al MAECI assai ridotta a confronto con gli altri maggiori partner europee, con il rischio di compromettere gli obiettivi che il Sistema Paese necessita di conseguire e anche di non garantire l'assistenza e i servizi che la rete diplomatico-consolare deve ai nostri connazionali in tutto il mondo;

    la tradizionale vocazione dell'Italia sui temi dell'aiuto pubblico allo sviluppo rappresenta un asset per il nostro Paese che grazie ad una rete consolidata di amicizie a livello internazionale ha potuto contare sul sostegno di importanti Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale nei primi mesi di contrasto alla pandemia, e questo anche grazie al contributo delle regioni e degli enti locali;

    la cifra del nostro Paese si declina in particolare nella capacità di creare partenariati con i Paesi destinatari di aiuto allo sviluppo, che sono strumenti di politica estera e di politica industriale;

    su questo terreno è essenziale pertanto rafforzare il versante bilaterale, anche nei confronti di partner africani, tenendo conto che si tratta di investimenti produttivi di effetti benefici non solo ai fini della cooperazione economica ma anche in termini di prevenzione di flussi migratori;

    a tal fine è essenziale operare per accrescere la capacità di spesa dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che deve potere contare su un apparato normativo più adeguato in tal senso;

    per realizzare tutti questi obiettivi è essenziale potere contare su un Corpo Diplomatico adeguato nella sua consistenza agli obiettivi di politica estera e di rilancio del sistema Paese, considerati i risultati conseguiti grazie all'impegno della nostra rete all'estero nella promozione economica e preso atto delle cifre che attestano il maggiore impegno dei maggiori partner europeo su questo terreno;

    è altresì comprovato il ruolo di rilancio del Sistema Paese che può derivare dalle leve della promozione culturale, essenziale per l'immagine e la proiezione internazionale dell'Italia;

    l'esame del disegno di legge di bilancio rappresenta anche un'occasione per cogliere a pieno l'esigenza di un sostegno urgente al sistema fieristico, sottoposto a forte stress a causa della battuta d'arresto di tutti gli eventi sia a livello internazionale che nazionale e che rappresenta uno strumento essenziale di promozione delle nostre aziende all'estero;

   richiamato, in generale, l'impegno della Commissione a sostegno del Governo italiano sui temi di attualità a partire dalla presidenza di turno del G20, dei partenariati con l'America Latina, l'Africa, nonché sui temi dell'integrazione dei Balcani Occidentali, e anche nel contesto dell'Assemblea parlamentare presso il Consiglio d'Europa;

   richiamato altresì l'impegno tradizionalmente profuso a sostegno delle comunità di connazionali all'estero, le cui istanze potranno essere tutelate al meglio dalla istituzione di una Commissione bicamerale;

   con riferimento alla Sezione I, evidenziato in particolare che:

    l'articolo 106 autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro intesa ad assicurare il concorso del nostro Paese alle iniziative afferenti alla Conferenza sul futuro dell'Europa, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    l'articolo 114 detta disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale; in particolare, autorizza la Banca d'Italia a: prorogare al 31 dicembre 2025 dell'accordo di prestito multilaterale New Arrangements to Borrow (NAB), volto a contrastare eventuali pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale; stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (Bilateral Borrowing Agreement – BBA); al fine di contribuire alla risposta internazionale alla pandemia del COVID-19 e a contenere i suoi riflessi sull'economia, concede un nuovo prestito per un tetto massimo di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo, da erogare nell'ambito del Fondo per la riduzione della povertà e la crescita;

    l'articolo 115, al fine di assicurare l'adempimento di una serie di impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale, ridetermina in chiave di incremento i contributi versati ad Organizzazioni internazionali, segnatamente: il Consiglio d'Europa, anche in considerazione del fatto che l'Italia assumerà la presidenza di turno del Comitato dei ministri dal novembre prossimo al maggio 2022; l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'Emisfero australe (ESO); il Fondo europeo per la gioventù, istituito dal Consiglio d'Europa nel 1972; lo European Peace Facility, ovvero il fondo fuori bilancio dell'Unione europea che ha l'obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell'Unione europea di agire come attore unico nelle aree di crisi;

    l'articolo 161, comma 1, reca interventi di razionalizzazione dell'impiego di personale estraneo al MAECI, aumentando di 50 unità il limite stabilito ad oggi dalla legge di esperti tratti dal personale statale non diplomatico, proprio al fine di migliorare, con l'apporto di competenze esterne ed altamente professionalizzate, l'efficienza della rete diplomatico-consolare;

    l'articolo 210 reca importanti disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese prevedendo: l'incremento della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; l'aumento della dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere del citato fondo rotativo,

   tenuto conto degli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa nello stato di previsione del MAECI, di cui alla Tabella 6, di cui alla Sezione II e valutato che:

    per lo stato di previsione del MAECI il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.411,72 milioni di euro nel 2021, a 2.911,86 milioni di euro per il 2022 ed a 2.717 milioni di euro per il 2023, segnalando, quindi, un andamento della spesa crescente rispetto all'anno 2020 in cui tale grandezza è stata pari a 2,978 miliardi di euro, con un incremento di oltre 400 milioni;

    in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo lo stato di previsione del MAECI è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.232,31 milioni di euro e il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo ammonta a 5.346,03 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma con l'esigenza di continuare gli sforzi per allineare tali stanziamenti agli impegni assunti dal nostro Paese assunti a livello europeo e internazionale;

   evidenziato altresì che, per il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145, il provvedimento apposta al relativo programma 5.8, capitolo 3006, 800 milioni di euro aggiuntivi, portando il capitolo per il 2021 a 1.483 milioni e a 1,6 miliardi per il 2022;

   nell'auspicio che possa essere invertita la tendenza assai consolidata che vede progressivamente ridurre le risorse nello stato di previsione del MAECI, trend che rischia di compromettere gli obiettivi di politica estera del nostro Paese, tanto più alla luce dell'emergenza pandemica, che ha invece dato risalto ai vantaggi derivanti da una rete diplomatico-consolare pienamente efficiente;

   rimarcata, infine, l'esigenza di accompagnare la politica estera tradizionale con una strategia più mirata sul terreno della leva culturale, provvedendo ad incrementare le risorse destinate al finanziamento di borse di studio per studenti stranieri e all'apertura presìdi universitari italiani all'estero, a partire dall'area del Mediterraneo, al fine di attrarre in Italia capitale umano destinato ad assumere ruoli di classe dirigente nei propri Paesi,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    disporre il potenziamento delle risorse umane del MAECI, a partire dalla autorizzazione di spesa per assunzioni di personale in tutte le categorie (diplomatici, aree funzionali, contrattisti) assicurando al contempo condizioni che non scoraggino i trasferimenti all'estero al fine di: non compromettere l'operatività della rete degli uffici all'estero; contrastare il decremento di personale registrato dalla Farnesina in conseguenza del blocco del turnover dell'ultimo decennio e dell'alto tasso di pensionamento atteso (legato ad un'elevata età media del personale); rispondere con efficacia all'attuale difficile congiuntura geopolitica ed economica mondiale; assicurare lo svolgimento delle potenziate funzioni della Farnesina in materia di servizi alle imprese e sostegno all'internazionalizzazione in particolare delle PMI, promozione integrata e assistenza consolare;

    potenziare tempestività ed efficacia nell'erogazione dei servizi consolari richiesti dalla crescente collettività di cittadini italiani all'estero (6,2 milioni), anche per far fronte agli arretrati dovuti alla chiusura parziale degli uffici all'estero per le condizioni sanitarie legate alla pandemia, ad esempio attraverso interventi straordinari volti a potenziare dotazioni informatiche e strumentali;

    valorizzare il ruolo dell'Unità di Crisi e del suo personale, che realizza un numero di interventi in costante ed esponenziale crescita volti ad assistere i connazionali in occasione di gravi emergenze all'estero (pandemie, attacchi terroristici, catastrofi naturali evacuazioni, tensioni soci politiche) assicurando un'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;

    assicurare un'adeguata dotazione di risorse in vista della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (novembre 2021- maggio 2022), che sia all'altezza del tradizionale ruolo dell'Italia nell'organizzazione;

    assicurare la ricostituzione delle risorse a sostegno della diplomazia economica e degli strumenti dell'internazionalizzazione per il sostegno per le imprese a partire dal Fondo Simest;

    assicurare in via di urgenza un sostegno al sistema fieristico italiano, sia a livello internazionale che nazionale;

    in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo, proseguire negli sforzi per allineare gli stanziamenti agli impegni assunti dal nostro Paese assunti a livello europeo e internazionale;

    accrescere la capacità di spesa dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che deve potere contare su un apparato normativo più adeguato in tal senso;

    incrementare la spesa a sostegno del sistema di promozione culturale del nostro Paese all'estero, con particolare attenzione all'incremento del finanziamento di borse di studio per studenti stranieri e all'apertura di presìdi universitari italiani all'estero, a partire dall'area del Mediterraneo, al fine di attrarre in Italia capitale umano destinato ad assumere ruoli di classe dirigente nei propri Paesi;

    assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites e, conseguentemente, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero nella finestra temporale attualmente stabilita dalla legge e compresa fra il 15 aprile e il 31 dicembre del prossimo fornendo le necessarie risorse, anche per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via elettronica.

  La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 114.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

   b) il comma 768 è abrogato.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia Covid-19)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 115.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza)

  1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

  1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites, sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)

  1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.

  Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

Art. 115-bis.
(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

  1. È istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

ART. 161.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno Pag. 552023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 429, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021» e sono soppresse le parole: «da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –300.000;
   2022: –300.000;
   2023: –300.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione di cui alla Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.13, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +300.000;
    CS: +300.000.

   2022:

    CP: +300.000;
    CS: +300.000.

   2023:

    CP: +300.000;
    CS: +300.000.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.160.000;
   2022: –2.160.000;
   2023: –2.160.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione di cui alla Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) – (Capitolo 3153), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +2.160.000;
    CS: +2.160.000.

   2022:

    CP: +2.160.000;
    CS: +2.160.000.

   2023:

    CP: +2.160.000;
    CS: +2.160.000.

TAB. 6.

  Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +2.200.000;
    CS: +2.200.000.

   2022:

    CP: +2.200.000;
    CS: +2.200.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +800.000;
    CS: +800.000.

   2022:

    CP: +800.000;
    CS: +800.000

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

   2022:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

   2023:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +400.000;
    CS: +400.000.

   2022:

    CP: +400.000;
    CS: +400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +300.000;
    CS: +300.000.

   2022:

    CP: +300.000;
    CS: +300.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Roger DE MENECH)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La IV Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e di bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo);

   rilevato che:

    l'articolo 135, al fine di potenziare le misure di tutela ambientale, autorizza, al comma 7, la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, tra cui rientrano anche le funzioni esercitate ai sensi del comma 2, dell'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

    l'articolo 160, ai commi 7 e 8, autorizza l'Arma dei Carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in deroga al contingente previsto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nel numero massimo di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022, per una spesa complessiva, rispettivamente, di 585.000 euro nel 2021, e di 1.770.000 euro nel 2022;

    l'articolo 166 prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, per il periodo dal 2021 al 2025, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari, stabilendo in 700 unità l'aliquota per l'Arma dei Carabinieri di cui 200 unità nel 2023, 250 nel 2024, ed altre 250 nel 2025;

    l'articolo 167 istituisce, a decorrere dal 2021, un fondo – con una dotazione annua di 50 milioni di euro – per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;

    l'articolo 177 reca, al comma 1, una novella all'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, relativo al Fondo per le esigenze di difesa nazionale, adeguando il meccanismo di finanziamento di tale fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica; al comma 2, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, a decorrere dall'anno 2022, la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze; infine, al comma 3 novella l'articolo 4 della legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244, del 31 dicembre 2012), con l'obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge stessa;

    l'articolo 180, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, nell'ambito del dispositivo «Strade sicure», dispone la proroga di un contingente di personale delle Forze armate pari a 7.050 unità, fino al 30 giugno 2021, a 6.000 unità, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, e di 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, viene prevista anche l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo «Strade sicure», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 2020;

    sottolineate le particolari esigenze di reclutamento registrate anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, funzionalmente facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma strutturalmente inquadrata nell'ambito della Marina militare;

   valutata l'opportunità di allocare nello stato di previsione del Ministero della Difesa le risorse necessarie per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate;

   considerato particolarmente rilevante il reperimento e l'impiego di maggiori risorse da destinare alla manutenzione degli immobili della Difesa non in alienazione e al recupero degli alloggi di servizio non allocati;

   rilevata la necessità di tutelare gli utenti che occupano alloggi oltre i termini di concessione previsti e per i quali sussistano ancora le condizioni di necessità;

   considerata l'opportunità di allocare le risorse necessarie per il potenziamento dei servizi, dei mezzi e delle attrezzature delle strutture sanitarie militari, anche attraverso la realizzazione di moduli medico-sanitario e poli funzionali;

   considerata la necessità di una maggiore tutela del personale militare attraverso l'allocazione di maggiori risorse per il potenziamento delle strutture di sostegno e di assistenza psicologica;

   considerato opportuno garantire maggiori risorse per le attività addestrative e per le infrastrutture ad esse necessarie, svolte dalle Forze speciali o da altra Forza armata che operi per le medesime, assicurando, al contempo, alle medesime Forze un aumento dell'indennità supplementare;

   ritenuto strategico potenziare lo strumento militare della Difesa contro le minacce CBNR;

   ritenuto necessario il rifinanziamento sia del Fondo di bonifica poligoni militari che del Fondo per la sicurezza cibernetica e la resilienza nazionale;

   rilevato necessario aumentare il monte ore straordinari per il personale militare in servizio nell'ambito del dispositivo «Strade sicure»;

   considerato rilevante – stante l'emergenza sanitario in corso – procedere alla stabilizzazione del personale civile della Difesa a tempo determinato;

   ritenuto importante valorizzare l'attività di controllo delle navi da guerra nell'ambito delle misure di tutela ambientale, prevedendo che i Comandanti delle stesse navi – compatibilmente con i preminenti compiti militari e al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua – siano inclusi fra i soggetti accertatori delle infrazioni in materia di pesca;

   esaminati gli emendamenti presentati,

   preso atto che non sono stati presentati ordini del giorno,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   al fine di mantenere la capacità operativa delle strutture militari e considerata la rilevante carenza di organico riscontrata sia disposta l'autorizzazione al Ministro della difesa ad assumere, a tempo indeterminato, personale civile non dirigenziale con profilo tecnico destinato agli Arsenali, alle basi navali, ai Poli, agli stabilimenti di lavoro e ai centri tecnici insistenti sul territorio nazionale;

   venga promossa la modifica dell'articolo 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, affinché sia aumentata fino al 70% la percentuale della quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, da destinare ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa.

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Raffaele TOPO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La VI Commissione,

   esaminati, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2023,limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

  La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale delle Società di investimento semplice)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 107 dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1, capoverso numero 1), le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»;

   b) al comma 1-quater, le parole «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti «50 milioni»

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

  «Art. 16-quater. – (Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.
  2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.
  3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

   b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

   c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria Pag. 108 di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

  4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.»

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

   a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.
(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ART. 36.

  All'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020)

  1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis
(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ART. 145.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

  1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
  2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 185.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0-a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   «f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

   f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: “redigere e conservare una relazione tecnica”, è aggiunta la seguente: “asseverata”»;

   c) dopo la lettera h), inserire la seguente:

   «h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

  209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.».

ART. 193.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis
(Disposizioni in materia di riscossione)

  1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2021».
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ART. 196.

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

  Art. 196-bis. — (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese) — 1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 i termini dei versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatrice: Flavia PICCOLI NARDELLI)

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio è stato trasmesso al Parlamento con ritardo rispetto ai termini previsti, costringendo la Camera dei deputati a comprimere fortemente i tempi per l'esame;

    il disegno di legge di bilancio interviene dopo ben cinque decreti-legge, che si sono succeduti da marzo 2020 ad oggi, per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, per tracciare un percorso per la messa in sicurezza e per sostenere l'economia del Paese in grave sofferenza;

    la Commissione ha condiviso più emendamenti e un ordine del giorno: a sostegno del settore culturale, una proposta che mira ad incrementare lo stanziamento del bonus cultura-18App; per il settore dell'istruzione, una proposta sul dimensionamento scolastico e la riduzione del numero degli alunni; per il settore dell'università, una proposta per incrementare i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno; una ulteriore proposta interviene, nel settore dell'editoria, a sostegno delle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili; per il settore dello sport, infine, un ordine del giorno sulle attività sciistiche;

   ritenuto che:

    la manovra agisce, oltre che sul piano della produttività, della formazione, della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà educativa;

    importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del Paese, che viene tutelato e valorizzato come motore di sviluppo,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

  La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 89.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 18 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ART. 96.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.

ART. 101.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 776 milioni di euro per l'anno 2021, di 476 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ART. 165.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le Istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore del servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatrice: Stefania PEZZOPANE)

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La VIII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, per le parti di propria competenza,

   premesso che:

    l'articolo 12 proroga per l'anno 2021 il cosiddetto ecobonus, nonché le detrazioni spettanti per le spese di ristrutturazione edilizia, nonché il cosiddetto «bonus facciate»;

    l'articolo 13 proroga di un anno (a tutto il 2021) il cosiddetto «bonus verde»;

    l'articolo 24 disciplina i piani di sviluppo per la rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse;

    l'articolo 94 istituisce la Fondazione per il futuro delle città;

    l'articolo 126 estende il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi ed incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile;

    l'articolo 134 incrementa le risorse destinate ai parchi nazionali, alle aree marine protette e al programma «Caschi verdi per l'ambiente»;

    l'articolo 130 interviene sulla concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena;

    l'articolo 132 modifica la disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici;

    l'articolo 134 incrementa di 6 milioni di euro le risorse destinate ai parchi nazionali, di 3 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per le aree marine protette, nonché di 2 milioni di euro il programma «Caschi verdi per l'ambiente»;

    l'articolo 135 destina risorse per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, per il «Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile», e per il Commissario unico in materia di discariche abusive, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, per velocizzare le attività istruttorie delle Commissioni VIA, PNIEC e AIA;

    l'articolo 136, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica», destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

    l'articolo 138, comma 1 apposta risorse per progetti di educazione ambientale nei comuni siti in aree protette naturalistiche;

    l'articolo 139 incentiva il sistema del vuoto a rendere all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA);

    l'articolo 140 incentiva nelle ZEA sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche;

    l'articolo 141 incentiva l'utilizzo di compostiere di comunità nelle ZEA;

    l'articolo 142 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina);

    l'articolo 149, incrementa le risorse per la messa in sicurezza del territorio;

    l'articolo 150 istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro per interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese;

    l'articolo 162 incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia);

    l'articolo 189, comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte, tra l'altro, ad estendere l'imposta ai committenti, elevare la soglia di esenzione dall'imposta e differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta, mentre il comma 2 della medesima disposizione rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente;

   segnalata l'esigenza di un intervento sulla disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto superbonus 110 per cento) finalizzato ad estenderne l'ambito temporale di applicazione e una più chiara definizione degli aspetti applicativi per consentirne l'efficacia e potenziare gli aspetti ambientali e sociali della misura;

   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza;

   valutato favorevolmente l'impianto complessivo del disegno di legge,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1. all'articolo 134, comma 1 si verifichi che l'incremento di 6 milioni di euro sia effettivamente destinato alla finalità – ivi espressa – di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali, atteso che tale univoca finalità non appare chiara, in quanto la formulazione testuale del medesimo comma 1 sembra riferito in via generale al meccanismo di riparto dei contributi da erogare con le risorse assegnate a tutti i Ministeri;

   2. al medesimo articolo 134, al comma 2 – che dispone, al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette, un incremento della relativa autorizzazione di spesa – si chiarisca se tale incremento riguardi solo l'autorizzazione di spesa per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette ovvero anche per investimenti nelle medesime;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) rafforzare le disposizioni – in parte già presenti nel disegno di legge in esame – volte a favorire il processo di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, alla luce della necessità di sostenere ed accelerare il processo di ricostruzione non solo degli immobili e delle infrastrutture, ma anche del tessuto sociale ed economico delle aree e delle popolazioni interessate;

    b) rafforzare e consolidare le misure – già presenti nel testo – di semplificazione procedurale, stimolo economico ed incentivo fiscale ai processi di rigenerazione urbana, con particolare riguardo alle aree dismesse, e di riqualificazione del patrimonio edilizio, anche ai fini di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici;

    c) intervenire sulla disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto superbonus 110 per cento) finalizzato ad estenderne l'ambito temporale di applicazione e una più chiara definizione degli aspetti applicativi per consentirne l'efficacia e potenziare gli aspetti ambientali e sociali della misura; dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

    d) con riguardo alla previsione di cui all'articolo 94, definire con maggiore chiarezza le funzioni della istituenda Fondazione per il futuro delle città, nonché la sua precisa collocazione nel quadro amministrativo vigente.

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Luciano CANTONE)

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

  La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Digital Bonus)

  1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
  5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
  6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

ART. 118.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

  «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

  «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

  «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.»;

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.».
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 9.000.000;
   2022: – 200.000;
   2023: – 200.000.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1.1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 30.000.000;
   2023: – 30.000.000.

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

«Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)” e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti “veicoli tipo”, fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

ART. 126.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «temperatura controllata (ATP),» sono sostituite dalle seguenti: «temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi,».

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri» , ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –4.000.000;
   2022: –4.000.000;
   2023: –4.000.000;

ART. 152.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatrice: Sara MORETTO)

RELAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La X Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) per le parti di propria competenza;

   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14);

   considerato favorevolmente quanto recato per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in specie relativamente alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 e riservando parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico;

   apprezzate le risorse destinate all'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile destinandole alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale;

   valutati positivamente il rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini» e gli interventi a favore dell'impresa femminile, a sostegno delle imprese creative nonché volti a favorire la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde e della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

   apprezzate le misure destinate a prorogare il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   evidenziato che nell'attuale momento di difficoltà, ed in vista dell'esaurimento degli effetti delle misure recanti garanzie pubbliche al credito introdotte dal cosiddetto decreto liquidità, è necessario rafforzare il sistema dei Confidi per preparare un contesto solido che possa, accanto al sistema bancario, sostenere le imprese nel percorso di ripresa del post-emergenza sanitaria;

   valutate positivamente le misure volte a favorire la liquidità e la ricapitalizzazione delle imprese e, in specie, a sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   sottolineato che sul turismo e sugli operatori economici del settore e del suo indotto, incluso il comparto termale, la crisi pandemica del COVID-19 ha avuto un impatto drammatico e che necessitano quindi misure di forte sostegno agli operatori per garantire la prosecuzione nonché il rilancio strategico delle relative attività e visto con favore l'intervento sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo;

   apprezzate le risorse destinate alla promozione della mobilità sostenibile e considerato che per il settore dell'automotive la crisi indotta, tanto dalla prima quanto dalla seconda ondata di COVID-19 ha provocato un clima di incertezza che sta rallentando fortemente le vendite e la produzione e ritenute auspicabili misure per far ripartire il mercato agevolando il rinnovo del parco dei veicoli ad uso privato e aziendale, compresi quelli commerciali, e favorendo la diffusione dei veicoli elettrici e ibridi anche attraverso una maggiore presenza delle infrastrutture di ricarica, in specie, veloce;

   affermata la necessità di sostenere il settore del commercio, e in particolare del piccolo commercio, che più di altri ha sofferto la crisi pandemica attraverso il riconoscimento della copertura dei costi subiti e a sostegno degli investimenti volti a favorire una sua forte ripartenza;

   evidenziato che per il sistema fieristico italiano, strategico per le imprese italiane ai fini della collocazione commerciale dei propri prodotti, sono necessari interventi di sostegno in ragione del fatto che nel corso del 2020 non ha potuto svolgere compiutamente gli eventi previsti e che si trova nella posizione di non poter programmare le manifestazioni da svolgersi nel 2021 con le conseguenti ingenti perdite per il settore;

   nella convinzione che il cosiddetto ecobonus al 110 per cento introdotto dal cosiddetto decreto rilancio costituisce un'importante misura per la ripresa del Paese attraverso la ripartenza del comparto edilizio e la contestuale riqualificazione del patrimonio immobiliare, si segnala la necessità di intervenire per accrescere l'efficienza e la speditezza delle procedure in atto, considerando anche un opportuno prolungamento dei tempi,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

  La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.

ART. 100.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.

ART. 102.

  Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

  5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.

  Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:

   2021 – 2.000.000.

ART. 185.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Antonio VISCOMI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La XI Commissione,

   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

   considerato che l'articolo 3 rende strutturale la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

   apprezzata la disciplina transitoria recata dall'articolo 4, che prevede un esonero contributivo della misura del 100 per cento per trentasei mesi, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato e a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata;

   rilevato che la durata di tale esonero è prolungata a quarantotto mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

   rilevato che l'articolo 5 estende alle assunzioni a tempo determinato di tutte le donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92 del 2012 solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;

   considerate le ulteriori misure di esonero contributivo recate dagli articoli 6, 7 e 27, con riferimento, rispettivamente, ai giovani imprenditori agricoli, ai rapporti di lavoro sportivo e ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socio-economico e ad alto tasso di disoccupazione;

   apprezzata l'istituzione, disposta dall'articolo 17, del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e per massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;

   preso atto delle autorizzazioni alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, disposte dagli articoli 31, 158, 159 e 160, volte a un rafforzamento complessivo del personale, anche dal punto di vista delle competenze richieste;

   apprezzato il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, disposto dall'articolo 45;

   considerate le disposizioni riguardanti la proroga degli ammortizzatori sociali e degli altri trattamenti di sostegno del reddito, recate dagli articoli 46, 48, 49, 50, 51, 52 e 54;

   preso atto, all'articolo 47, della proroga al 31 marzo 2021 della disciplina transitoria in materia di rinnovi dei contratti a tempo determinato, introdotta dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   apprezzato l'aumento delle risorse destinate al finanziamento nel 2021 e nel 2022 dei percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 53;

   osservato che l'articolo 54 dispone, tra l'altro, la preclusione fino al 31 marzo 2020 dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro e la proroga alla stessa data della sospensione delle procedure pendenti, ad esclusione dei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nonché dei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;

   rilevato che l'articolo 55 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.;

   preso atto dell'incremento degli stanziamenti per il 2021 del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato disposto dall'articolo 56;

   condivisa la proroga al 2021 del canale di accesso al pensionamento «Opzione donna» e dell'istituto cosiddetto APE sociale, nonché della disciplina relativa al contratto di espansione, disposta dagli articoli 60, 61 e 62;

   apprezzato il riconoscimento dell'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati (il cosiddetto part time verticale ciclico), ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione per i dipendenti del settore privato, disposto dall'articolo 63, che recepisce un costante orientamento giurisprudenziale;

   considerato che l'articolo 64 introduce disposizioni per accelerare le procedure dell'INPS e dell'INAIL di lavorazione delle domande di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, come disposto dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

   condivisa, all'articolo 66, la proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente;

   preso atto che l'articolo 69, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, in base alla quale si è ridotto da cinque a tre anni il periodo di assoggettamento alla riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018;

   rilevato che l'articolo 71 dispone l'aumento, a decorrere dal 2022, dell'aliquota del contributo a carico dei commercianti destinata al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga l'indennizzo per cessata attività, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli oneri relativi al 2021;

   apprezzati, agli articoli 73 e 74, l'aumento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica a decorrere dal 1° gennaio 2021 nonché la previsione di un'indennità di specificità infermieristica rientrante nel trattamento economico fondamentale, la cui misura e la cui disciplina sono rinviate alla contrattazione collettiva nazionale;

   preso atto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 157, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;

   preso atto che l'articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;

   considerati i provvedimenti di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, nonché dei collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020 con l'esaurimento delle graduatorie, previsti dagli articoli 162 e 165,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatrice: Gilda SPORTIELLO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La XII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15);

   espresso, in generale, apprezzamento per le misure contenute nel provvedimento in esame che attengono alle materie oggetto di competenza della XII Commissione, con particolare riferimento a quelle concernenti: il sostanziale incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che consentirà di dare attuazione ai provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'assegno unico e universale (S. 1892, già approvato dalla Camera) e le misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561, in corso di esame presso la XII Commissione); il rinnovo per il 2021 dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè); il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, cui possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o sanitaria in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie; il rifinanziamento dei fondi per interventi sociali; l'istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'aumento del Fondo sanitario nazionale in misura pari a 934 milioni nel 2021; l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; il riconoscimento della facoltà agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2021, a determinate condizioni, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; l'importante incremento dello stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19;

   tenuto conto di alcune specifiche criticità, emerse anche dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali, anche riguardanti il mondo del Terzo settore, che sono esplicitate nelle osservazioni nonché in alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari presso la medesima Commissione;

   rilevata, in modo trasversale, l'esigenza di dedicare adeguate risorse all'ammodernamento tecnologico in sanità, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, anche in considerazione dell'obiettivo del potenziamento delle cure domiciliari integrate;

   emersa altresì l'esigenza di incentivare l'attività di assistenza psicologica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) incrementare la dotazione del Fondo caregiver, di cui all'articolo 59 del disegno di legge, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale;

    b) prevedere l'estensione dell'indennità prevista dall'articolo 74 per gli infermieri anche alle altre figure che operano, con pari dignità e con il medesimo impegno, nel settore socio-sanitario;

    c) all'articolo 76, incrementare le risorse ivi previste per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica e inserire altresì una disposizione volta all'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, ponendo così le basi per il superamento del cosiddetto imbuto formativo, al fine di creare le condizioni idonee a fronteggiare l'attuale carenza di medici, particolarmente grave nel contesto dell'emergenza epidemiologica in atto.

ART. 59.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ART. 76.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

   b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

   .

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti «a 800».

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Pasquale MAGLIONE)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

    la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

    sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

    in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

    tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

    sono, inoltre, stanziate risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

    sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

    per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

    altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

   rilevato che:

    il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

   osservato che:

    è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico, relativamente al quale dovrebbe essere autorizzata la possibilità di vendita diretta e di asporto;

    appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

    al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

    un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

   evidenziato che:

    in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   considerato che:

    anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

   osservato altresì che:

    allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

    tale misura dovrebbe, auspicabilmente, essere introdotta in via permanente;

   sottolineato che:

    nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi della Commissione europea, relativi al «Green New Deal» e alla Strategia «Farm to fork», è necessario supportare iniziative tese ad accrescere investimenti e pratiche in agricoltura, pesca e acquacoltura, orientate a maggiore sostenibilità, economia circolare e crescita della produzione biologica, della produzione di agroenergia e al recupero della fertilità dei suoli;

    sarebbe necessario promuovere iniziative tese a incentivare l'utilizzo, anche attraverso forme di noleggio, di macchinari e strumenti innovativi orientati alla maggiore sicurezza sul lavoro, ad un minor utilizzo della risorsa idrica e di fitofarmaci;

   rilevato infine che:

    tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del «Fondo rotativo imprenditoria femminile», per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del «Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi», per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del «Piano pesca», per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

    il previsto rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi» (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:

   1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (Bonus verde) 1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

  12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

   2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente:

  «Art. 21-bis – (Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali) – 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato “Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali” con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

   3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis – (Misure per il sostegno del settore suinicolo) – 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

    b) dopo le parole: «nonché a promuovere l'innovazione» sono aggiunte le seguenti parole: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni»;

   4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis – (Disciplina delle attività agrituristiche) – 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la valutazione del rapporto di connessione»;

   5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente:

  «Art. 21-bis – (Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa) – 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico”.

  2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da: “esclusivamente” ad: “aziendale” sono sostituite dalle seguenti: “per la produzione e la vendita”.
  3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

  “8. I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.”.

  4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

  «Art. 54-bis(Fondo Pesca CISOA) – 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il “Fondo Pesca CISOA” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le risorse del “Fondo Pesca CISOA” che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente:

  «Art. 49-bis(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime) – 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole: “del presente decreto” e le parole: “e in scadenza entro” inserire le seguenti: “, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3”.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

   8) dopo l'articolo 49 sia inserito il seguente:

  «Art. 49-bis – (Credito di imposta per cassette biodegradabili) – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: “15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: “128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

   9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma:

  «9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

   10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del «Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi», di cui all'articolo 15, comma 2 , del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, compreso nella Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, nell'ambito del Programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo economico, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

  e con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio e delle filiere all'interno dei distretti del cibo;

    b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

    c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

    d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

    e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate e nelle aree interne;

    f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

    g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

    h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'Italian sounding;

    i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo;

    l) prevedere forme di sostegno all'affitto e noleggio, anche di filiera o di distretto, di macchinari altamente innovativi;

    m) istituire un fondo a sostegno delle pratiche e degli investimenti orientati alla sostenibilità, all'agroecologia e all'economia circolare;

    n) prevedere la stabilizzazione della misura del credito d'imposta relativo all'agricoltura 4.0 e la cedibilità del credito;

    o) prevedere forme di incentivazione e sostegno alla nascita di piattaforme on line per la vendita dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice: Francesca GALIZIA)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (2790-bis)
(per le parti di competenza)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

   preso atto che la manovra economica prospettata nel disegno di legge determina un impatto negativo sul deficit (indebitamento netto) pari a 26,6 miliardi nel 2021 e circa 12 miliardi nel 2022, e un moderato impatto positivo nel 2023, di circa 3,5 miliardi, cui corrisponde, in termini di punti percentuali di PIL, un peggioramento del saldo dell'1,4 per cento nel 2021 e di oltre lo 0,6 nel 2022, e un miglioramento di quasi lo 0,2 per cento nel 2023;

   rilevato che la portata espansiva della manovra non si esaurisce nell'effetto misurabile in termini di indebitamento netto, in quanto concorrono a finanziare gli interventi previsti quota parte delle attese risorse europee del programma Next Generation EU (9,5 miliardi nel 2021, 10,4 nel 2022 e 7,2 nel 2023), appostate in bilancio in via di anticipazione, nonché le maggiori entrate connesse con la maggiore crescita economica che sarà indotta dall'azione di Governo (stimate in 12,9 miliardi nel 2022 e 20,5 nel 2023);

   rilevato in particolare che il «Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU» di cui all'articolo 184, destinato ad anticipare alle amministrazioni le risorse provenienti dall'Unione europea, a titolo sia di sovvenzioni sia di prestiti, reca una dotazione, in termini di saldo netto da finanziare, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 e che quota parte di queste risorse, pari a circa 27 miliardi di euro nel triennio, viene utilizzata per finanziare alcune misure previste dal disegno di legge di bilancio, in particolare in materia di decontribuzione in favore delle Regioni del Mezzogiorno (art. 27), politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra le iniziative ammissibili nell'ambito del programma React EU (art. 57), agevolazioni fiscali per gli investimenti, le spese in ricerca e sviluppo e la formazione industria 4.0 (art. 185), nonché in materia di contributi agli investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 186);

   valutato come la manovra prospettata appaia adeguata alla necessità di proseguire l'azione di sostegno all'economia del Paese a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, ma più incisivi e organici interventi andranno adottati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo presenterà alle Camere ed in sede europea, finanziato con le restanti risorse del programma Next Generation EU appostate in bilancio in via di anticipazione e non utilizzate dalle misure disposte dal disegno di legge in esame (di importo pari a complessivi 94,6 miliardi nel triennio 2021-23, di cui 26,3 nel 2021, 30,9 nel 2022 e 37,4 nel 2023);

   ricordato come la Commissione europea, nel suo parere relativo al Documento programmatico di bilancio per il 2021, abbia evidenziato l'esigenza di assicurare la sostenibilità nel medio termine delle misure a supporto all'attività economica contenute nella manovra, particolarmente nel caso in cui esse non siano di carattere temporaneo e non siano corredate da specifiche misure di copertura;

   considerato che la manovra consente di perseguire l'obiettivo di estendere e rifinanziare alcune misure introdotte nel corso dell'anno per mitigare in favore di imprese e lavoratori gli effetti immediati della pandemia connessi al perdurare dell'emergenza, e, al contempo, di porre in essere una pluralità di interventi per la crescita, l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, che si sostanziano in una serie di misure puntuali per l'espansione degli investimenti pubblici e privati, la riduzione della pressione fiscale e contributiva e l'avvio della riforma fiscale dal 2022, nonché per il rafforzamento del sistema sanitario, l'istruzione, la ricerca e la cultura e il sostegno della famiglia;

   rilevato, in particolare, con riferimento alla prima sezione del disegno di legge, che:

    l'articolo 85, recante alcune novelle all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 volte a prevedere nella Provincia autonoma di Bolzano l'istituzione di una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale potranno essere iscritti i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca i quali saranno così autorizzati all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della medesima Provincia, deve essere coordinato con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che non sembrerebbe contemplare esplicitamente la possibilità di un riconoscimento limitato ad un'area del territorio dello Stato membro;

    l'articolo 186 dispone che una parte delle risorse dell'istituendo Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU, pari a di 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, sia gestita da Invitalia S.p.a. (o da una società da questa interamente controllata) ai fini dell'erogazione di contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento, cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento, senza un espresso riferimento all'ulteriore limite del necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   valutato con favore quanto disposto dall'articolo 106, che autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa e rilevato al riguardo che è opportuno, la fine di coordinare le iniziative necessarie per lo svolgimento dei lavori della Conferenza e degli eventi nazionali e europei a essa connessi, che siano definiti criteri generali per la realizzazione e il monitoraggio delle medesime iniziative attraverso un necessario coinvolgimento del Parlamento;

   preso atto delle risultanze contabili di cui alla seconda sezione del disegno di legge, in particolare della Missione 3 (L'Italia nell'Europa e nel mondo) e del programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE);

   considerato in particolare l'aumento sia delle dotazioni relative sia all'azione Partecipazione al bilancio UE, per l'adeguamento degli stanziamenti per il contributo dell'Italia al bilancio UE in adesione a una proposta in tal senso formulata dalla Commissione europea, sia delle dotazioni relative all'azione Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale, per l'istituzione del nuovo Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU e per l'aumento degli stanziamenti al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per finanziare il cofinanziamento nazionale del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-27,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad esplicitare, con riferimento all'articolo 186 citato in premessa, che i contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico ivi previsti siano erogati dal soggetto gestore nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, facendo espresso riferimento anche ai limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito se l'utilizzo, a copertura degli interventi previsti nella manovra, dell'effetto di retroazione derivante dalla maggiore crescita dell'economia consenta di assicurare il rispetto della raccomandazione della Commissione europea, richiamata in premessa, sull'esigenza di assicurare la sostenibilità nel medio termine delle misure a supporto all'attività economica contenute nella manovra;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Fondo di rotazione per l'attuazione del programma Next Generation EU di cui all'articolo 184, relativo all'anticipazione in bilancio delle somme che verranno in seguito assegnate all'Italia a valere sul medesimo programma, sia distinto nelle sue due componenti di prestiti e di contributi a fondo perduto, onde migliorare la trasparenza del bilancio;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più dettagliato quadro informativo in merito alle previsioni di utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, con particolare riguardo all'indicazione dell'ammontare delle somme destinate a finanziare interventi già inclusi nella normativa vigente e allo sviluppo temporale degli interventi aggiuntivi che il Governo intende adottare a valere su tale programma, con distinta indicazione della relativa fonte di finanziamento, da prestito o da contributo a fondo perduto;

   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 85 citato in premessa in coerenza con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 1, capoverso 1-sexies dell'articolo – che prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione – e dal successivo capoverso 1-septies, a norma del quale l'iscrizione dei professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca nella ivi prevista sezione speciale dell'albo dei medici autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

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