FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZIELLO, BAZZARO, CAFFARATTO, CECCHETTI, CENTEMERO, DURIGON, GIACOMETTI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, PAOLIN, PATELLI, ZORDAN

Istituzione di una zona economica speciale nel territorio di Pisa

Presentata il 13 novembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 si è drammaticamente trasformato in un'autentica emergenza economica e sociale, i cui effetti saranno sempre più visibili con il trascorrere delle settimane. A titolo esemplificativo, nello scorso mese di giugno, nel comparto dei servizi, in Italia, sono stati persi 810.000 posti di lavoro rispetto all'anno precedente e i settori che hanno registrato la più allarmante espulsione di forza lavoro sono stati il commercio, con una riduzione di 191.000 unità rispetto al 2019, e i servizi di alloggio e di ristorazione (-246.000 unità, pari al 16,2 per cento degli occupati).
  In questo drammatico scenario preoccupano non poco le prospettive occupazionali nella regione Toscana: nel settore terziario si sono già registrate 104.000 assunzioni in meno rispetto al 2019 e le prospettive sono ancora più nefaste per il periodo nel quale cesserà il divieto di licenziamento. Veniamo da un prolungato lockdown che ha visto la chiusura di migliaia di imprese: quasi sei famiglie su dieci temono di rimanere senza uno stipendio e il 26 per cento di esse ha dovuto fare fronte alla sospensione di un'attività familiare.
  Nella provincia di Pisa sono state già chiuse 400 imprese e sono stati licenziati 800 lavoratori, mentre hanno subìto pesantissime restrizioni dell'attività 4.000 imprese e 11.000 addetti, «bruciando» fatturati e consumi che a livello nazionale hanno raggiunto la cifra di 17 miliardi di euro.
  Ci sono intere filiere che hanno letteralmente azzerato i loro fatturati, quali non solo il turismo e i pubblici esercizi come bar, ristoranti e discoteche (-50.000 imprese e 300.000 posti di lavoro), ma anche l'artigianato di lusso e il comparto moda. Per quanto riguarda quest'ultimo, ad esempio, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha riportato i consumi ai livelli più bassi degli ultimi venticinque anni e nel settore si stima una perdita di 15 miliardi di euro a fine anno, con la probabile chiusura definitiva di circa 17.000 punti di vendita e con 35.000 addetti ai lavori disoccupati.
  A Pisa, in caso di un secondo lockdown, considerando il periodo compreso dallo scorso marzo al 31 dicembre 2020, si prevede la chiusura definitiva di oltre 8.000 aziende del commercio, del turismo e dei servizi, praticamente 27 attività al giorno che chiuderanno definitivamente. Anche dal punto di vista dei ricavi, la ripresa rischia di essere messa in discussione da un secondo lockdown. La risalita della curva dei ricavi non sarà sufficiente a recuperare il terreno perduto e nel 2020 in Toscana andranno persi 12 miliardi di euro (-13,8 per cento rispetto al 2019, un dato peggiore della media nazionale), anche a causa del contributo negativo del turismo, che ha fatto segnare un grave calo su base tendenziale (-59 per cento degli arrivi, -61 per cento delle presenze).
  Occorre, pertanto, adottare misure immediate e di forte impatto economico che consentano alla regione Toscana, in primis al territorio pisano, di rilanciare il suo brand e le sue attività anche a livello internazionale, facendo leva sulla collocazione geografica di Pisa, al centro di un comprensorio al confine di tre province, e sulla presenza strategica di una struttura portuale.
  Per rilanciare il tessuto produttivo di Pisa e dei suoi dintorni sarebbe fondamentale l'istituzione di una zona economica speciale (ZES), ossia di un'area geograficamente delimitata che presenti un nesso economico funzionale e comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
  Secondo alcune stime, nel mondo esistono circa 2.700 ZES distribuite in aree molto diverse tra loro per collocazione geografica, assetto politico e modello economico. In Europa, il caso probabilmente più emblematico è quello della Polonia, che vanta 14 ZES, i cui effetti positivi si sono manifestati non solo all'interno delle aree sottoposte al regime economico speciale, ma sull'intera economia del Paese, generando un effetto propulsivo che tende a prolungarsi e a creare condizioni economiche migliori e più stabili. Tra i risultati più significativi si annoverano la crescita dell'occupazione, la disponibilità a investire nell'innovazione tecnologica, l'insediamento nell'area di nuove attività produttive e la promozione delle esportazioni.
  In Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cosiddetto «decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di ZES connettendo zone a vocazione industriale-logistica con aree portuali di rilevanza nazionale e internazionale, situate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, il decreto-legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 5 gennaio 2018, n. 12, in materia di istituzione di ZES, si è prevista l'istituzione di tali zone solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le ZES sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e possono essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previa presentazione di un adeguato progetto di sviluppo. L'obiettivo è quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel mare Mediterraneo, creando o ampliando le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree.
  Ciò premesso, non è difficile immaginare come l'applicazione, anche per il periodo di soli due anni, all'area di Pisa della normativa vigente in materia di ZES potrebbe fungere da leva per l'economia non solo di quel territorio, ma di tutta la regione Toscana e dell'intero Paese. In proposito, giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e, di conseguenza, capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia, tenuto conto della sua configurazione geografica e dei suoi numerosi porti, si appresta o, comunque, ha le potenzialità per diventare un polo importante nel cuore dell'Europa e, tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono un'occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti.
  Negli ultimi dieci anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della 45a Assemblea generale della Conference Peripherical Maritime Regions (CPMR) – tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 – e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia europea per la crescita dell'occupazione. In particolare, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza l'istituzione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella di Pisa.
  La presente proposta di legge mira, quindi, a istituire una ZES nel territorio di Pisa individuando, all'articolo 1, le modalità e l'iter di istituzione dell'area ad economia speciale nonché l'organo di amministrazione che deve assicurare, in particolare: a) strumenti di garanzia per l'insediamento e la piena operatività delle imprese presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito della ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
  L'articolo 2 stabilisce, invece, i benefìci fiscali e le semplificazioni di cui le imprese che operano nella ZES possono usufruire. Tra le agevolazioni previste fino al 31 dicembre 2022 si segnala la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, una somma utile ad attrarre soggetti internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e per la movimentazione delle merci nell'area portuale di Pisa.
  La finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali di Pisa, per aumentare il livello di occupazione, incrementare l'attrattività nelle zone interessate e creare nuovi modelli di produzione e diversificazione economica. Per il riconoscimento dei benefìci si prevede, poi, che le imprese debbano mantenere la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefìci concessi e goduti, e che non risultino in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.
  L'istituzione di una ZES nel territorio di Pisa si prefigge, in definitiva, di avviare una nuova forma di governo economico in questa specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'amministrazione centrale, del comune interessato e della Autorità di sistema portuale territorialmente competente, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e di rilanciare la competitività dell'intera area portuale. La presente proposta di legge mira a fare del comune di Pisa un volano per l'economia dell'intera regione Toscana, nell'auspicio che essa possa trarre rinnovata energia dalle misure agevolative prospettate e dalla programmazione di un piano di ammodernamento delle infrastrutture e che la ZES possa, da un lato, consolidare il funzionamento delle attività esistenti e, da un altro, promuovere l'insediamento di ulteriori realtà produttive.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona economica speciale nel territorio di Pisa)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi nel territorio di Pisa che consentano lo sviluppo delle imprese già ivi operanti nonché l'insediamento di nuove imprese in tale territorio, è istituita una zona economica speciale (ZES) nel territorio di Pisa, di seguito denominata «ZES di Pisa».
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operanti nel territorio di Pisa e quelle che si insedieranno nella ZES di Pisa possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. La ZES di Pisa è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibili.
  4. L'amministrazione della ZES di Pisa è attribuita a un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno settentrionale, che lo presiede, da un rappresentante del comune di Pisa, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato di indirizzo non spettano alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza e rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno settentrionale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il Comitato di indirizzo deve assicurare, in particolare:

   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle imprese presenti nella ZES di Pisa nonché la promozione sistematica della ZES verso i potenziali investitori internazionali;

   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito della ZES di Pisa;

   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  6. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno settentrionale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche e con intermediari finanziari.
  7. Le imprese già operanti nel territorio di Pisa e quelle che si insedieranno nella ZES di Pisa sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Art. 2.
(Benefìci fiscali e semplificazioni)

  1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di Pisa, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e di modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa delibera del Consiglio dei ministri;

   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico della ZES di Pisa di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 15-bis della citata legge n. 84 del 1994 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

  2. In relazione agli investimenti effettuati nella ZES di Pisa, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  3. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES di Pisa per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefìci concessi e goduti;

   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

  4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio delle attività intraprese dalle imprese operanti nella ZES di Pisa e delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle stesse attività e sull'efficacia delle agevolazioni, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il Comitato di indirizzo, basato su una serie di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibile.

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