FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo II
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo III
                        Articolo 13
                Capo IV
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2753

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, FIORINI, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI

Disposizioni per il sostegno, il rilancio e la promozione del settore turistico, nonché deleghe al Governo in materia di turismo

Presentata il 28 ottobre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – Il turismo italiano, il settore su cui si sono maggiormente riversate le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha affrontato quella che è stata definita come «l'estate horribilis», forse la peggiore degli ultimi venti anni. Nonostante la ripresa della mobilità, a livello nazionale e internazionale, i dati indicano, infatti, 12,8 milioni di viaggiatori in meno e 56 milioni di pernottamenti in meno rispetto all'estate 2019. Si tratta di perdite pesantissime se inserite in un contesto più generale in cui i primi effetti economici sui flussi turistici si sono registrati già nel mese di febbraio, per arrivare al totale azzeramento di tutte le attività in concomitanza dei provvedimenti di lockdown adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, infatti, le strutture ricettive extra-alberghiere sono state considerate attività non essenziali e, salvo eccezioni, sono state costrette a chiudere. Le strutture alberghiere hanno continuato a operare ma, nella maggior parte dei casi, solo formalmente, sospendendo di fatto anch'esse ogni attività. Uno scenario simile si è potuto osservare anche in altri settori fortemente dipendenti dalla domanda attivata dai turisti, come il commercio, la ristorazione e i trasporti, anch'essi oggi in profonda sofferenza. L'epidemia ha messo letteralmente in ginocchio il settore turistico. Il turismo in Italia vale il 13 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi di euro, comportando alti livelli di occupazione, con oltre 4,2 milioni di lavoratori. Per ben comprendere quale sia l'impatto dell'epidemia di COVID-19 sul turismo e poter mettere in campo strategie che vadano oltre l'anno 2020, in un'ottica non più emergenziale, ma di ripresa e di sviluppo del settore, è utile partire dai dati pubblicati nell'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale di statistica proprio sull'impatto del COVID-19 sul turismo medesimo, da cui si evince che, senza l'emergenza da COVID-19, nel trimestre marzo-maggio 2020 si sarebbero realizzati 81 milioni di presenze (il 18,5 per cento del totale annuale), con il 23 per cento delle presenze annuali di stranieri e il 20,3 per cento delle presenze annuali in strutture alberghiere, e si sarebbero guadagnati 9,4 miliardi di euro (spesa dei turisti stranieri), pari al 21,4 per cento della spesa annuale dei turisti stranieri e al 16 per cento della spesa annuale dei turisti italiani. Parliamo, dunque, di un settore assolutamente strategico per l'economia italiana, che necessita dell'urgente adozione di un piano di sostegno e di rilancio supportato da adeguate risorse economiche. Questo è l'obiettivo che intende perseguire la presente proposta di legge, che si compone di diciotto articoli suddivisi in quattro capi.
  Il capo I disciplina gli interventi che possono assicurare alle imprese del settore turistico la liquidità necessaria per affrontare l'attuale fase emergenziale. L'articolo 1 concede per gli anni 2020 e 2021 un contributo a fondo perduto agli operatori del settore turistico e ricettivo per fronteggiare gli effetti della crisi dovuta all'emergenza da COVID-19. Gli articoli 2 e 3 intervengono sull'esonero dal pagamento dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti. Gli articoli 4 e 5 intervengono sull'estensione delle misure del fondo di garanzia salariale per i lavoratori del comparto turistico e incentivano le riassunzioni dei lavoratori stagionali nelle aree a forte vocazione turistica. L'articolo 6, al fine di rendere nuovamente attrattivo il nostro Paese, agendo sul canale del commercio e del made in Italy, prevede una riduzione della soglia minima del tax free shopping per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei turisti stranieri sugli acquisti effettuati in Italia.
  Gli analisti concordano sulla previsione che la ripresa del mercato non avverrà prima dell'inizio del 2021 e che la pandemia abbia «bruciato» sessanta anni di turismo. Uno studio del Cerved Group ha stimato che l'emergenza da COVID-19, se fosse finita a maggio, avrebbe bruciato un giro di affari, tra il 2020 e il 2021, di 275 miliardi di euro, mentre si stimano perdite per 641 miliardi di euro, qualora, invece, durasse fino al prossimo dicembre. La stessa Commissione europea, nel definire il quadro temporaneo delle misure per gli aiuti di Stato (comunicazione 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020), ha sottolineato come il turismo sia tra i settori maggiormente colpiti dalle restrizioni che sono state via via adottate dagli Stati membri per fronteggiare l'emergenza. Gli interventi hanno tutti un carattere diretto e immediato a favore del comparto turistico e impegnano risorse per un ammontare pari a 4,5 miliardi di euro solo per l'anno 2020.
  Il capo II detta misure per il rilancio delle attività turistiche e ricettive e delle professioni turistiche. L'articolo 7 introduce una detrazione delle spese sostenute nei periodi di imposta 2020 e 2021 per l'acquisto di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistiche e ricettive, nonché per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali e teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre ed esposizioni, nel periodo di svolgimento della vacanza. L'articolo 8 ripristina per gli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta per le ristrutturazioni. L'articolo 9 estende la possibilità di utilizzare, da parte delle imprese turistiche e della ristorazione, i contratti di prestazione di lavoro occasionale. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento della disciplina della professione di guida turistica. L'Italia vanta un patrimonio culturale esteso ed estremamente ricco, che necessita di essere valorizzato al meglio, attraverso il riconoscimento della professionalità di coloro che sono chiamati a illustrarlo, esaltandone la bellezza in tutti i suoi aspetti, anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico che caratterizza ciascun territorio, specialmente in un momento particolarmente difficile come quello attuale. L'articolo 11 interviene in materia di canoni di concessione demaniale marittima, mentre l'articolo 12 introduce disposizioni per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive.
  Il capo III contiene una delega al Governo per il riordino e l'integrazione della disciplina in materia di turismo per far ripartire l'intero comparto attraverso la generale revisione della normativa di settore, nonché per perseguire l'ammodernamento dell'offerta turistica italiana.
  L'articolo 13, al comma 2, individua i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega stessa. In particolare, si prevede: la riorganizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, da realizzare mediante l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con espressa indicazione delle disposizioni che saranno contestualmente abrogate e con la previsione di nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti di cui si fornisce un elenco esplicativo; l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di turismo, nel limite delle competenze statali, con il diritto europeo, mediante: 1) il riordino della normativa in materia di professioni turistiche, anche con riferimento agli interventi per il contrasto dell'esercizio abusivo dell'attività; 2) la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo e internazionale, con la definizione degli ambiti di attività e della classificazione delle strutture ricettive ed extra-alberghiere; 3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica e dell'adozione di un codice identificativo nazionale; 4) l'individuazione di strumenti idonei finalizzati a una maggiore tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo; la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica di ciascuna regione e dei bandi regionali, nazionali ed europei destinati al settore turistico; lo sviluppo del modello del turismo accessibile, che risponda alle specifiche esigenze delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui le persone con disabilità, le famiglie numerose, gli anziani e i giovani, prevedendo a tale fine la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, anche attraverso l'individuazione di immobili del patrimonio pubblico da destinare a tale finalità; la promozione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi di alternanza tra scuola e lavoro; la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale; la promozione di progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni; l'istituzione di una scuola nazionale di alta formazione turistica per la formazione di figure professionali dotate di capacità gestionali e manageriali di livello internazionale nel settore del turismo e della ristorazione. Non bisogna, infatti, trascurare l'importante leva positiva del turismo sulle esportazioni di prodotti del settore agroalimentare italiano, con i turisti che al ritorno in patria tendono a rivivere le esperienze fatte in Italia, anche attraverso la ricerca dei prodotti tipici degustati nel nostro Paese. Pertanto, la formazione di figure altamente specializzate in questo ambito potrebbe dare un contributo importante alla ripresa del settore, attraverso la promozione delle eccellenze agroalimentari e vinicole che sono proprie della tradizione e della cultura italiane.
  Il capo IV, infine, detta disposizioni per la promozione turistica del nostro Paese nel mondo. Nonostante la riapertura delle frontiere europee interne dal 15 giugno e di quelle esterne in via progressiva dal 1° luglio, le presenze di turisti in Italia sono ancora molto ridotte, con un impatto anche sui settori «collaterali», visto che la spesa dei turisti stranieri rappresenta una voce importante non solo per alberghi e strutture turistiche, ma anche per ristoranti e negozi. Secondo l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, i visitatori internazionali che pernottano in Italia sarebbero diminuiti del 49 per cento, pari a 31 milioni di visitatori in meno. Soltanto in riferimento ai turisti provenienti dagli Stati Uniti, che sono gli stranieri più presenti in Italia, si stima che il settore potrebbe aver perso circa 1,8 miliardi di euro, pari quasi a un terzo del totale della spesa dei cittadini non appartenenti all'Unione europea in Italia, durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Attualmente la promozione dei nostri territori è lasciata all'iniziativa delle singole regioni, che stanno mettendo in campo interventi ad hoc per attrarre la domanda turistica dall'estero.
  Per tali ragioni, l'articolo 14 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la promozione di un'offerta turistica esperienziale legata alla storia, alla cultura e alle tradizioni dei territori locali, la quale possa valorizzare le eccellenze del made in Italy in tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese. Le risorse sono trasferite all'ENIT per la stipulazione di apposite convenzioni, con soggetti pubblici e privati, in vista della realizzazione di specifici eventi di promozione del Paese. L'articolo 15 affida all'ENIT la realizzazione di interventi di promozione di un'offerta turistica destagionalizzata. L'articolo 16 intende rilanciare il turismo nel nostro Paese facendo leva sul turismo cosiddetto «di ritorno», per riportare gli italiani che vivono all'estero nel nostro Paese, alla riscoperta dei luoghi di origine, nonché della storia e delle tradizioni che li caratterizzano. A tale scopo, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo stipula un'apposita convenzione con l'ENIT, le amministrazioni locali, le strutture alberghiere, le agenzie di viaggio e i tour operator per l'offerta di un pacchetto di accoglienza mirato a rinsaldare il legame inscindibile tra gli italiani nel mondo e la loro storia.
  È evidente come, alla luce di quanto espresso, sia a rischio non soltanto un comparto, ma l'intero sistema turistico del made in Italy, il quale ha urgente bisogno di risposte adeguate e concrete per ripartire e tornare a essere di nuovo competitivo nel panorama mondiale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MISURE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL SETTORE TURISTICO

Art. 1.
(Contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 alle imprese e alle persone fisiche esercenti attività di impresa che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici, quali agenzie di viaggio, tour operator, gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, intermediari del settore delle cessioni con esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, come risultante da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento delle perdite di fatturato registrate nell'anno 2020 e nell'anno 2021, rispetto all'anno 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo, denominato «Fondo emergenza turismo», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per la concessione del contributo di cui al comma 1.
  5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 2.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turistico)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali D/2 e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e degli appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali, nonché per i posti barca nei porti turistici, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alla scadenza del 16 dicembre 2020 a titolo di imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno 2021 e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno 2022 e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o di un altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 123 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 98 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 392 milioni di euro per l'anno 2020, a 549 milioni di euro per l'anno 2021 e a 314 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 3.
(Esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti per le imprese turistico-ricettive e termali)

  1. A decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 31 dicembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 4.
(Estensione del ricorso al fondo di integrazione salariale)

  1. I datori di lavoro del settore turistico possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Al predetto assegno non si applica il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 1 sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 1.300 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 5.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)

  1. Al fine di favorire la ripresa occupazionale del settore turistico stagionale, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa situati nel territorio nazionale è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. L'esenzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6.
(Abbassamento della soglia minima per le cessioni in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto)

  1. Per stimolare le cessioni in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto in un'ottica di attrazione del turismo internazionale e per aumentare la tracciabilità telematica da parte delle autorità di controllo, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75»;

   b) al comma 2, le parole: «mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «mediante nota di variazione da trasmettere entro un mese dalla scadenza del suddetto termine in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo II
MISURE PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

Art. 7.
(Detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di servizi ricettivi e ricreativi)

  1. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a 250 euro per ogni soggetto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, documentate e sostenute per l'acquisto di servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico-ricettive, termali e balneari, dagli agriturismi, dai bed and breakfast, dai parchi divertimento, a tema e acquatici, dalle agenzie di viaggio e dai tour operator. La stessa detrazione spetta in relazione alle predette spese sostenute nell'interesse dei soggetti indicati dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese oggetto di detrazione ai sensi del comma 1 devono essere sostenute nel medesimo arco temporale, in riferimento a ciascun periodo d'imposta interessato. Sono oggetto di detrazione le spese per vitto e alloggio e per la fruizione di servizi turistici, comprese quelle effettuate presso stabilimenti balneari e parchi divertimento, a tema e acquatici, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze, ovvero per l'acquisto di pacchetti turistici nel territorio nazionale offerti da agenzie di viaggio e da tour operator.
  3. Le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali e teatrali e proiezioni cinematografiche, ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento delle vacanze, sono detratte per l'intero importo, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dai soggetti di cui al medesimo comma 1 deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
  5. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 sia applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 8.
(Credito d'imposta per le ristrutturazioni)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nei medesimi periodi d'imposta. Il credito d'imposta di cui al presente comma è incrementato al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi d'imposta, relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della progettazione universale di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
  2. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede a modificare il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. All'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e delle strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «, delle strutture ricettive, delle imprese turistiche e delle imprese della ristorazione» e le parole: «, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori».

Art. 10.
(Esercizio dell'attività di guida turistica. Delega al Governo per la revisione della disciplina di guida turistica)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-ter) all'attività di guida turistica».

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento della disciplina della professione di guida turistica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione indetto con cadenza biennale dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che allo scopo provvede a individuare:

    1) la sede o le sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

    2) la composizione delle commissioni esaminatrici;

    3) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;

    4) le materie di esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, approvato dal Comitato europeo di normazione;

   b) individuare ambiti territoriali di specializzazione che tengano conto del numero dei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini dello svolgimento della formazione propedeutica all'esercizio della professione;

   c) consentire l'accesso all'esame di abilitazione alle persone che hanno frequentato i corsi di formazione organizzati dalle regioni in convenzione con le università, della durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le seguenti conoscenze in relazione alla specifica area territoriale interessata:

    1) patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico e monumentale;

    2) patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico;

   d) individuare le modalità per l'ammissione all'esercizio della professione in più aree territoriali, diverse da quelle nelle quali si è frequentato il corso di formazione;

   e) istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'elenco nazionale delle guide turistiche a cui si iscrivono coloro che hanno superato l'esame di abilitazione;

   f) stabilire i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti o dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale scelta;

   g) disciplinare l'accesso alla professione da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea su base temporanea e occasionale, previa verifica delle competenze;

   h) disciplinare l'accesso alla professione da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, previa verifica delle competenze.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultima scadenza è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 11.
(Canoni demaniali marittimi)

  1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pagamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire dal mese di marzo 2021.
  2. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al primo periodo, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 732:

    1) all'alinea:

     1.1) le parole: «entro il 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021»;

     1.2) dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» sono inserite le seguenti: «o amministrativi»;

     1.3) le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 settembre 2020»;

    2) alla lettera a), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    3) alla lettera b), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   b) dopo il comma 732 è inserito il seguente:

   «732-bis. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) del comma 732 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

   c) al comma 733:

    1) le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni rideterminati ai sensi dei commi 732 e 732-bis»;

    3) le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 12.
(Prevenzione degli incendi)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

Capo III
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TURISMO

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino e l'integrazione della disciplina in materia di turismo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'integrazione della disciplina in materia di turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei ovvero per specifiche attività o gruppi di attività, assicurando forme di integrazione e di connessione tra i vari ambiti turistici, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni, anche in attuazione del Piano strategico di sviluppo del turismo per gli anni 2017-2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017, per la regolamentazione di settori turistici emergenti, quali:

    1) il turismo sostenibile, basato su un'offerta turistica in cui l'attrattiva è fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dei territori interessati;

    2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e di permanenza finalizzata alla cura della persona e alla ricerca del benessere, che prevede trattamenti sanitari specifici e l'assistenza di personale medico professionalmente qualificato;

    3) il turismo rurale, basato su un'offerta turistica fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, dall'allevamento e dalla produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolare di prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta o a specialità tradizionale garantita, di prodotti di montagna, di prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea e di prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

    4) il turismo legato all'esercizio della pesca, basato su un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscono lo sviluppo socio-economico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e no;

    5) il turismo dei borghi, basato su un'offerta turistica fondata sulla scoperta di realtà caratterizzate da una ristretta dimensione territoriale, umana e relazionale, fortemente legate alla natura, al paesaggio e alle tradizioni dei territori interessati;

    6) il turismo legato all'esercizio dell'attività venatoria, basato su un'offerta turistica fondata sul recupero e sulla valorizzazione delle tradizioni delle aree agricole a vocazione turistico-venatoria, attraverso l'organizzazione di attività legate al mondo venatorio, preservando gli ecosistemi esistenti fondati sul mantenimento dell'equilibrio nei rapporti tra fauna, uomo e ambiente;

    7) il turismo nautico, basato su iniziative in favore del diportista nautico a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica in mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e la promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche e sportive connesse alle attività nautiche;

    8) il turismo esperienziale, basato su una specifica forma di offerta turistica finalizzata, tramite l'esperienza diretta, alla promozione e alla valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità di ciascun territorio e che sono riconosciuti per il loro alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione;

    9) il turismo delle radici, basato su un'offerta turistica volta a promuovere e a favorire la riscoperta delle proprie radici da parte delle comunità di italiani residenti all'estero;

    10) il turismo religioso, legato alla fede, che ha come obiettivo la visita a luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni religiose nonché l'utilizzo di percorsi e di luoghi di accoglienza aventi valenza religiosa;

    11) il turismo sportivo, basato su un'offerta turistica fondata sulla presenza o sulla partecipazione a un'esperienza sportiva;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   d) prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione degli oneri burocratici e assicurare la certezza dei tempi e la tempestività dei procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo;

   e) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   f) prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale;

   g) prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni e i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati, nonché potenziando l'utilizzo della modulistica digitale e i portali internet pubblici esistenti;

   h) armonizzare con il diritto dell'Unione europea la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante:

    1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche, anche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse professioni, anche con modalità telematiche;

    2) la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo anche conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo e internazionale, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della classificazione delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto dell'abusivismo nel settore e assicurando la trasparenza dell'offerta e la tutela della concorrenza;

    3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica, per favorirne la pianificazione, e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità, anche attraverso l'adozione di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare l'offerta ricettiva imprenditoriale e occasionale;

    4) l'individuazione di misure finalizzate a una maggiore tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo;

   i) prevedere la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica di ciascuna regione, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti all'offerta turistica del rispettivo territorio, delle strutture ricettive e dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO;

   l) sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, tra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

    1) l'armonizzazione della normativa nazionale con gli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

    2) l'introduzione, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, della formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo;

    3) la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di immobili del patrimonio pubblico da destinare a un'offerta turistica a basso costo e di qualità rivolta alle famiglie numerose, agli anziani e ai giovani;

    4) la promozione di interventi finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze connesse ad allergie e a intolleranze alimentari;

    5) l'istituzione del marchio «Turismo accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

    6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la realizzazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e le federazioni sportive dilettantistiche;

    7) la promozione di specifiche offerte per la destagionalizzazione dei flussi turistici;

   m) promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

   n) definire le condizioni nelle quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale;

   o) promuovere progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni;

   p) prevedere l'istituzione, presso un'università pubblica, di una scuola nazionale di alta formazione turistica finalizzata alla formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo e nel settore della ristorazione, nonché di un'adeguata conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultima scadenza è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Capo IV
PROMOZIONE TURISTICA

Art. 14.
(Promozione di eventi in Italia)

  1. Al fine di favorire la ripresa dei flussi turistici in Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per promuovere il Paese in chiave turistica e attrattiva, attraverso la realizzazione di eventi promozionali nel territorio nazionale e la valorizzazione delle eccellenze del made in Italy in tutti i settori economici e produttivi del Paese.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la promozione di un'offerta turistica esperienziale legata alla storia, alla cultura e alle tradizioni dei territori, al fine di esaltare l'unicità e l'eccellenza dei loro prodotti, compresi quelli del settore agroalimentare e dell'artigianato.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15.
(Sostegno al turismo destagionalizzato)

  1. Al fine di promuovere un'offerta turistica destagionalizzata nel territorio nazionale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo finanzia, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, la realizzazione di iniziative promozionali da parte dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, in periodi dell'anno diversi rispetto a quelli in cui è collocata l'offerta principale, che puntino a sviluppare l'offerta di un turismo esperienziale, enogastronomico e del benessere.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 16.
(Turismo delle radici)

  1. Al fine di incentivare il turismo delle radici, inteso come il turismo volto a promuovere un'offerta turistica legata alla riscoperta delle proprie radici da parte delle comunità di italiani residenti all'estero, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo stipula apposite convenzioni con l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, le amministrazioni locali, i vettori aerei, le catene alberghiere, le agenzie di viaggio e i tour operator, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per l'offerta di un pacchetto di accoglienza mirato a rinsaldare il legame degli italiani residenti all'estero con i loro territori di origine.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5.218 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.619 milioni di euro per l'anno 2021, a 524 milioni di euro per l'anno 2022, a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Qualora i maggiori oneri di cui alla presente legge non trovino compensazione mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, ad essi si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, sul piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale, previa autorizzazione delle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Art. 18.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione di essa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e senza nuovi o maggiori oneri per le stesse.

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