XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 272
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI
Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è diretta a introdurre nel nostro ordinamento il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per coloro che commettono reati sessuali, in particolare a danno di minori.
La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, trova la propria ratio nella necessità, oltre che di assicurare un'adeguata pena per chi commette tali efferati delitti, anche di eliminare la possibilità che coloro che se ne sono macchiati possano ripeterli, considerato l'elevato tasso di recidiva che essi presentano.
La mancanza di adeguate misure sanzionatorie e di prevenzione nell'ambito della disciplina penale vigente per questi reati è confermata dalle sempre più frequenti notizie di cronaca relative ad aggressioni e violenze a sfondo sessuale, ancor più gravi quando sono in danno di minori, e nella maggior parte dei casi da parte di recidivi.
Il trattamento farmacologico, oltre a essere previsto anche in ordinamenti di altri Paesi, quali ad esempio Stati Uniti d'America, Germania, Danimarca, Svezia, Francia e Spagna, rappresenta una misura nel contempo deterrente, preventiva e risolutiva.
Con la presente proposta di legge si prevede che i condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possano essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato. Nel provvedimento il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale eseguire il trattamento stesso.
Il trattamento deve essere comunque adottato nei casi di recidiva e qualora tali reati siano stati perpetrati a danno di minori.
Oltre al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, è previsto anche l'inserimento del condannato in un programma di recupero psicoterapeutico.
La proposta di legge prevede, infine, la possibilità, per chiunque sia stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei citati reati, di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.
3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è sempre disposto dal giudice nei seguenti casi:
a) recidiva;
b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici o privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
6. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al presente articolo.