PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2700-A
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 ottobre 2020 (v. stampato Senato n. 1925)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)
di concerto con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)
con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CATALFO)
con il ministro dell'istruzione
(AZZOLINA)
con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro della salute
(SPERANZA)
con il ministro per la pubblica amministrazione
(DADONE)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(BOCCIA)
e con il ministro per il sud e la coesione territoriale
(PROVENZANO)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2020
(Relatori: MANCINI e RADUZZI )
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), l'8 ottobre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2700.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2700 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 115 articoli, per un totale di 442 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 179 articoli, per un totale di 709 commi; la ratio unitaria del provvedimento non appare di immediata evidenza sulla base del preambolo; questo infatti fa riferimento a due ambiti di intervento di ampia portata (il «sostegno e rilancio dell'economia» e «l'introduzione di misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19») e, insieme, alla necessità di intervenire in una serie di materie (lavoro, salute, scuola, autonomie locali); si può comunque assumere, anche sulla base del titolo del provvedimento, che tale ratio unitaria sia individuabile proprio nel sostegno e rilancio dell'economia, colpita dalla crisi provocata dall'epidemia in corso; in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo» (nel caso in esame appunto il «sostegno e rilancio dell'economia»); al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa «si riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina” – dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria” – il riferimento ad essa, come identità di ratio», può risultare «in concreto non pertinente»; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;
quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche modo contribuire al rilancio dell'economia, suscitano comunque perplessità per quel che attiene la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento; si segnala in particolare l'articolo 24-bis in materia di tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma; l'articolo 25-bis in materia di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale; l'articolo 37, commi da 5-bis a 5-quinquies in materia di ruolo della Guardia di finanza; l'articolo 37-bis, recante modifiche alle qualifiche delle forze di polizia; l'articolo 37-quinquies in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata; l'articolo 37-sexies concernente il soccorso alpino e speleologico; l'articolo 38 in materia di formazione delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana; l'articolo 46-bis che stanzia risorse per le province di Verona, Vicenza e Padova colpite nell'agosto 2020 da eventi atmosferici calamitosi; l'articolo 56, che interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019; l'articolo 57, comma 18-bis, che proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche; l'articolo 63-bis concernente la materia condominiale; l'articolo 87 in materia di costituzione della nuova Alitalia; l'articolo 92, comma 2, in materia di partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai; l'articolo 94, comma 1-bis che dispone il finanziamento di lavori per l'area di intersezione a Varese tra la strada statale 707, l'accesso all'autostrada dei laghi e le strade di accesso al centro storico; l'articolo 94, comma 1-quater che finanzia i lavori, nel comune di Cinisello Balsamo, per il sottopasso in via Fulvio Testi; l'articolo 95 in materia di misure per la salvaguardia di Venezia; l'articolo 97-bis che istituisce il due per mille per le associazioni culturali; l'articolo 100 in materia di durata delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale; l'articolo 101 che proroga i termini per il pagamento da parte del soggetto aggiudicatario dell'offerta economica nella gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'articolo 102 in materia di poteri di oscuramento dell'Agenzia delle dogane nei confronti di siti che pubblicizzino prodotti con modalità non conformi alla normativa vigente;
nel provvedimento sono inoltre confluiti tre decreti-legge: il decreto-legge n. 103 del 2020 in materia di svolgimento delle elezioni e del referendum del settembre 2020 (per il solo articolo 2); il decreto-legge n. 111 del 2020 in materia di regolare avvio dell'anno scolastico in connessione con l'emergenza Covid-19 e il decreto-legge n. 117 del 2020 in materia di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali; i tre decreti-legge sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dal comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge» (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016); si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel medesimo decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»;
il provvedimento è stato trasmesso dal Senato ad una settimana dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di numerosi precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte costituzionale nella recente ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo;
per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contente nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 75 dei 709 commi necessitano di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 6 DPCM, 56 decreti ministeriali; 18 atti di altra natura (tra i quali merita segnalare 2 comunicati ministeriali); inoltre, 15 disposizioni prevedono il coinvolgimento del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città; Conferenza unificata); una il parere del Garante per la protezione dei dati personali; l'entrata in vigore di 9 disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
il comma 1 dell'articolo 55 consente la richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali, con deliberazione della giunta; al riguardo, andrebbe chiarito quale sia l'ente abilitato a richiedere le anticipazioni per le province, visto che tra i loro organi non sono più contemplate le giunte;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
alcune disposizioni costituiscono di fatto delle integrazioni implicite all'allegato al decreto-legge n. 83 del 2020 (convertito in legge lo scorso 23 settembre), che indica le norme connesse allo stato d'emergenza e prorogate dal decreto-legge n. 83 al 15 ottobre 2020; in particolare, l'articolo 33, comma 1, lettera b), rende permanente l'equiparazione nelle università e nelle AFAM tra attività formative svolte a distanza e quelle in presenza mentre l'allegato al decreto-legge n. 83 prevede l'applicazione della disposizione fino al 15 ottobre 2020; altre disposizioni prevedono proroghe non incluse nel citato allegato: l'articolo 35 dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 unità di personale militare dell'operazione «strade sicure»; l'articolo 37-ter prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 di una serie di disposizioni in materia di funzionalità delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco stabilite contenute nei decreti-legge n. 18 e n. 34; l'articolo 71 proroga al 15 ottobre 2020 le modalità di svolgimento semplificate delle assemblee delle società cooperative e mutue assicuratrici previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 per l'emergenza Covid-19; l'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di procedere piuttosto alle necessarie novelle all'allegato al decreto-legge n. 83, in modo che questo possa costituire un univoco punto di riferimento in ordine alla vigenza delle norme adottate per affrontare l'emergenza in corso;
l'articolo 26-ter proroga per la durata dello stato d'emergenza le disposizioni in materia di giustizia contabile previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; l'articolo 63-bis prevede, al comma 1, la sospensione di un termine dell'articolo 1130 del codice civile relativo al rendiconto annuale del condominio «fino alla cessazione dello stato d'emergenza da COVID-19» e, al comma 2, il rinvio a sei mesi dalla fine dello stato d'emergenza del termine per gli adempimenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione; in proposito si ricorda che il Comitato ha già censurato disposizioni la cui applicazione è legata alla «durata dello stato d'emergenza» e non a un termine temporale fisso, in quanto lo stato d'emergenza è prorogabile con semplice delibera del Consiglio dei ministri ed occorre evitare che tale delibera produca l'effetto, sostanzialmente, di modificare discipline legislative; si vedano in proposito i pareri del 3 giugno 2020 sul disegno di legge C. 2525 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 e del 23 giugno 2020 sul disegno di legge C. 2547 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020;
l'articolo 57 prevede, al comma 1, una proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato d'emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia; al successivo comma 8 è prorogato, sempre fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nel 2016; si tratta di norme che derogano, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere, che può in astratto determinare anche una durata indeterminata dello stato d'emergenza, non può però che suscitare perplessità ove si considerino i significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile;
l'articolo 97-bis prevede l'adozione di un decreto «di natura non regolamentare», categoria censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2006;
il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 55, comma 1;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire gli articoli 26-ter; 33, comma 1, lettera b); 35; 37; 57, commi 1 e 8 63-bis; 71; 72; 97-bis;
il Comitato raccomanda altresì:
abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei»;
abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020;
provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale – come avviene nel provvedimento in esame per specifici eventi sismici – in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2700, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
rilevato come il decreto-legge in esame, che è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, intervenga su molteplici settori dell'ordinamento;
osservato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento intervenga su una pluralità di ambiti riconducibili, in via prevalente:
alle materie, di competenza esclusiva statale, quali: difesa e Forze armate; tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; previdenza sociale; tutela dei beni culturali (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), g), o) e s), della Costituzione);
alle materie, di competenza concorrente, quali: tutela della salute; istruzione; protezione civile; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione; valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica; alimentazione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
alle materie, di competenza residuale regionale, quali: formazione professionale e trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
ricordato come, in presenza di un intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richieda l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (per cui si richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;
rilevato che il provvedimento già prevede, per 15 disposizioni, diverse forme di coinvolgimento (parere, intesa) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città; Conferenza unificata);
segnalata tuttavia l'esigenza di approfondire alcune disposizioni, alla luce del quadro di competenze tra Stato e Regioni, prevedendo forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 12-bis, comma 5, che prevede l'adozione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'accesso alle risorse del fondo per gli sport femminili; l'articolo 22, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; l'articolo 29-bis, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali; l'articolo 32-bis, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione per facilitare il reperimento di spazi per le strutture scolastiche; l'articolo 90, comma 1, lettera b), che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea;
segnalata altresì l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere, in relazione all'articolo 24, comma 4, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziate per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, e all'articolo 51, comma 1, lettera a), che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade, nonché per il contrasto dell'inquinamento e l'efficientamento energetico;
osservato altresì che il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in deficit strutturale sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città;
rilevata l'opportunità, a tale ultimo riguardo, alla luce di quanto rilevato per un'analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città, atteso che la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati (in quanto in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città il Ministero dell'interno poteva procedere autonomamente), né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno;
osservato che il comma 18 dell'articolo 95 prevede la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova;
rilevata, a tale ultimo riguardo, l'opportunità – assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio – di prevedere per la nomina il parere della regione competente;
segnalato, con riferimento all'articolo 21-bis – recante norme in tema di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici – come la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere sull'emendamento del Governo 21.0500, espresso nella seduta del 24 settembre 2020, abbia invitato la Commissione di merito «a provvedere affinché nell'applicazione dei benefici per i genitori di figli conviventi minori di quattordici anni sottoposti a quarantena non si determini una disparità di trattamento attraverso l'esclusione dei casi in cui il contatto del figlio con soggetti positivi è avvenuto al di fuori del plesso scolastico»;
ricordato – con riferimento al rispetto degli altri princìpi costituzionali e, in particolare, relativamente all'omogeneità del contenuto dei provvedimenti legislativi di urgenza e della relativa legge di conversione, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 si è soffermata sui rapporti tra il disposto costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione e la legge n. 400 del 1988, evidenziando che «L'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge “deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;
ricordato altresì che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 32 del 2014, ha affermato che le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso»;
osservato che la Corte costituzionale ha anche precisato che la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per difetto di omogeneità si determina «solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), per cui “solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012) o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019, nonché, da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 226 del 2019)”»;
preso atto che il decreto-legge in esame interviene su un ampio ventaglio di materie, con la ratio unitaria di definire un apparato di misure idonee al sostegno e al rilancio dell'economia, nell'ambito dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, segnalandosi, tra queste, la materia degli ammortizzatori sociali, la previdenza, la finanza territoriale, la politica sanitaria, il sistema tributario, i trasporti e il trasporto pubblico locale, la politica dell'istruzione, il sostegno alle attività produttive e al turismo, gli interventi per le zone colpite da sismi;
rilevato altresì che il provvedimento reca poi altre misure vertenti su ambiti più specifici e settoriali;
osservato, inoltre, come il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge disponga l'abrogazione di tre decreti-legge (decreto-legge n. 103 del 2020, decreto-legge n. 111 del 2020, decreto-legge n. 117 del 2020) ancora in corso di conversione, il cui contenuto è confluito nell'ambito del decreto-legge in esame, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel tempo della loro vigenza;
ricordato, a tale ultimo riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018 con riferimento a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza del relativo termine di conversione e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel medesimo decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite, con riferimento agli articoli 12-bis, comma 5, 22, comma 2, 29-bis, comma 2, 32-bis, comma 1, e 90, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa, nonché – per quanto concerne gli articoli 24, comma 4, e 51, comma 1, lettera a) – il parere;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento maggiore della Conferenza Stato-città, individuabile nell'intesa, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno ivi previsto;
c) con riferimento all'articolo 95, comma 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per la nomina, con decreto ministeriale, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, il parere della regione competente;
d) con riferimento all'articolo 21-bis, comma 3, valuti la Commissione di merito di sopprimere le parole «verificatosi all'interno del plesso scolastico»;
e) valuti la Commissione di merito il contenuto del provvedimento in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di «omogeneità del contenuto dei provvedimenti legislativi di urgenza e della relativa legge di conversione», considerato che l'inserimento di norme totalmente eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
f) si segnala, in linea generale, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale in materia, l'opportunità di evitare che disposizioni contenute in un decreto-legge, prima della scadenza del relativo termine di conversione, siano sostituite con disposizioni di identico contenuto inserite in successivo decreto-legge, al fine di non arrecare pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento;
g) sottolineata altresì l'esigenza di evitare di trasmettere i disegni di conversione di decreti-legge alla Camera chiamata ad esaminare il provvedimento in seconda lettura, a ridosso del relativo termine di conversione, in quanto ciò rischia di compromettere l'effettività e la compiutezza di tale esame in seconda lettura e di pregiudicare la possibilità di emendare il provvedimento.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (C. 2700 Governo);
rilevato che l'articolo 11 autorizza il Ministero della difesa ad assumere – nel triennio 2020-2022 – presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto un contingente complessivo di 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico;
apprezzata tale misura e auspicato che nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico;
considerato che:
l'articolo 21, comma 1, incrementa di 169 milioni di euro, per il 2020, le risorse per l'erogazione del voucher per servizi di babysitting e per altri servizi, riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore anche del personale del comparto sicurezza e difesa, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell'emergenza da Covid-19;
l'articolo 35 proroga, fino al 15 ottobre 2020, il contingente di 753 di unità di personale militare utilizzato nel corso del 2020 nell'operazione Strade sicure, disponendo, altresì, insieme con l'articolo 44-ter, un ulteriore finanziamento per le spese di lavoro ordinario e straordinario relative al predetto contingente e a quello originario di 7.050 unità;
ritenuto importante continuare ad assicurare a tutto il personale della difesa la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
rilevato che l'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare;
ritenuto, al riguardo, opportuno procedere, nel primo provvedimento utile, alla stabilizzazione delle eventuali residue unità di personale civile a tempo determinato del Genio campale dell'Aeronautica militare;
considerato, altresì, che:
l'articolo 37-ter prevede specifiche disposizioni in merito al personale appartenente alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente alla possibilità di essere trattenuti in servizio in deroga e alle misure connesse all'emergenza sanitaria in atto;
l'articolo 92, in relazione agli impegni previsti in sede di autorizzazione parlamentare delle missioni per l'anno 2020, incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2700, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 104 del 2020, C. 2700 Governo, approvato dal Senato, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
premesso che il provvedimento – nel testo risultante dall'approvazione di numerose disposizioni durante l'esame al Senato – reca diverse disposizioni che involgono la competenza della Commissione e in particolare:
con riguardo al settore della tutela dell'ambiente, il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella pianura padana (articolo 51, comma 1, lettera b); disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti (articolo 51, commi 3-sexies e 3-septies);
tra gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e alla realizzazione di opere pubbliche, il testo reca le disposizioni in merito alle risorse per la progettazione degli enti locali (articolo 45); la concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche (articolo 46); risorse aggiuntive del cosiddetto Fondo demolizioni, per gli interventi di demolizione di opere abusive; l'istituzione di un fondo finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 (articolo 46-bis); l'incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (articolo 47); l'avvio, a decorrere dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 51, comma 1, lettera a));
il decreto presenta diverse misure, recate dagli articoli da 57 a 57- quater finalizzate a favorire la ricostruzione e il rilancio dell'economia nei territori colpiti da eventi sismici, tra cui l'estensione del Superbonus per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici;
l'articolo 95 dispone l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia;
sono contenute misure che, nel settore energetico, mirano a sostenere investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (articolo 48-ter) e a favorire piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (articolo 96-bis);
in materia di infrastrutture stradali e autostradali il provvedimento dispone l'istituzione di un fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti (articolo 49), nonché la proroga al 29 dicembre 2020 del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 94);
in materia di mobilità sostenibile, si dispone la rimodulazione del contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con basse emissioni (articolo 74) nonché l'incentivo per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli (articolo 74-bis),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2700 Governo, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato in prima lettura dal Senato;
considerato che il capo I reca disposizioni in materia di lavoro, tra cui si segnalano: all'articolo 1, la proroga della cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga concesse a causa degli effetti della pandemia di COVID-19; agli articoli 1-bis e 1-ter, la concessione di trattamenti di sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti da aziende in aree di crisi industriale complessa nelle regioni a statuto speciale e in Campania;
apprezzata, all'articolo 4, l'estensione al 2021 dell'operatività del Fondo nuovo competenze, con il contestuale aumento delle risorse e la destinazione delle iniziative finanziate anche ai percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori;
tenuto conto dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, disposto dall'articolo 6, per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e concesso, ai sensi dell'articolo 7, anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
preso atto delle modifiche, recate dall'articolo 8, alla disciplina transitoria dei contratti a termine, di cui dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con particolare riferimento alla possibilità di rinnovo e proroga anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, nonché ai limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore in relazione a contratti di somministrazione;
rilevato che l'articolo 9 prevede l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei medesimi settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
considerato che, sulla base dell'articolo 14, sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano usufruito integralmente di trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 3 del decreto in esame e rimangono sospese quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi di riassunzione del personale per cambio di appalto, in forza di legge, di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
condivisa la finalità dell'articolo 15, che, allo scopo di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020, riduce da 60 a 18 anni il requisito anagrafico degli invalidi civili che hanno il diritto di usufruire dell'incremento dell'assegno mensile disposto dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001;
preso atto dell'aumento, disposto dall'articolo 21, delle risorse destinate al finanziamento del voucher «baby sitting» in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
considerate le disposizioni di cui agli articoli 21-bis e 21-ter, che permettono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile o l'astensione dal lavoro ai lavoratori dipendenti nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, o, per il settore privato, con figli con disabilità grave;
rilevato che l'articolo 25 introduce semplificazioni alla disciplina delle procedure concorsuali recata dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, tra le quali si segnala la disposizione in base alla quale le amministrazioni possono bandire nuovi concorsi solo previo assorbimento dei vincitori dei concorsi già autorizzati, laddove la normativa previgente faceva riferimento ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore di tale decreto (comma 1, lettera c));
tenuto conto che, tra le misure recate dall'articolo 26, si prevedono, in particolare, l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti del settore privato in condizioni di particolare fragilità; lo svolgimento da parte dei medesimi lavoratori della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assente dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute nonché per consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile;
considerato che l'articolo 27 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2020, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socioeconomico e ad alto tasso di disoccupazione;
preso atto, al medesimo articolo 27, della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso anticipato al pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti del settore poligrafico, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento;
segnalate le disposizioni recate dall'articolo 32, mirate, tra l'altro, a consentire lo svolgimento delle attività didattiche mediante il ricorso al lavoro agile, in caso di sospensione delle attività in presenza per esigenze sanitarie, anche con riferimento al personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, per il quale la disciplina vigente prevede la risoluzione del contratto, e la proroga del termine di validità delle graduatorie comunali, approvate negli anni dal 2012 al 2017, relative al personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;
rilevato che l'articolo 32-ter introduce disposizioni transitorie per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi per il reclutamento di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), che non si sono conclusi con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020;
rilevato che, all'articolo 60, comma 3, si dispone che, nei casi proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, sono a carico del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa i costi relativi a tale proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti (lettera c));
tenuto conto delle disposizioni riguardanti il lavoro portuale recate dall'articolo 93;
preso atto che l'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia, cui è assegnato un contingente di personale di cento unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale, a cui si aggiungono i dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità;
considerato che, in tema di welfare aziendale, l'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che passa da 258,23 euro a 516,46 euro,
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PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2700 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgente per il sostegno e il rilancio dell'economia;
considerate favorevolmente le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto in materia di sanità, con particolare riferimento a quelle concernenti, rispettivamente: la riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, con la definizione delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi al fine di recuperare i tempi di attesa; l'emanazione da parte del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata, di linee di indirizzo per la tutela della salute mentale, ai fini dell'adozione, a livello delle singole regioni, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale per la definizione delle buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali; l'incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
espresso altresì apprezzamento per la disposizione volta a definire le attività professionali in cui si estrinsecano le funzioni dell'educatore socio-pedagogico, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, considerata l'emergenza epidemiologica in corso e la necessità di garantire la presenza di tali educatori nei servizi e nei presìdi socio-sanitari,
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PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», approvato dal Senato (A.C. 2700);
valutate favorevolmente le disposizioni del provvedimento, che appaiono coerenti con le Raccomandazioni specifiche al Paese recentemente approvate dal Consiglio europeo, che richiedono all'Italia di adottare, nel 2020 e nel 2021, provvedimenti volti ad attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa;
considerato che le numerose misure contemplate nel provvedimento a sostegno del sistema produttivo sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ovvero in base alla normativa sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione COM (2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo (cosiddetta Temporary Framework) per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19, come ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la ricerca scientifica e per il sostegno all'occupazione (2020/C 112 I/01), l'8 maggio 2020 con la Comunicazione C(2020) 3156 sul sostegno al capitale delle imprese e per gli investimenti nelle transizioni verde e digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03),
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PARERE FAVOREVOLE