FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo II
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo III
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo IV
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAROLO, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BISA, BITONCI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, IEZZI, LUCCHINI, MAGGIONI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TIRAMANI, VALLOTTO, VINCI, ZORDAN

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante la progettazione, l'approvazione, le procedure di affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche

Presentata il 29 luglio 2020

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  Onorevoli Colleghi! – Ormai è noto a tutti i cittadini quello che potremmo definire come uno degli slogan «post COVID-19», ovvero «aboliamo il codice degli appalti per fare le opere pubbliche velocemente».
  Abbiamo passato un lungo periodo in cui la principale difficoltà per l'adeguamento infrastrutturale del Paese era costituita dalla carenza di risorse. Ora, invece, grazie all'azione sistematica di tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, il capitolo «infrastrutture», dal punto di vista finanziario, gode di notevoli finanziamenti ma le opere, pur disponendo di adeguate risorse, non si realizzano, se non con ritardi biblici causati del complicatissimo e paralizzante quadro normativo che, nel corso di vari interventi legislativi, spesso anche scoordinati, si è sempre più sovrastrutturato in un vortice senza fine.
  Facendo un'analisi di più ampio respiro potremmo dire che siamo passati da una crisi di risorse generata soprattutto da una visione ideologizzata del Paese, che individuava le infrastrutture come il male da combattere al fine di tutelare l'ambiente, a una crisi burocratica determinata, nella sostanza, dall'idea che ogni atto e decisione assunti dall'apparato pubblico e politico e ogni rapporto con il sistema imprenditoriale siano basati sulla corruzione. Queste due fasi temporali (la prima ha interessato gli anni '90 del secolo scorso, la seconda è, in parte, tuttora in corso) hanno entrambe provocato la crisi infrastrutturale in cui versa l'Italia.
  È tempo di andare oltre e di dare un contenuto vero agli slogan, che sono utili ed efficaci laddove servono per comunicare in modo chiaro e semplice ai cittadini, ma che vanno poi riempiti e resi praticabili con proposte serie e strutturali.
  Abbandonando lo slogan «aboliamo il codice degli appalti», la prima considerazione da fare è che in realtà le procedure di evidenza pubblica, che vanno certamente semplificate, sono solo l'ultima parte del lunghissimo iter amministrativo necessario per arrivare alla cantierizzazione di un'opera pubblica. Recentemente l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) Spa, una delle principali stazioni appaltanti, ha elaborato uno schema del complicatissimo iter propedeutico alla procedura di gara di un'opera pubblica in base al quale si stimano, in linea puramente teorica, in cinque anni i tempi necessari per poter progettare e approvare un progetto prima di procedere alla fase di evidenza pubblica.
  Si tratta di valutazioni di tempi puramente teoriche che in realtà, nella norma, possono stimarsi in otto-dieci anni quando non insorgono ulteriori particolari difficoltà.
  Solo dopo questo percorso, che assomiglia molto al noto «gioco dell'oca», dove se tiri il dado ed esce la casella sbagliata devi anche ritornare «alla partenza», si può passare alle procedure di gara altrettanto complicate e, ancora, solo dopo le sentenze sugli eventuali e ormai probabili ricorsi amministrativi si possono iniziare i lavori.
  Una situazione assolutamente non compatibile con un Paese che vuole tornare a essere competitivo, anche nel campo delle infrastrutture, e che per questo ha programmato decine e decine di miliardi di risorse pubbliche nel prossimo decennio.
  La presente proposta di legge interviene sia sulle procedure amministrative necessarie per l'approvazione dei progetti sia sulle modalità di svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.
  Due sono i cardini su cui essa si basa: fiducia e responsabilità. Due princìpi che dovrebbero determinare, nel tempo, una selezione naturale del sistema delle imprese e dei progettisti e maggior efficacia e responsabilità motivazionale nelle decisioni della pubblica amministrazione. Princìpi che lasciano a ciascun soggetto maggiore libertà di azione e che chiedono garanzie reciproche più solide, evitando inutili «controlli sui controlli». Si riporta un esempio. La correttezza di un progetto deve essere attestata da chi lo ha redatto, assumendosene la responsabilità e offrendo le adeguate garanzie. Se un'impresa è risultata poco affidabile nell'esecuzione di un determinato lavoro, ritardando pretestuosamente i lavori o chiedendo riserve ingiustificate, questa non può partecipare a una successiva gara al pari di un'altra impresa che, invece, ha attuato quanto di sua competenza per consegnare un'opera nei tempi e con i costi previsti. La pubblica amministrazione, inoltre, deve esprimersi in tempi certi e senza ritardi e per questo viene notevolmente rafforzato il ruolo della conferenza di servizi.
  Di seguito vengono illustrati in modo sintetico i principali interventi normativi previsti dalla presente proposta di legge.
  Il capo I affronta la fase prodromica alle procedure a evidenza pubblica, ovvero la programmazione e la progettazione delle opere pubbliche.
  In particolare, l'articolo 1 riguarda il procedimento unico in materia di progettazione. Il complessivo iter autorizzativo delle opere pubbliche richiede, infatti, il coinvolgimento di una serie di amministrazioni con evidente dilatazione dei tempi al fine di giungere all'approvazione del progetto posto a base di gara. Allo scopo di accelerare e di semplificare l'iter autorizzativo, si ipotizza un procedimento unico ove confluiscano, per ciascun livello progettuale, tutti i richiesti pareri, autorizzazioni e nulla osta a livello nazionale, regionale e locale. Questo procedimento unico, nella forma della conferenza di servizi, dovrebbe svolgersi secondo tempi certi, sulla base di un cronoprogramma definito e in ogni caso entro un termine ragionevole. Il successivo livello progettuale è, invece, integrato da una relazione del progettista di conformità del progetto alle prescrizioni dettate in sede di procedimento unico.
  All'articolo 2 viene proposto l'accorpamento dei livelli della progettazione per interventi di manutenzione e per determinate opere pubbliche. L'articolo 23, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina della progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Al fine di accelerare la fase della progettazione in materia di lavori pubblici si propone, da un lato, di rendere sistematica l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cosiddetto decreto «sblocca cantieri»), prevedendo un unico livello di progettazione per tutti i lavori di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria e indipendentemente dal relativo valore) e, da un altro lato, di estendere tale disciplina anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  L'articolo 3 riguarda sempre la materia della progettazione attraverso un intervento sull'articolo 23, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedendo la possibilità di affidare al medesimo soggetto, anche mediante incarichi disgiunti sulla base dell'offerta ab origine presentata con riferimento a tutti i livelli progettuali, gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, al fine di accelerare la fase della progettazione che subirebbe inevitabili rallentamenti in caso di plurimi affidamenti.
  L'articolo 4 introduce un regime sanzionatorio e di responsabilità a carico dei progettisti che commettano errori, introducendo altresì l'obbligo di copertura assicurativa dei progettisti per responsabilità professionale. Si ipotizza, infatti, un intervento sull'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, rubricato «Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici». Si prevede espressamente che la polizza assicurativa si estenda anche all'attività di verifica e di validazione del progetto, disciplinando la responsabilità del progettista per inadempimento degli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni in materia di progettazione.
  L'articolo 5 istituisce l'albo telematico dei soggetti affidatari di incarichi di progettazione, definito sulla base dei requisiti reputazionali rilevati dalle stazioni appaltanti al termine dell'esecuzione degli incarichi. Sono quindi rimessi al regolamento unico attuativo del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 il funzionamento dell'albo e la determinazione delle premialità e delle penalità da applicare, allo scopo enumerando i criteri di valutazione da rispettare.
  L'articolo 6 revisiona la disciplina della verifica e abolisce la validazione dei progetti attraverso modifiche all'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, affidando la verifica dei progetti allo stesso progettista e, di conseguenza, abolendo la formale validazione.
  L'articolo 7 è volto a semplificare e ad accelerare la definizione delle infrastrutture prioritarie ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  L'articolo 8 affronta il tema dell'appalto integrato prorogando fino al 2025 la sospensione del divieto di ricorrere a tale strumento.
  Il capo II è volto a introdurre alcune semplificazioni in materia di approvazione di opere pubbliche.
  In particolare, l'articolo 9 incide sul tema della verifica di ottemperanza rendendo perentorio il termine di espressione dei pareri e prevedendo, una volta decorso lo stesso, la formazione del silenzio assenso sulla conformità del progetto alle prescrizioni ambientali e in materia di beni culturali.
  L'articolo 10 punta alla tipizzazione della forma dei pareri, in quanto i pareri provenienti da amministrazioni o soggetti interessati, nell'ambito dell'approvazione di progetti, spesso risultano poco chiari e incerti per quanto concerne la decisione adottata.
  La norma proposta intende limitare a tre le possibili tipologie di parere, tipizzandole e semplificandole: parere positivo, positivo con prescrizioni, parere negativo. Inoltre, nella norma proposta è anche richiesto espressamente che nelle conclusioni del parere siano riportate chiaramente la motivazione e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni, rendendo assolutamente chiaro il parere, evitando rinvii a «visti» e «considerati» che potrebbero rendere la conclusione ambigua e non univoca.
  L'articolo 11 è volto a incidere sulla disciplina della conferenza di servizi, intervenendo sull'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Decisione della conferenza di servizi», e introducendo un ulteriore comma avente la funzione di chiarire che – fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 14-quater (circa la possibilità per le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di sollecitare determinazioni in autotutela) e dal successivo articolo 14-quinquies (in materia di rimedi per le amministrazioni dissenzienti) – le amministrazioni convocate in sede di conferenza sono vincolate definitivamente al rispetto della determinazione conclusiva.
  L'articolo 12 disciplina l'unicità della pronuncia di pareri e delle procedure per l'approvazione dei progetti relativi ai lavori strategici. Infatti, per esigenze di accelerazione di approvazione dei progetti si introduce un nuovo comma all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, da applicare ai soli progetti definitivi di ANAS Spa, di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e delle regioni. L'approvazione dei progetti definitivi è soggetta a un'autorizzazione unica. I pareri delle amministrazioni e dei soggetti invitati devono essere presentati prima e durante la conferenza unificata ma non oltre. Tale comma aggiuntivo è necessario per snellire l'iter di approvazione dei progetti definitivi, i quali altrimenti potrebbero essere bloccati nelle fasi successive a causa di pareri negativi non avanzati in precedenza.
  L'articolo 13 revisiona la disciplina in materia di pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si ipotizza, di seguito, di anticipare la formulazione del «parere» da parte del Consiglio superiore alla fase della progettazione preliminare e del documento di fattibilità delle alternative progettuali laddove sia previsto (o della progettazione definitiva qualora i lavori pubblici possano essere affidati sulla base del solo progetto definitivo), rendendo tale parere facoltativo. Si propone, poi, l'introduzione di un comma 3-bis all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 che prevede, relativamente ai casi in cui il Consiglio superiore sia tenuto a pronunciarsi ai sensi del comma 3 (per esempio in caso di lavori pubblici di importo superiore a 200 milioni di euro), la facoltà del progettista di non avvalersi del parere del Consiglio purché presti idonea garanzia fideiussoria parametrata alle caratteristiche dell'intervento. Infine, si propone di adeguare il comma 4 dell'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 prevedendo che il Consiglio superiore possa esprimersi entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale la pronuncia è subordinata all'eventuale reiterazione della richiesta da parte del soggetto interessato nei casi di estrema necessità di acquisire dall'organo le proposte, i pareri o le informazioni richiesti.
  Il capo III afferisce alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipulazione del contratto.
  In particolare, l'articolo 14 è volto all'innalzamento della soglia per la procedura negoziata, stabilizzando la previsione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 32 del 2019, estendendo la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata a tutte le procedure di appalto sotto la soglia comunitaria.
  L'articolo 15 innova i princìpi generali in materia di selezione attraverso l'inserimento del comma 2-bis dell'articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che consente alla stazione appaltante (almeno in determinate circostanze, ad esempio in caso di appalti aggiudicati con il criterio del minor prezzo), per esigenze di semplificazione, di esaminare le offerte economiche antecedentemente alla verifica di idoneità degli offerenti.
  L'articolo 16 prevede una semplificazione in materia di soccorso istruttorio alla luce dell'ingente contenzioso in materia di esclusione dell'operatore e di ammissibilità del soccorso in caso di mancata indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza. A tale fine, si prevede espressamente, al comma 10 dell'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ammissibilità del soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione di tali elementi in sede di offerta.
  L'articolo 17 introduce un'agevolazione procedurale in grado di comprimere i tempi di elaborazione e di ricezione della documentazione necessaria a supporto dell'analisi della congruità dell'offerta qualora ricorra un'anomalia nell'ambito di una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  L'articolo 18 rappresenta un'evoluzione di quanto già introdotto all'articolo 9 comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Il duplicarsi di piattaforme digitali e di canali di trasmissione delle informazioni, non mutuamente integrate e prive dei necessari requisiti di interoperabilità, ha comportato un aggravio delle attività poste in capo alle stazioni appaltanti, non più sostenibile anche alla luce della costante riduzione di personale verificatasi nell'ultimo ventennio. Pertanto, nel medio periodo è auspicabile la creazione di un'unica piattaforma digitale nella quale le stazioni appaltanti potranno inserire i dati per i quali ricorre l'obbligo di pubblicazione e alla quale le autorità o amministrazioni pubbliche di controllo potranno accedere per i profili di competenza.
  L'articolo 19 introduce un «bonus malus di impresa» modificando l'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, attraverso un espresso riferimento a precedenti contenziosi – instaurati sia in sede di partecipazione a precedenti gare, sia in sede di esecuzione di precedenti contratti – in cui l'impresa abbia agito o resistito temerariamente e dunque sia stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In tal modo, dette imprese verrebbero «penalizzate» in sede di nuova gara qualora la stazione appaltante decidesse di considerare, tra i criteri di aggiudicazione, il rating di impresa. Inoltre, si introduce anche un espresso riferimento al rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione di pregressi contratti pubblici e all'assenza di contestazioni sulla qualità dell'esecuzione in sede di collaudo o di verifica di conformità dell'esecuzione.
  L'articolo 20 abolisce l'obbligo di motivazione circa gli affidamenti in house.
  L'articolo 21 è volto a innovare il cosiddetto «stand still» o sospensione processuale di cui all'articolo 32, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente ai casi in cui sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, prefigurando un meccanismo in virtù del quale la sospensione della stipulazione del contratto sia ammessa unicamente nel caso di proposizione del ricorso contestualmente alla domanda cautelare monocratica (che è subordinata alla sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza di cui all'articolo 56 del citato codice del processo amministrativo). In caso di rigetto dell'istanza cautelare monocratica si darà luogo alla stipulazione del contratto conformemente ai tempi stabiliti dalla lex specialis; in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, nella camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, la misura cautelare così disposta (e avente efficacia fino alla camera di consiglio) può essere confermata solo subordinatamente alla sussistenza di presupposti espressamente indicati, analoghi a quelli stabiliti all'articolo 125, comma 2, del codice del processo amministrativo in materia di controversie che coinvolgano infrastrutture prioritarie. Al fine di evitare una proliferazione di ricorsi accompagnati dalla domanda cautelare monocratica di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo si propone di intervenire: sull'articolo 26, comma 2, del medesimo codice, stabilendo un'espressa condanna alle spese processuali per lite temeraria con specifico riguardo al caso di ricorso avverso l'aggiudicazione accompagnato dalla domanda cautelare (ai sensi dell'articolo 32, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016); sull'articolo 56 del codice del processo amministrativo, prevedendo che in caso di ricorso avverso l'aggiudicazione accompagnato dalla domanda cautelare (ai sensi dell'articolo 32, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) il ricorrente debba prestare una cauzione almeno pari al 50 per cento della sanzione stabilita dall'articolo 26, comma 2, del medesimo codice.
  Il capo IV prevede, infine, semplificazioni in materia di esecuzione del contratto. L'articolo 22 prevede una maggiore flessibilità dell'istituto della variante agevolando l'adattabilità della progettazione a fattori imprevisti, ampliando la possibilità di modifica e consentendo un più efficace perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
  L'articolo 23 tratta il tema delle varianti esaminate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). L'articolo 1, comma 15, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 ha previsto uno snellimento della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50 per cento del progetto approvato dal CIPE, da cui è conseguita un'accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti. La norma, infatti, era stata predisposta a seguito delle valutazioni effettuate a valle del crollo del Ponte Morandi di Genova e della necessità di emanare un ulteriore atto normativo per accelerare le procedure degli investimenti pubblici. La prima applicazione della norma nel 2019 ha permesso una riduzione dei tempi di approvazione delle varianti, evitando un passaggio ridondante presso il CIPE. Si propone, dunque, di rendere definitiva la norma, eliminando la limitazione temporale della stessa.
  L'articolo 24 si inserisce nell'ambito delle riserve avanzate in fase di esecuzione dei progetti dal direttore dei lavori. Accade spesso, infatti, che l'impresa o la società appaltatrice, nonostante la disciplina delle riserve sia chiara ed esplicita, avanzi riserve prive di fondamento, con il solo scopo di ottenere un risarcimento non dovuto. Per evitare, quindi, che siano avanzate richieste indennitarie scientemente ingiustificate è prevista una sanzione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, pari a un quinto della somma richiesta in riserva e non riconosciuta in sede di giudizio, qualora sia riconosciuto meno di un terzo del valore delle riserve avanzate. Tale sanzione ha uno scopo deterrente nei confronti di chi, in malafede, avanza riserve non fondate.
  L'articolo 25 mira a una generale semplificazione dell'iter di appalto, comportando un contenimento della spesa pubblica e una riduzione del numero di soggetti chiamati a intervenire, a vantaggio della celerità di conclusione dell'appalto. Resta impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di ricorrere alla nomina di collaudatori, rafforzando gli aspetti di controllo della qualità dell'opera in casi di particolari complessità tecniche.
  L'articolo 26 propone l'introduzione di un meccanismo finalizzato ad accelerare la conclusione dell'accordo bonario prevedendo che la proposta di accordo debba intendersi accettata dalle parti, salvo che il rifiuto pervenga entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta.
  La presente proposta di legge non vuole certo essere esaustiva degli interventi necessari per semplificare il quadro normativo, ma ha lo scopo di avviare un percorso quanto mai necessario che, a nostro modo di vedere, dovrebbe ulteriormente andare nella direzione dei princìpi cardine indicati: fiducia e responsabilità verso ognuno dei soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati. È necessario, in questo contesto, rafforzare sempre di più le garanzie reciproche, semplificare e ridurre il quadro delle responsabilità penali in capo alla pubblica amministrazione, limitandolo ai reati gravi per i quali le pene andrebbero addirittura inasprite, garantendo anche priorità nelle fasi processuali.
  In tale contesto, a regime, si arriverebbe a un quadro normativo molto snello, con procedure autorizzative veloci e, per loro natura, in alcuni casi non del tutto tipizzate.
  Contestualmente, utilizzando le risorse della pubblica amministrazione liberate dai processi non più necessari, si garantirebbero un sostanziale rafforzamento delle procedure di controllo e una reale assistenza nella fase realizzativa, oggi quasi inesistenti se non da un punto di vista meramente formale. In sintesi, dovremmo tendere a un sistema Paese con progettisti e imprese sempre più qualificati e responsabilizzati sul campo e con una pubblica amministrazione veloce nelle autorizzazioni e che accompagni gli operatori privati in tutta la fase della realizzazione delle opere, offrendo di fatto una consulenza continua in cantiere in un rapporto di collaborazione che eviterebbe nella grande maggioranza dei casi l'insorgenza di contenziosi.
  La presente proposta di legge rappresenta, quindi, una prima fase della visione organica descritta.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 1.
(Procedimento unico in materia di progettazione)

  1. La definizione di ciascun livello progettuale è effettuata nell'ambito di un procedimento unico per l'acquisizione di tutti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri, comunque denominati, necessari ai sensi della normativa nazionale, regionale e locale vigente in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, che si svolge tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. La conferenza di servizi è convocata dall'amministrazione procedente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda di provvedimento unico da parte dei soggetti previsti dall'articolo 24 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni e gli enti competenti ai sensi della normativa nazionale, regionale e locale vigente stabiliscono il termine per la conclusione dei lavori. I lavori non possono comunque concludersi oltre il termine di duecentodieci giorni dalla data di ricezione del progetto da parte di tutte le amministrazioni e gli enti invitati. I termini possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni e per una sola volta, in caso di motivate istanze istruttorie. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Nell'ambito della conferenza di servizi ciascuna amministrazione o ente coinvolto rende le proprie determinazioni in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
  5. Il dissenso deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve indicare specificamente le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, le eventuali opere mitigatrici e compensative dell'impatto e il relativo cronoprogramma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascuna amministrazione o ente coinvolto è definitivamente vincolato al procedimento unico di cui al presente articolo.
  6. Il progetto definitivo ed esecutivo è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza, rispettivamente, del progetto di fattibilità o del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni dettate in sede di procedimento unico di cui al presente articolo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4-bis, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, in materia di responsabilità degli affidatari di incarichi di progettazione.

Art. 2.
(Accorpamento dei livelli della progettazione per interventi di manutenzione e per determinate opere pubbliche)

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in tutti gli altri casi, i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 sono affidati sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dalle avvenute redazione e approvazione del progetto esecutivo».

Art. 3.
(Affidatario unico degli incarichi di progettazione)

  1. Il comma 12 dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «12. Al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e le progettazioni definitiva ed esecutiva possono essere svolti dal medesimo soggetto, anche mediante incarichi disgiunti e sulla base dell'offerta da questi previamente presentata in relazione a tutti i livelli di progettazione richiesti per la realizzazione dell'intervento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza».

Art. 4.
(Introduzione dell'obbligo di copertura assicurativa dei progettisti per responsabilità professionale. Introduzione di un regime sanzionatorio e di responsabilità a carico dei progettisti che commettono errori)

  1. All'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Gli affidatari di incarichi di progettazione devono essere muniti, dalla data di accettazione dell'incarico e fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza, comprese la verifica di conformità e la validazione previste dall'articolo 26. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e maggiori costi legati alle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di responsabilità civile professionale esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale»;

   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli affidatari di incarichi di progettazione e il progettista autore del progetto a base di gara incaricato della verifica ai sensi dell'articolo 26 rispondono a titolo di inadempimento in caso di errori e omissioni del progetto che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o l'utilizzazione e sono responsabili delle scelte progettuali e del procedimento di calcolo adottati. I soggetti di cui al primo periodo che siano inadempienti agli obblighi posti a loro carico ai sensi del presente titolo, sono tenuti a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento e sono altresì soggetti alla penalità prevista in relazione alla mancata osservanza del requisito reputazionale di cui all'articolo 24-bis, comma 2, lettera f). Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la polizza di responsabilità civile professionale di cui al comma 4, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di progettazione. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui al comma 4, fatta salva la responsabilità disciplinare».

Art. 5.
(Istituzione dell'albo telematico dei soggetti affidatari di incarichi di progettazione)

  1. Dopo l'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 24-bis. – (Albo telematico dei soggetti affidatari di incarichi di progettazione)1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'albo telematico dei soggetti affidatari di incarichi di progettazione di cui all'articolo 24. Per la definizione dell'albo telematico si ha riguardo ai requisiti reputazionali accertati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili che esprimono l'affidabilità dei soggetti di cui al primo periodo. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 le stazioni appaltanti, al termine di ciascun affidamento, rilevano i comportamenti tenuti dagli affidatari in sede di esecuzione degli incarichi e comunicano i dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione dell'incarico, secondo le modalità stabilite dal comma 2.
   2. Con il regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinati il funzionamento e la gestione dell'albo telematico e la definizione dei requisiti reputazionali alla base del rating degli affidatari, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) convenienza dei costi di esecuzione e anticipazione dei termini fissati per l'esecuzione degli incarichi;

   b) rispetto dei costi di esecuzione e dei termini fissati per l'esecuzione degli incarichi;

   c) assenza di contestazioni in ordine alla qualità dell'esecuzione degli incarichi;

   d) presenza, in caso di raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista;

   e) assenza di condanne ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nell'ambito di precedenti giudizi instaurati con stazioni appaltanti;

   f) assenza di condanne al risarcimento dei danni per inadempimento ai sensi dell'articolo 24, comma 4-bis, secondo periodo.

   3. Ai fini della determinazione del rating dei soggetti affidatari di incarichi di progettazione sono considerate, altresì, eventuali anomalie insorte successivamente all'esecuzione dell'incarico.
   4. Ferma restando la facoltà di indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito ulteriori criteri premiali da applicare per agevolare la partecipazione dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, le stazioni appaltanti, in sede di affidamento degli incarichi di progettazione, verificano attraverso l'albo telematico il possesso di requisiti reputazionali adeguati in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell'intervento».

Art. 6.
(Revisione della disciplina della verifica e abolizione della validazione dei progetti)

  1. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il progettista autore del progetto posto a base della gara, prima dell'approvazione, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo, rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Il progetto posto a base di gara si intende validato con la sottoscrizione del progettista di cui al primo periodo»;

   b) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 7.
(Infrastrutture e insediamenti prioritari)

  1. All'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Per l'approvazione dei progetti di infrastrutture e di insediamenti prioritari di cui all'articolo 214, comma 2, lettera f), del presente codice si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi istruttoria previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  2. All'articolo 200 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. I progetti di fattibilità e definitivi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari sono approvati dal CIPE con le procedure stabilite dal regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, o, nelle more della sua adozione, con le procedure vigenti in materia, in quanto compatibili. Qualora entro il 31 dicembre 2020 il citato regolamento unico non sia stato adottato, il CIPE può, con propria delibera, approvare un regolamento recante le procedure di approvazione dei progetti di fattibilità e definitivi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari».

  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 201 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

   «2-bis. L'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese è approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in caso di necessità può essere aggiornato con la medesima modalità».

  4. All'articolo 214, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione» sono inserite le seguenti: «, previa conferenza di servizi,».
  5. Dopo il comma 27-octies dell'articolo 216 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

   «27-octies.1. Il regolamento unico di cui al comma 27-octies disciplina anche le procedure e le eventuali modifiche alle procedure di approvazione da parte del CIPE dei progetti relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari».

Art. 8.
(Proroga della sospensione del divieto di appalto integrato)

  1. Al fine di garantire maggiore flessibilità alle amministrazioni aggiudicatrici, la sospensione in via sperimentale del divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI
APPROVAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 9.
(Semplificazioni in materia di verifica di ottemperanza)

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente, decorso inutilmente il quale si intende attestata l'avvenuta ottemperanza»;

   b) il comma 4 è abrogato.

Art. 10.
(Tipizzazione della forma dei pareri)

  1. I pareri emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli emanati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS, delle soprintendenze e del Consiglio superiore dei lavori pubblici devono rientrare in una delle seguenti categorie:

   a) parere positivo senza prescrizioni;

   b) parere positivo con prescrizioni;

   c) parere negativo.

  2. Il dispositivo della decisione deve contenere per intero, senza rinvio alle premesse delle decisioni stesse, il contenuto delle conclusioni del parere.

Art. 11.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

   «4-bis. Qualora un progetto sia sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, la conferenza di servizi è convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, e dal soprintendente territorialmente competente i quali si esprimono, in via definitiva, in ordine a tutti i provvedimenti di competenza ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ciascun ente o amministrazione convocato alla conferenza di servizi esprime in via definitiva le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 14-quinquies, la determinazione motivata di conclusione della conferenza è definitivamente vincolante nei confronti di ciascun ente o amministrazione coinvolti».

Art. 12.
(Unicità della pronuncia dei pareri e delle procedure per l'approvazione dei progetti relativi ai lavori strategici)

  1. All'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. In conformità a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere dell'Azienda nazionale autonoma delle strade Spa, della Rete ferroviaria italiana Spa e delle regioni, le infrastrutture e le opere connesse sono soggette a un'autorizzazione unica. Sul progetto definitivo tutte le amministrazioni e i soggetti invitati sono obbligati a pronunciarsi sui pareri di competenza in sede di conferenza di servizi, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza di servizi, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto definitivo, né possono essere apposti vincoli successivamente all'emanazione dei relativi pareri»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Per le infrastrutture prioritarie di cui agli articoli 200 e seguenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, approva i progetti di fattibilità tecnica ed economica e i progetti definitivi, previa intesa, ai soli fini della localizzazione, con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio è realizzata l'opera e previo coordinamento nella fase istruttoria tra il Ministero proponente, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le questioni tecnico-economiche, ambientali e paesaggistiche. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato. L'approvazione dei progetti definitivi in materia di infrastrutture stradali, ferroviarie, autostradali, portuali o aeroportuali, effettuata con decisione del CIPE, anche in presenza di prescrizioni e raccomandazioni, equivale:

   a) con il parere positivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, all'ottenimento del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS o della relativa verifica di ottemperanza alle prescrizioni emanate sulla precedente fase progettuale, qualora alla data della decisione del CIPE non sia stato ancora acquisito un simile parere, purché richiesto da almeno trenta giorni;

   b) con il parere positivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ottenimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o della relativa verifica di conformità a precedenti prescrizioni, qualora alla data della decisione del CIPE non sia stato ancora acquisito un simile parere, purché richiesto da almeno trenta giorni».

  2. Dopo il comma 7 dell'articolo 216 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

   «7-bis. Per i procedimenti di approvazione dei progetti di fattibilità e dei progetti definitivi relativi alle infrastrutture prioritarie di cui agli articoli 200 e seguenti, avviati e non conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della nuova procedura deve essere formulata entro centottanta giorni dalla medesima data. In tutti gli altri casi resta valido l'iter già avviato».

Art. 13.
(Revisione della disciplina in materia di pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici formula proposte e pareri e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità e del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove richiesto, o del progetto definitivo nei casi in cui sia previsto un solo livello di progettazione, dei lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nonché dei progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, qualora il soggetto incaricato della progettazione ai sensi dell'articolo 24 ne faccia richiesta.
   3-bis. Il soggetto incaricato della progettazione ai sensi dell'articolo 24 che non intenda avvalersi del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi di cui al primo periodo del comma 3 è tenuto a prestare adeguata fideiussione bancaria nella misura stabilita dalla stazione appaltante in relazione alla complessità e alle caratteristiche dell'intervento.
   4. Nei casi previsti dal comma 3, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime le proposte e i pareri e fornisce i dati e le informazioni richiesti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza. In caso di estrema necessità, è fatta salva la facoltà per il soggetto di cui all'articolo 24 di riproporre l'istanza per una sola volta».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA, DI AGGIUDICAZIONE E DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14.
(Innalzamento della soglia per la procedura negoziata)

  1. La lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 36 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati».

Art. 15.
(Princìpi generali in materia di selezione)

  1. All'articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Nel caso di appalti aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, la stazione appaltante può decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. La stazione appaltante indica nel bando di gara o nella lettera di invito che intende avvalersi di tale possibilità e fissa le modalità di verifica della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di trasparenza».

Art. 16.
(Semplificazione in materia di soccorso istruttorio)

  1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti: «Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). In caso di mancata indicazione, le stazioni appaltanti procedono ai sensi dell'articolo 83, comma 9».

Art. 17.
(Semplificazione in materia di valutazione delle anomalie)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 97 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

   «3-ter. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può richiedere nel bando di gara che le spiegazioni di cui al comma 1 siano rese in busta chiusa separata in sede di presentazione dell'offerta. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, la commissione di gara procede all'apertura della busta e alla valutazione della congruità dell'offerta esclusivamente sulla base della documentazione ivi contenuta».

Art. 18.
(Semplificazione in materia di obblighi di pubblicità)

  1. All'articolo 73 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, gli avvisi di preinformazione, di indagine di mercato, le lettere di invito, i bandi di gara, le esclusioni e gli avvisi di esito di gara e ogni informazione ulteriore, complementare o aggiuntiva rispetto a quelle indicate dal presente codice sono pubblicati esclusivamente in una piattaforma digitale unificata accessibile a tutte le autorità e amministrazioni pubbliche interessate ai profili informativi in essa contenuti; nelle more dell'istituzione della piattaforma digitale unificata, la pubblicazione avviene unicamente nel sito internet della stazione appaltante».

Art. 19.
(Bonus malus di impresa)

  1. Il comma 13 dell'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, anche tenuto conto dell'assenza di eventuali condanne ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nell'ambito di giudizi instaurati sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto e del rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione di contratti pubblici e dell'assenza di contestazioni sulla qualità dell'esecuzione in sede di collaudo o di verifica di conformità, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, altresì, il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente, compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».

Art. 20.
(Abolizione dell'obbligo di motivazione circa gli affidamenti in house)

  1. Il comma 2 dell'articolo 192 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione».

Art. 21.
(Sospensione processuale)

  1. Il comma 11 dell'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 56. Nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'effetto sospensivo sulla stipulazione del contratto ha luogo fino a quando il decreto conserva efficacia. Nella camera di consiglio di cui all'articolo 56, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo n. 104 del 2010, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare per tutti gli interessi che possono essere lesi e si valuta anche l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse deve essere comunque comparato con quello della stazione appaltante e dell'aggiudicatario alla celere esecuzione del contratto».

  2. Il comma 2 dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

   «2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. L'importo della sanzione pecuniaria è sempre elevato fino all'1 per cento del valore del contratto con l'ordinanza che decide sulla domanda cautelare nell'ipotesi in cui la parte abbia temerariamente proposto la domanda cautelare di cui all'articolo 56 del presente codice al solo fine di determinare l'applicazione dell'articolo 32, comma 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 56 del codice di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è inserito il seguente:

   «1-bis. Agli effetti dell'articolo 32, comma 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il ricorrente, contestualmente al deposito della domanda cautelare, è tenuto alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo della sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, primo e terzo periodo, del presente codice. La garanzia è svincolata nel momento in cui la misura cautelare eventualmente disposta cessa di avere efficacia».

Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22.
(Flessibilità dell'istituto della variante)

  1. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 106 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

    «1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari ovvero di provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti ovvero di provvedimenti indifferibili di modifica del quadro organizzativo o delle esigenze dell'amministrazione utilizzatrice».

Art. 23.
(Varianti esaminate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica)

  1. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «gli anni dal 2019 al 2022, per» sono soppresse.

Art. 24.
(Contestazioni e riserve)

  1. L'impresa o la società appaltatrice, durante la fase di esecuzione dei lavori, non può avanzare riserve che non trovino fondamento nel capitolato d'appalto adottato dalla stazione appaltante o nelle successive revisioni contrattuali. Qualora a conclusione dell'iter di giudizio della controversia, se non definita bonariamente, avviata sul riconoscimento delle riserve, il valore riconosciuto sia inferiore a un terzo dell'iniziale richiesta di riserva avanzata, l'impresa o la società appaltatrice è tenuta al risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante, di importo pari a un quinto della riserva non riconosciuta a conclusione del giudizio.
  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 25.
(Certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo)

  1. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Con il regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2 del presente articolo».

Art. 26.
(Revisione del termine in materia di accordo bonario)

  1. I commi 6 e 6-bis dell'articolo 205 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

   «6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. La proposta si intende accettata qualora, entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento, non sia stata espressamente rifiutata dalle parti. Al di fuori di tale ultima ipotesi, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al decorso del termine per la reiezione. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
   6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza».

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