FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2613

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, BUTTI, CARETTA, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, GALANTINO, PRISCO

Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

Presentata il 28 luglio 2020

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  Onorevoli Colleghi! – Il contrasto dello spopolamento delle aree montane, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, insieme a un impegno deciso per la tutela e la valorizzazione delle stesse, rappresenta un complesso di finalità prioritarie per una politica pubblica che intenda investire – in termini di sensibilità verso il territorio, nonché di cura, attenzione e propensione al dialogo con le comunità ivi presenti – risorse per realizzare un grande progetto pubblico di salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, secondo un metodo che potremmo definire di trasformazione degli elementi critici in vere opportunità di sviluppo e di rilancio del nostro variegato territorio.
  Investire in queste aree significa, anzitutto, ascoltare le esigenze che promanano da questi territori e da queste comunità, ponendo le istituzioni centrali in una posizione di apertura al confronto e al dialogo costanti, al fine di garantire il corretto recepimento di istanze e di osservazioni, anche di carattere pratico, logistico o di semplice buon senso e, in ogni caso, idonee a fornire elementi utili per assicurare alle politiche pubbliche gli elementi informativi e conoscitivi necessari a regolamentare in modo utile e adeguato tali realtà, basando l'attività normativa su elementi conoscitivi concreti, reali e idonei a consolidare una relazione integrata e virtuosa tra le istituzioni di tutti i livelli, senza dimenticare né lasciare indietro alcuno e, anzi, partendo proprio dalle più piccole entità costitutive del nostro territorio e del nostro apparato amministrativo e istituzionale, secondo il tradizionale, ma sempre attuale canone e parametro del buon governo, efficacemente rappresentato nella formula «conoscere per deliberare». È dalla conoscenza autentica e più profonda di queste aree – che solo una relazione di rappresentanza politica di qualità può essere in grado di incanalare verso le istituzioni e di veicolare verso un'attività di produzione di atti normativi – che derivano proposte di intervento e di modifica e rifinitura delle politiche nazionali nonché di adattamento delle norme generali di legge applicate alla maggior parte del territorio nazionale, in modo da prevedere un quadro normativo che non si riveli opprimente o inadeguato, ma che, al contrario, sia in grado di rispettare l'integrità dell'identità culturale, paesaggistica e ambientale di popolazioni e di territori il cui legame «genetico» e la cui integrazione reciproca devono essere tutelati.
  La presente proposta di legge nasce da tali osservazioni e interviene prevedendo nuove disposizioni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
  Si ricorda che, attualmente, la materia è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Il regolamento, pur stabilendo una disciplina specifica per la determinazione del numero minimo di alunni necessario alla formazione delle classi nelle scuole situate nelle aree oggetto della presente proposta di legge, non tiene però conto in modo adeguato delle situazioni determinate dal progressivo spopolamento di tali aree. Partendo dalla consapevolezza del ruolo centrale rivestito dalle scuole nelle piccole comunità sia per la loro vita culturale e socio-educativa sia per la loro economia locale, la presente proposta di legge prevede che le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado possano essere formate senza rispettare un numero minimo di alunni o di studenti, adottando criteri più flessibili di quelli vigenti e, comunque, in grado di garantire l'esistenza delle scuole e lo svolgimento delle attività didattiche e formative anche in tali aree. Si prevede, inoltre, che dall'attuazione della legge, che dispone una razionalizzazione delle risorse umane, strutturali e strumentali già in organico nel sistema scolastico e che intende mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi scolastici ed evitare la chiusura o la discontinuità nell'erogazione di tali servizi essenziali nelle predette aree, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la formazione delle classi nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche si applicano le seguenti disposizioni:

   a) nelle scuole primarie e nelle relative sezioni staccate possono essere costituite, per ciascun anno di corso, classi con un numero di alunni inferiore a quindici e pluriclassi con un numero di alunni inferiore a otto;

   b) nelle scuole secondarie di primo grado e nelle relative sezioni staccate possono essere costituite, per ciascun anno di corso, classi con un numero di alunni inferiore a diciotto;

   c) negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado possono essere costituite, per ciascun anno di corso, classi con un numero di alunni inferiore a venticinque.

  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare gli articoli 10, 11 e 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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