FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2592

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
COSTANZO, SIRAGUSA

Introduzione dell'articolo 613-quater del codice penale,
concernente il reato di isolamento sociale o affettivo

Presentata il 15 luglio 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a modificare il codice penale introducendo nel nostro ordinamento giuridico una nuova fattispecie di reato, volta a reprimere abusi rilevanti ma purtroppo non sufficientemente posti in evidenza dal sistema dell'informazione. Si tratta di condotte che si consumano all'interno di gruppi politici o religiosi, di associazioni riconosciute o non riconosciute, di fondazioni o di altri enti, appartenenti alla cosiddetta categoria delle «minoranze costituzionalmente da tutelare».
  In tali contesti, spesso, la vita sociale degli aderenti deve sottostare a stringenti e rigide regole comportamentali, le quali non di rado invadono ambiti rilevanti della sfera personale e privata degli stessi aderenti, condizionandone scelte esistenziali o comportamentali. Ma non è questo il punto dirimente: esiste infatti la libertà di adesione a qualsiasi gruppo sociale, di natura politica o religiosa, e tale adesione può in effetti comportare il rispetto di regole più o meno condivisibili dalla morale comune osservata dai più.
  Ciò che invece rileva, dal punto di vista delle condotte sanzionate con il nuovo reato che si propone di introdurre, è la compresenza di una serie di fattori (o elementi della fattispecie) tali da provocare, in definitiva, danni di natura psicologica a chi ne subisce la sommatoria.
  È infatti piuttosto comune l'eventualità che all'interno di questi gruppi si consumino ricatti, pressioni indebite, pratiche dirette a recidere ogni contatto con la famiglia o con gli amici esterni al gruppo stesso, spesso coperte dallo schermo della segretezza. Ma spesso risulta altrettanto comune che i soggetti dirigenti di tali formazioni inibiscano il legittimo diritto al dissenso. In questo modo l'affiliato, che per qualsiasi ragione decida di dissentire rispetto alle prescrizioni imposte dai vertici del movimento cui appartiene, viene innanzitutto isolato. All'aderente vengono, in sostanza, inibiti i contatti con coloro che sono rimasti nel gruppo.
  Gli emarginati, in totale stato di frustrazione determinata dall'isolamento affettivo, subiscono dunque autentici traumi psicologici.
  La novella che si vuole portare all'attenzione del legislatore mira dunque innanzitutto a proteggere l'individuo da tali abusi, nel solco di quanto previsto dal principio di garanzia contenuto all'articolo 2 della nostra Costituzione, in cui si statuisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
  Di guisa che il diritto al dissenso, espressione del più generale diritto inviolabile della persona all'interno delle formazioni sociali, deve essere tutelato proprio dove il medesimo sia compresso da direttive o decisioni tendenti a coartarlo, poste in essere da soggetti aventi poteri decisionali immediatamente vincolanti per tutta la comunità a cui il soggetto ha deciso di appartenere. La fattispecie penale introdotta con la presente proposta di legge nel nuovo articolo 613-quater del codice penale, rubricato «Isolamento sociale o affettivo», contiene dunque una norma incriminatrice finalizzata alla repressione di tali comportamenti da parte degli organi dirigenziali e posti al vertice del gruppo sociale in questione, ma soltanto qualora tali condotte generino l'isolamento sociale o affettivo dell'associato rispetto agli altri membri e provochino nella vittima stati d'ansia e seri traumi di natura psicologica.
  Ulteriore finalità del presente progetto di legge è quella di informare la cittadinanza in merito al disagio psicofisico che i dissidenti espulsi vivono nella loro quotidianità in ragione della sussistenza di tali regole abusanti. Occorre sottolineare nuovamente, infine, come la nuova fattispecie punisca unicamente chi, avendo poteri decisionali o gestionali all'interno del gruppo sociale cui aderisce la persona, induce gli appartenenti al gruppo sociale stesso alla pratica dell'isolamento dagli affetti, ed è altrettanto fondamentale ripetere come la soglia di punibilità risulti superata solo in presenza del requisito della sussistenza di uno stato ansiogeno indotto nella persona offesa dal reato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613-ter è aggiunto il seguente:

   «Art. 613-quater. – (Isolamento sociale o affettivo) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, all'interno di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o altri enti, disponendo di un potere decisionale o di gestione nell'ambito di un gruppo sociale, religioso o politico, esclude o emargina, attraverso forme di coazione sociale, anche con il mezzo della stampa o della propaganda, un membro del gruppo stesso che ne abbia violato le regole, ancorché da esso formalmente o informalmente accettate al momento dell'adesione al gruppo, ovvero che se ne sia dimesso per qualsiasi motivo, inducendo l'isolamento sociale dello stesso rispetto agli altri membri, con la conseguente interruzione di ogni rapporto sociale o affettivo e provocando allo stesso stati d'ansia, turbamenti e gravi alterazioni delle sue abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso in danno di un minore, di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e se l'istigazione all'isolamento sociale è operata dal coniuge, da un ascendente o discendente, da un affine in linea retta, da un adottato o da un adottante ovvero da un fratello o da una sorella.
   Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

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