FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GADDA, CARÈ, DE FILIPPO, MARCO DI MAIO, GIACHETTI,
MORETTO, PAITA, SCOMA

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore

Presentata il 4 giugno 2020

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  Onorevoli Colleghi! – L'allevamento degli equidi e, in particolare, dei cavalli, considerate tutte le sue diverse modalità e finalità, è stato caratterizzato, negli ultimi decenni, da una forte contrazione produttiva e di mercato. Ciò nonostante, le imprese del comparto hanno reagito alle diverse crisi che si sono succedute sviluppando attività correlate all'allevamento stesso, e modernizzandosi anche investendo ingenti capitali.
  Dal punto di vista occupazionale, uno studio congiunto della Confagricoltura Veneto e della CGIA di Mestre, presentato nel 2019 e condotto sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla società INFOCAMERE, ha stimato la presenza nel territorio nazionale di circa 35.000 aziende agricole di allevamento di equidi, di un numero da 8.000 a 10.000 addetti all'allevamento, artieri e stallieri, di quasi 1.200 medici veterinari professionisti che si occupano di zootecnia e di cavalli da equitazione e di 480 tra guidatori di cavalli al trotto, al galoppo e fantini. Occorre, altresì, considerare l'indotto economico diretto e indiretto generato soprattutto dal comparto del cavallo, relativamente ad abbigliamento, accessori, mezzi di trasporto, professioni artigiane che si occupano dell'arte della ferratura, controllori zootecnici, informatici, amministrativi, genetisti e tecnici di laboratorio, allenatori, istruttori e giudici di gara, nonché personale addetto ad altre attività. È inoltre utile considerare i circa 125.000 proprietari di cavalli, i quasi 100.000 atleti tesserati con la Federazione italiana sport equestri (FISE) e i 28.800 atleti tesserati con la Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC – ANTE).
  In conclusione, si stima che gli operatori del settore ippico, compreso tutto l'indotto, siano tra 40.000 e 50.000.
  Nel complesso, nonostante la rilevanza economica, occupazionale e sociale del settore, caratterizzato peraltro da una sempre maggiore competizione internazionale, il quadro legislativo nazionale non risulta pienamente coerente e adeguato agli sviluppi normativi registrati anche a livello dell'Unione europea. La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli.
  La legislazione europea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici.
  Il legislatore nazionale, dopo il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (articolo 9), che ai fini della qualificazione di imprenditore agricolo richiede, comunque, una connessione con l'azienda agricola, con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha sostituito l'articolo 2135 del codice civile ampliando il concetto di allevamento di animali, con riferimento al ciclo biologico o ad una sua parte e senza la necessità di utilizzo del fondo agricolo. Benché sia intervenuta una definizione più ampia di allevamento, il comparto ippico non ha beneficiato delle ricadute attese e ancora permangono diversi problemi che non ne consentono il rilancio. Ad esempio, non è garantito l'accesso di tutte le imprese del settore degli equidi ai piani regionali di sviluppo, in quanto si sono privilegiati gli allevamenti per la produzione di carne, escludendo quelli degli equidi da vita.
  In generale, la legislazione legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione e risulta diversificata e disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale e amministrativo. Nella prassi si riscontrano anche difficoltà di inquadramento, ad esempio per le aziende agrituristiche che ricorrono all'attività del turismo equestre e per le associazioni sportive dilettantistiche, che gestiscono una parte importante della filiera. Anche dal punto di vista della legislazione in materia amministrativa si possono rinvenire disposizioni non coerenti dal punto di vista urbanistico e ambientale, ad esempio nella gestione dei reflui.
  Nel complesso, la filiera dell'allevamento degli equidi si è sviluppata senza un adeguato e complessivo inquadramento nel settore agricolo e mancano, inoltre, efficienti strumenti di promozione per il rilancio dell'allevamento del cavallo in Italia, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in altri Stati appartenenti all'Unione europea.
  Tale frammentazione si riflette anche nella definizione di banche di dati univoche sulla consistenza e, quindi, sull'importanza economica dell'allevamento degli equidi nel nostro Paese. In particolare, si possono indicare alcuni macro-settori: gli allevamenti finalizzati alla produzione di cavalli da vita, gli allevamenti finalizzati alla produzione di carne, l'ippica, l'equitazione e l'hobbysmo a qualsiasi titolo.
  L'anagrafe equina è stata istituita dall'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che aveva affidato all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE, poi soppressa e le cui funzioni sono state affidate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la sua organizzazione e gestione; l'anagrafe è regolamentata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2011, che ne definisce le procedure operative.
  Dal 25 marzo 2015, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata istituita la Banca dati degli equidi (BDE), nella quale sono censiti tutti i cavalli presenti nel territorio nazionale. La BDE rappresenta, quindi, la banca di dati di riferimento per il comparto e la fonte informativa primaria alla quale devono ricorrere tutti i soggetti interessati.
  Successivamente, la legge 20 novembre 2017, n. 167, con l'articolo 13, rubricato «Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262», ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE. La nuova normativa ha adeguato l'ordinamento nazionale ai regolamenti europei sull'identificazione degli equidi e ha riunito sotto un'unica regia tutte le anagrafi animali, ai fini della tutela della sanità e del benessere degli animali e dei relativi aspetti di salute pubblica e di sicurezza alimentare.
  La nuova anagrafe degli equidi è attualmente in una fase di importazione e di verifica dei dati in essa contenuti, finalizzata a corrispondere pienamente alle esigenze di tracciabilità e di identificazione degli animali.
  Attualmente, la BDE – gestita dall'Associazione provinciale allevatori, dall'Associazione regionale allevatori e dall'Associazione italiana allevatori – censisce 526.201 capi equidi.
  Alla data del 31 dicembre 2017, secondo i dati dell'ISTAT, vi erano in Italia 440.016 equidi, di cui 367.561 cavalli, 72.455 altri equini (asini, muli, bardotti), ripartiti tra nord (186.617), centro (110.726) e sud (142.673). Le regioni più rappresentate nel settore erano Lombardia (56.934), Lazio (55.257), Sicilia (39.961), Piemonte (37.056), Emilia-Romagna (35.374), Veneto (34.057) e Toscana (27.507).
  Per quanto riguarda il settore del cavallo, si evidenzia come l'allevamento sia indirizzato a diversi scopi, di seguito elencati:

   trotto: il numero di cavalli trottatori in Italia, secondo quanto indicato dall'Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore nel 2019, è stato stimato in 2.004 puledri nati da 178 stalloni e da 2.408 fattrici, in drastica diminuzione rispetto agli anni precedenti;

   galoppo: l'Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue, secondo i dati forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, censisce 633 puledri nati nel 2019 da 740 fattrici e da 46 stalloni;

   equitazione FISE: la FISE ha censito, nell'anno 2019, un totale di 32.810 cavalli per 121.529 persone tesserate;

   equitazione FITETREC – ANTE: la FITETREC – ANTE ha censito, nell'anno 2019, 3.200 cavalli destinati ad attività ludico-sportive;

   cavallo da carne: dai dati dell'ISTAT risulta, nel 2019, la macellazione di 22.575 equini, di cui 20.606 cavalli. Da questi dati è possibile desumere un parco di fattrici equine e di stalloni di circa 30.000 cavalli, per una consistenza globale di circa 60.000 capi destinati alla produzione di carne.

  La banca dati nazionale, alla data del 31 dicembre 2019, registrava nel suo sito internet istituzionale l'esistenza di 181.827 allevamenti di equidi nel territorio nazionale, suddivisi tra 154.880 allevamenti di cavalli, 25.017 allevamenti di asini, 1.786 allevamenti di muli e 144 allevamenti di bardotti.
  Non è attualmente riportata la consistenza degli animali allevati e deve essere considerato che nell'anagrafe sono indicate come aziende tutte le unità epidemiologiche, indipendentemente dal fine economico-produttivo.
  Sulla base delle considerazioni riportate si è ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge, al fine di garantire una più adeguata disciplina del settore dell'ippicoltura, assicurando alla filiera dell'allevamento degli equidi un quadro legislativo coerente e maggiori possibilità di sviluppo.
  In particolare, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si è inteso comprendere esplicitamente nell'attività agricola, conformemente al dettato dell'articolo 2135 del codice civile, l'allevamento degli equidi in tutte le sue fasi, nonché le attività che caratterizzano l'intera filiera dell'allevamento. L'ippicoltura, pertanto, deve essere considerata un'attività agricola a tutti gli effetti, con riferimento alle attività elencate all'articolo 1, comma 1: la gestione della riproduzione, l'allevamento con le relative operazioni di stallaggio, la valorizzazione, la gestione e il mantenimento, l'allenamento, le attività correlate come le scuole di equitazione, l'ippoturismo, l'ippoterapia e la relativa assistenza tecnica alle imprese di allevamento. Viene, inoltre, precisato che chi esercita l'attività di ippicoltura deve essere considerato, ai sensi dell'articolo 2135, imprenditore agricolo. Conseguentemente, l'appartenenza del settore all'agricoltura comporta l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali del settore agricolo. Il comma 4 precisa che i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono l'attività di ippicoltura devono essere inquadrati, dal punto di vista previdenziale, nel settore agricolo e pertanto essere considerati come lavoratori agricoli. Il comma 5, tenendo conto anche di altre iniziative legislative concernenti il benessere degli animali, vieta l'impiego a scopo alimentare degli equini utilizzati per motivi sociali o per finalità terapeutiche.
  Con l'articolo 2 si intende favorire lo sviluppo della filiera agricola degli equidi conferendo al Governo la delega a intervenire in favore del settore secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nello stesso articolo. In particolare, si propone una semplificazione legislativa, volta a favorire la libera concorrenza tra le imprese della filiera, a rendere coerente la disciplina amministrativa, urbanistica e ambientale con il nuovo inquadramento delle attività in ambito agricolo, a promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle aziende agricole, a garantire l'accesso ai piani di sviluppo rurale e, infine, a rilanciare l'allevamento degli equidi e in particolare del cavallo attraverso un'agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina dell'ippicoltura)

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura, intesa come l'insieme delle seguenti attività che interessano gli equidi:

   a) la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento;

   b) l'attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e l'assistenza e la gestione della produzione del seme;

   c) l'allevamento, la doma, l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio;

   d) la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre;

   e) la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi;

   f) l'allenamento finalizzato allo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate;

   g) l'insegnamento della disciplina equestre e la gestione dei cavalli da scuola, compresa l'attività svolta dai centri ippici e dai maneggi;

   h) lo svolgimento di attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con annesso maneggio;

   i) l'attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento di equidi.

  2. Le attività di ippicoltura, individuate ai sensi del comma 1, sono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  3. Alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo.
  4. Agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività di cui al comma 1.
  5. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Art. 2.
(Delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura)

  1. Ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della certezza dei rapporti giuridici e della chiarezza del diritto nonché dell'incremento della competitività delle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione per lo sviluppo dell'ippicoltura, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) assicurare la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina delle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

   b) garantire la libera concorrenza tra le imprese del settore ippico e una chiara individuazione delle loro competenze;

   c) assimilare la disciplina amministrativa delle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a quella relativa all'attività agricola;

   d) rendere omogenea la disciplina urbanistica relativa alle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, con quella relativa all'agricoltura;

   e) valorizzare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio attraverso la gestione dei terreni per la produzione di foraggi per equidi;

   f) applicare alle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le disposizioni vigenti in materia di gestione dei reflui in ambito agricolo;

   g) promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole e valorizzare i cavalli allevati, a livello nazionale e internazionale;

   h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale;

   i) prevedere, nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, misure per la valorizzazione degli equidi da riproduzione, nonché per l'allevamento e per la stabulazione degli equidi;

   l) favorire l'inserimento degli allevatori degli equidi tra i beneficiari delle misure di cooperazione, misura 16, e per il benessere degli animali, misura 14, dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020;

   m) equiparare, ai fini delle misure previste dai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, gli equidi destinati alla produzione alimentare a quelli non destinati a tale produzione;

   n) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche;

   o) promuovere il rilancio dell'allevamento degli equidi attraverso l'istituzione di un'agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia, con particolare riferimento ai cavalli, e per la valorizzazione coordinata dei diversi comparti, anche allo scopo di incentivare l'esportazione delle eccellenze italiane.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo.

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