FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2463-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 aprile 2020 (v. stampato Senato n. 1766)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 aprile 2020

(Relatrice: LORENZIN )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La Commissione permanente V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 21 aprile 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2463.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2463 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 127 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli; il complesso delle disposizioni configura il decreto-legge come uno di quei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere i provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo» (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali); andrebbe peraltro approfondita la riconducibilità a questo pur ampio perimetro dell'articolo 94-bis, che dispone in materia di ricostruzione dell'impianto funiviario di Savona distrutto dagli eventi atmosferici del novembre 2019 (la norma riproduce sostanzialmente, peraltro, un progetto di legge attualmente all'esame del Senato, AS 1727, presentato il 19 febbraio 2020 e quindi anteriormente alla segnalazione dei primi casi di contagio da COVID-19 sul territorio nazionale);

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    nel provvedimento è confluito il decreto-legge n. 14 del 2020, sul quale il Comitato si è espresso nella seduta del 31 marzo 2020; si richiamano quindi le osservazioni formulate in quell'occasione con riferimento alla formulazione del testo;

    richiamata l'opportunità, emersa nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Comitato, di approfondire la formulazione dell'articolo 6, dell'articolo 73, dell'articolo 87, comma 3; dell'articolo 103, comma 3-quater e dell'articolo 123, comma 1, nonché il coordinamento tra l'articolo 74, comma 01, e l'articolo 74-ter;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    richiamata l'opportunità, emersa nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Comitato, di un chiarimento sul corretto uso del sistema delle fonti con riferimento all'articolo 47, comma 1, all'articolo 54, comma 3, all'articolo 79, commi 2 e 4, all'articolo 108, comma 2, e all'articolo 116;

    nel provvedimento sono confluiti i contenuti dei decreti-legge n. 9, n. 11 e n. 14 del 2020, in corso di conversione; al riguardo, si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge» (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016);

    inoltre, un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020; si tratta in particolare degli articoli 17 (sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID); 49 (Fondo centrale di garanzia PMI); 53 (Misure per il credito all'esportazione); 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi), limitatamente al comma 7; 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli); peraltro, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione: si veda a pagina 19 dello stampato dell'atto Camera n. 2461); si tratta di un punto meritevole di approfondimento: da un lato, infatti, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro; dall'altro lato però, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; nel caso specifico, al fine di evitare un aggiramento del dettato costituzionale, appare ragionevole ritenere che l'impossibilità per il Parlamento di convertire le specifiche disposizioni richiamate, a causa della loro abrogazione ad opera di un successivo decreto-legge, comporti parimenti la loro decadenza sin dall'inizio (si tratta pur sempre, infatti, di una fattispecie di mancata conversione); in tale ipotesi si potrebbe pertanto prospettare l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza; sede idonea a ciò potrebbe essere la legge di conversione del decreto-legge n. 23; sul punto potrebbe risultare comunque opportuno un chiarimento già in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, ad esempio attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo al Governo;

    la complessità della questione conferma comunque quanto il Comitato ha già avuto occasione di raccomandare al Governo e cioè la necessità di «evitare la modifica esplicita – e in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, cosiddetto “decreto-legge Alitalia”)»;

    per altre disposizioni si pone l'esigenza di coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020; in particolare la sospensione di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi prevista fino al 15 aprile 2020 dal provvedimento in esame, rispettivamente, all'articolo 83, commi 1 e 2, e 84, da un lato, e all'articolo 103, commi 1 e 5, dall'altro lato, risulta ora prevista, ai sensi del decreto-legge n. 23, fino all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e fino al 15 maggio per i termini amministrativi; ragioni di coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che i termini vigenti, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, saranno quelli dell'11 e del 15 maggio 2020; ciò anche in considerazione del fatto che il termine del 15 aprile è presente nel testo originario del decreto-legge n. 18, entrato in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23, e non è frutto di un intervento parlamentare; si segnala comunque l'opportunità, anche alla luce della complessità delle disposizioni contenute dagli articoli 83, 84 e 103, di evitare un simile intreccio «tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento», come già raccomandato dal Comitato nel parere reso nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008, cosiddetto «decreto-legge banche»);

    un intreccio problematico si pone anche con riferimento al coordinamento tra il comma 3-ter dell'articolo 87 e l'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22 del 2020; il citato comma 3-ter dispone infatti che la valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito dell'attività didattica svolta a distanza valga ai fini degli scrutini finali, mentre l'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22 rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni, nel caso in cui l'attività didattica «in presenza» non riprenda entro il 18 maggio 2020; il citato comma 3-ter entrerà in vigore al momento della conversione del decreto-legge in esame e quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 22, il 9 aprile 2020, e potrebbe pertanto comportare, in assenza di un raccordo tra le due previsioni, un'abrogazione tacita dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22;

    inoltre, nel corso dell'esame al Senato è stata inserita nell'articolo unico del disegno di legge di conversione una disposizione (il comma 3) che prevede la proroga di tre mesi del termine per l'attuazione delle deleghe con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; la proroga opererà a decorrere dal termine attuale di scadenza, se successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a decorrere da tale data di entrata in vigore, se precedente; in proposito si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo (si veda da ultimo la condizione soppressiva contenuta nel parere reso nella seduta del 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto «decreto-legge sicurezza»);

    il Comitato ritiene comunque, come già fatto in occasione dell'esame del disegno di legge C. 2447 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (si veda il parere reso nella seduta del 31 marzo 2020) di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate per il provvedimento in esame in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale il Governo e il Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso;

    ciò premesso, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, nel prorogare di tre mesi tutti i termini di delega con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, in considerazione della situazione di emergenza determinata dall'epidemia di COVID-19, appare comunque riconducibile al modello di delega legislativa stabilito dall'articolo 76 della Costituzione; la proroga mantiene infatti la delega entro un tempo limitato e mantiene fermi i princìpi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari; anche l'oggetto risulta definito attraverso il riferimento alle deleghe i cui termini scadano in un determinato arco temporale, quello tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; per le deleghe i cui termini scadano tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione si tratterà, invero, di un differimento e non di una proroga; in proposito si ricorda comunque che la sentenza n. 156 del 1985 della Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore il potere di prorogare e differire termini di delega;

    è parimenti vero che la proroga renderà in alcuni casi complessa l'individuazione del termine di delega, soprattutto nel caso in cui si verifichi il combinato disposto tra la proroga medesima e altre modalità «mobili» di definizione del termine di delega (quali quella prevista per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, ove assumono rilievo i termini di recepimento delle singole direttive; quella per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, ove assumono rilievo le diverse date di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi «principali» e quella prevista in caso di adozione della «tecnica dello scorrimento», pure costantemente censurata dal Comitato); dovrebbero comunque essere interessati dalla proroga i seguenti provvedimenti di delega: articolo 7 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018; delega in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia»; il termine attuale è il 26 maggio 2020); legge n. 86 del 2019 (deleghe al Governo in materia di sport; il termine attuale è il 31 agosto 2020); articolo 21, comma 3 della legge n. 154 del 2016 (cd. «collegato agricoltura», adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 32 del 2018 in materia di strumenti assicurativi in agricoltura: il termine attuale è il 28 aprile 2020); interessate dal provvedimento dovrebbero essere poi le deleghe previste dalla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 119 del 2019); si tratta in particolare dell'articolo 4 (adeguamento al regolamento UE 2017/1939, cooperazione rafforzata in materia di procura europea; termine attuale 2 agosto 2020) e dell'articolo 5 (adeguamento al regolamento UE n. 655/2014, recupero crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale, termine attuale 2 maggio 2020); risulterebbero poi interessati dalla proroga i seguenti schemi di decreto legislativo attuativi della legge già trasmessi alle Camere e per i quali, in virtù dello «scorrimento», il termine attuale è il 2 maggio 2020: atto n. 147 – attuazione della direttiva (UE) 2019/692 – norme comuni per il mercato interno del gas naturale; atto n. 149 – recepimento della direttiva (UE) 2018/645 – qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; atto n. 151 – attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; atto n. 152 – attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE – scambio di informazioni nel settore fiscale sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica; atto n. 153 – attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro: atto n. 156 – attuazione della direttiva (UE) 2018/410 – riduzione delle emissioni; atto n. 157 – attuazione della direttiva 2013/59/Euratom – norme fondamentali di sicurezza relative all'esposizione alle radiazioni ionizzanti; atto n. 158 – attuazione della direttiva (UE) 2018/844 – prestazione energetica nell'edilizia; interessati dalla proroga dovrebbero essere poi anche questi ulteriori schemi di decreto legislativo, che prevedono diversi termini di delega: atto n. 155: attuazione dell'articolo 7 della legge n. 117 del 2019 – incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (scadenza attuale: 10 giugno 2020); atto n. 162 – attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 – efficienza energetica (scadenza attuale: 25 maggio 2020 per le disposizioni di carattere generale e 25 giugno 2020 per le disposizioni a tutela dei consumatori); atto n. 166 – attuazione della direttiva (UE) 2018/849 – veicoli fuori uso (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 167 – attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 – pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 168 – attuazione della direttiva (UE) 2018/850 – discariche di rifiuti (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 169 – attuazione della direttiva (UE) 2018/851 – rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio (scadenza delega 5 marzo 2020); dovrebbero essere interessati dalla proroga, una volta trasmessi, anche gli schemi di decreto legislativi di recepimento delle seguenti direttive: direttiva (UE) 2018/957 – distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (scadenza attuale: 30 marzo 2020); direttiva (UE) 2018/958 – regolamentazione delle professioni (scadenza attuale: 30 marzo 2020); infine, potrebbero essere interessati dalla proroga i termini per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrati e correttivi dei seguenti decreti legislativi di recepimento di atti normativi europei: decreto legislativo n. 230 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1143/2014 (diffusione di specie esotiche invasive) termine attuale: 14 febbraio 2020; decreto legislativo n. 231 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 (informazioni al consumatore sugli alimenti) termine attuale: 9 maggio 2020; decreto legislativo n. 233 del 2017 di adeguamento al regolamento (UE) n. 760/2015 (fondi di investimento europei a lungo termine) termine attuale: 28 febbraio 2020; decreto legislativo n. 234 del 2017 attuativo della direttiva 2015/637/UE (tutela consolare dei cittadini dell'Unione) termine attuale: 16 febbraio 2020; decreto legislativo n. 19 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1214/UE (qualità per i servizi trasfusionali); termine attuale: 21 marzo 2020; decreto legislativo n. 25 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/844/UE (sicurezza delle navi da passeggeri); termine attuale: 29 marzo 2020; decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/680/UE (trattamento di dati personali a fini di perseguimento dei reati); termine attuale: 8 giugno 2020; decreto legislativo n. 53 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/681/UE (uso del codice PNR per prevenzione del terrorismo); termine attuale: 9 giugno 2020; decreto legislativo n. 60 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2258/UE (accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio); termine attuale: 6 giugno 2020; decreto legislativo n. 61 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/1794/UE in materia di marittimi; termine attuale: 7 giugno 2020; decreto legislativo n. 62 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/2302/UE (pacchetti turistici); termine attuale: 1o luglio 2020; decreto legislativo n. 63 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/943/UE (segreti commerciali); termine attuale: 22 giugno 2020; decreto legislativo n. 65 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1148/UE (sicurezza delle reti); termine attuale: 24 giugno 2020; decreto legislativo n. 68 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/97/UE (distribuzione assicurativa); termine attuale: 1o luglio 2020; decreto legislativo n. 71 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/801/UE (ingresso dei cittadini di Paesi terzi per studio, ricerca e volontariato); termine attuale: 5 luglio 2020; decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici); termine attuale: 17 luglio 2020; decreto legislativo n. 88 del 2018; attuativo della direttiva 2014/50/UE (mobilità di lavoratori tra Stati membri); termine attuale: 14 luglio 2020 (nella ricostruzione effettuata non si è tenuto invece conto delle deleghe legislative per le quali le competenti Commissioni parlamentari abbiano già espresso il parere sui relativi schemi di decreto legislativo);

    il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione illustrativa è allegata la dichiarazione di esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017 (tale disposizione esclude l'AIR per i provvedimenti normativi direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

    ferma restando la necessità, in coerenza con i precedenti pareri del Comitato, di evitare, non appena superata la grave emergenza sanitaria in corso, l'abrogazione di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, abbiano cura il Parlamento e il Governo di chiarire, ad esempio con l'approvazione di uno specifico ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, se l'avvenuta abrogazione di disposizioni del decreto-legge n. 18, ancora in corso di conversione, ad opera del decreto-legge n. 23, comporti la necessità di regolare con legge gli effetti giuridici della loro mancata conversione, in particolare specificando se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; in tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di procedere in tal senso nella legge di conversione del decreto-legge n. 23;

    abbia cura il legislatore di approfondire, nel corso dell'esame del presente provvedimento e in quello del decreto-legge n. 22 del 2020, il coordinamento delle disposizioni dell'articolo 87, comma 3-ter, con quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22 del 2020.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   rilevato come il decreto-legge in esame disponga una pluralità di interventi, tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso;

   segnalato innanzitutto come in tale provvedimento sia rifluito, nel corso dell'esame al Senato, anche il contenuto di altri 3 decreti-legge adottati dal Governo in materia (il decreto-legge n. 9 del 2020, il decreto-legge n. 11 del 2020 e il decreto-legge n. 14 del 2020);

   osservato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nella molteplicità degli interventi da esso recati, unificati dall'obiettivo di fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso, appaia riconducibile, in primo luogo, alla materia «profilassi internazionale», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, e alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   segnalato come assumano altresì rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva dello Stato, sulla base delle singole disposizioni previste dal provvedimento, quali, in particolare: «difesa e forze armate»; «sistema tributario e contabile dello Stato»; «perequazione delle risorse finanziarie»; «referendum statali»; «giurisdizione e norme processuali»; «ordinamento civile e penale»; «giustizia amministrativa»; «previdenza sociale», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), f), l) e o), della Costituzione;

   rilevato come il provvedimento interessi altresì ulteriori materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, quali: «commercio con l'estero»; «tutela e sicurezza del lavoro»; «istruzione»; «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi»; «protezione civile»; «governo del territorio»; «porti e aeroporti civili»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

   evidenziato, con riferimento all'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, come, da un lato, molte disposizioni attribuiscano alle regioni e alle province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse esercitare (ad esempio gli articoli 1, 3, 4, 18 e 22), dall'altro lato, altre disposizioni prevedano l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città (ad esempio gli articoli 111, 114, 115 e 122);

   segnalata in tale contesto l'opportunità di prevedere, all'articolo 72, comma 1, il quale istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, nonché il parere della medesima Conferenza per le altre misure, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione dei settori produttivi»;

   rilevato che, in base all'articolo 73, in ordine al funzionamento degli enti locali, è consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri;

   preso atto, in particolare, che il predetto articolo 73, al comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal «Presidente del consiglio, ove previsto» o dal sindaco;

   rilevato che la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta;

   rilevato, per quanto concerne il coordinamento tra le fonti normative, come un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulti ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto liquidità», ora all'esame delle Commissioni riunite VI e X della Camera), entrato in vigore l'8 aprile 2020 (si tratta in particolare dell'articolo 17; dell'articolo 49; dell'articolo 53; dell'articolo 62, limitatamente al comma 7; dell'articolo 70);

   segnalato peraltro come, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifichi se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione);

   rilevata dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che se, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro, e che dall'altro, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi porre l'esigenza in tal caso, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza;

   segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020, laddove il decreto-legge in esame prevede (fin dal testo originario) – rispettivamente all'articolo 83, commi 1 e 2, e all'articolo 103, commi 1 e 5 – la sospensione fino al 15 aprile di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi, sospensione che risulta invece ora prevista, ai sensi del richiamato decreto-legge n. 23, fino all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e al 15 maggio per i termini amministrativi;

   preso atto inoltre come il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge in esame disponga che la valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito dell'attività didattica svolta a distanza valga ai fini degli scrutini finali, mentre l'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22 del 2020 (recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nel caso in cui l'attività didattica non riprenda entro il 18 maggio 2020, la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni;

   rilevato come l'articolo 99 autorizzi il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, stabilendo, in particolare, al comma 4, che i maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale;

   segnalato altresì come l'articolo 115 istituisca un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento del lavoro straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, prevedendo che al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

   preso quindi atto che l'articolo 122 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, definendone l'ambito delle competenze e stabilendo, in particolare, che il Commissario, collaborando con le regioni, può adottare, «anche su richiesta delle regioni», in via d'urgenza, «i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale», che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame;

   rilevato come tale articolo 122 specifichi che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa, trovando copertura nell'articolo 120 della Costituzione, il quale prevede un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge, il quale istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa della Conferenza Stato-regioni, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, nonché il parere della medesima Conferenza per le altre misure, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione dei settori produttivi»;

   b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 73, comma 1, primo periodo, al fine di evitare che si possa attribuire – in sede di definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli e delle giunte comunali – al presidente del consiglio comunale tale potere relativamente alle sedute della giunta, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le sedute della giunta medesima e, per l'altro, che il presidente del consiglio comunale non partecipa neppure alle medesime sedute;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del decreto-legge in esame e talune disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi, considerato che la legge di conversione del decreto-legge in esame (il quale stabilisce la sospensione di tale termine fino al 15 aprile 2020) entrerà in vigore successivamente al decreto-legge n. 23 del 2020 (il quale stabilisce la sospensione del termine fino al 15 maggio 2020), ferma restando l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione;

   d) sempre in tema di coordinamento tra le fonti normative, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare i termini di decorrenza dell'abrogazione di talune norme del decreto-legge in esame (in particolare dell'articolo 17, dell'articolo 49, dell'articolo 53, dell'articolo 62, limitatamente al comma 7, e dell'articolo 70) prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite;

   e) valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di coordinare il contenuto del comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge in esame, in tema di valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito dell'attività didattica svolta a distanza, con il dettato dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22 del 2020;

   f) con riferimento all'articolo 99, in tema di raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a quali decreti di assegnazione regionale tale disposizione faccia riferimento;

   g) con riferimento all'articolo 115, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere da parte della Conferenza unificata, in sede di adozione del decreto ministeriale per il riparto del fondo diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, considerata la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale;

   h) con riferimento all'articolo 122, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le modalità di coordinamento tra il Commissario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19 e le regioni, in sede di adozione dei provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, già approvato dal Senato;

  considerato che:

   il decreto-legge è volto a dare una risposta immediata alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 con l'obiettivo di proteggere la salute dei cittadini, di sostenere il sistema produttivo e di salvaguardare la forza lavoro;

   il decreto-legge individua le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata all'epidemia, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia e adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

   le risposte individuate dal decreto per fronteggiare e gestire l'emergenza sono da ritenere in via generale condivisibili in considerazione della finalità perseguita, della correlazione con l'epidemia in corso e quindi della limitata efficacia temporale;

  rilevato che:

   l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, prevedendo in particolare il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari;

   tale articolo prevede specifiche disposizioni volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto;

   in particolare si prevede che dal 9 marzo al 30 giugno si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti e dai difensori, dagli ausiliari del giudice, dalla polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti; a tal fine, oltre a richiedersi un provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono individuate alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio;

   per consentire, nella fase delle indagini preliminari, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto, si prevede che il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e che l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

   il comma 20-bis dell'articolo 83 è volto a disciplinare, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza, prevedendosi che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale dell'accordo di conciliazione;

   l'articolo 86 autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste di detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del COVID-19;

   l'articolo 124 estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   si preveda il ricorso a strumenti telematici per lo svolgimento delle udienze penali quando non vi sia necessità di svolgere attività istruttoria e di discussione.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, approvato con modificazioni dal Senato;

   valutate in modo positivo in particolare le norme contenute nel provvedimento concernenti un'ampia gamma di interventi strategici finalizzati al sostegno della internazionalizzazione del Sistema Paese nell'interesse del rilancio dell'economia italiana, gravemente minacciata dall'impatto della pandemia da COVID-19;

   apprezzate le disposizioni per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, che vede impegnata tutta la rete diplomatico-consolare, il cui ruolo è cruciale in questa fase specifica anche rispetto alla strategia di sostegno alle imprese italiane operanti sui mercati esteri e per il rilancio del comparto turistico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge A.C. 2463 nella seduta del 15 aprile 2020 (al cui resoconto si rinvia) e premesso che:

    esso reca agli articoli 7, 8 e 9 una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus SARS-CoV-2;

    il concorso delle Forze armate è fondamentale al fine di fronteggiare l'emergenza di salute pubblica, derivante dalla diffusione del COVID-19, su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, al momento, nelle aree del nord dell'Italia, in cui si registrano le situazioni più critiche e nella consapevolezza che il periodo di emergenza non avrà termine nell'immediato;

    vi si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo, di 320 unità di personale medico e infermieristico per l'Esercito italiano, con l'obiettivo di selezionare «le migliori professionalità possibili», e che si stabilisce (articolo 7, comma 4) il richiamo in servizio di ulteriori 60 ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020);

    vi si prevede che il Ministero della difesa, possa conferire, mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio dei candidati (articolo 8, comma 2), incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, onde fronteggiare l'incremento esponenziale delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID-19;

    vi si prevede altresì il potenziamento del Servizio di Sanità militare, aumentandone le capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate, e rafforzandone la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, nonché la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati;

    il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, costituisce uno strumento di altissimo valore e una salvaguardia di grande profilo e che le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell'integrità psicofisica delle proprie risorse umane, valutate come elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa, anche in virtù dell'obbligo tassativo del rispetto della normativa afferente alla sicurezza del personale, esplicitamente contemplato nell'articolo 725, comma 2, lettera f), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    i limiti di compatibilità con gli speciali compiti d'istituto e le insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, valutate dai competenti organismi militari, sanitari e tecnici, sono individuati nel libro I, titolo V, capo I, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

    in contesti a elevata domanda assistenziale, l'ingaggio professionale degli operatori direttamente coinvolti nell'emergenza è tale da non lasciare spazio all'elaborazione di una risposta psicologica o alla formulazione di una richiesta d'aiuto e che gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestione dell'emergenza, sono i pilastri su cui si fonda la risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 ed è quindi fondamentale investire quanto più possibile per proteggerne la salute fisica e mentale;

    come precisato nel corpo della relazione illustrativa al provvedimento in esame, la finalità delle assunzioni richiamate all'articolo 8 deve essere individuata nell'esigenza che il Policlinico militare del Celio sviluppi test per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale;

    le attività professionali svolte dai funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica assunti presso le strutture sanitarie militari, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa;

    le ulteriori disposizioni del provvedimento recano profili di interesse per la Commissione Difesa con particolare riferimento agli articoli 24, comma 2-bis, 25, comma 3, 73-bis, 74, comma 01, 74-ter, 83, comma 21, e 87, comma 6;

    il secondo periodo del comma 01 dell'articolo 74, al fine di salvaguardare gli effetti della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame), prevede l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo «Strade sicure», per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego;

    il successivo nuovo articolo 74-ter dispone il prolungamento, di ulteriori 90 giorni, dell'impiego del medesimo contingente di cui al comma 01 dell'articolo 74, a decorrere dal 17 marzo 2020;

    onde evitare dubbi interpretativi, sono accolti con favore i chiarimenti offerti – in ordine alla durata e alla decorrenza della richiamata integrazione del dispositivo «Strade sicure» prevista dall'articolo 74, comma 01 e 74-ter del decreto-legge in esame – dal sottosegretario di Stato per la difesa intervenuto nel corso della seduta del 15 aprile 2020;

    appare indispensabile pervenire al più presto alla riforma strutturale e organizzativa dello strumento militare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità, anche nell'adozione di successivi provvedimenti, che saranno emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, di:

    1) attivare le risorse di supporto psicologico per sostenere gli Operatori Sanitari militari che quotidianamente si confrontano con l'emergenza, garantendole anche nel periodo successivo alla crisi pandemica, così contribuendo a potenziare le abilità di adattamento e a promuovere l'empowerment personale;

    2) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di infermità dipendente da causa di servizio anche nei casi in cui essa risulti derivante dall'impiego svolto nella gestione della crisi sanitaria conseguente al COVID-19;

    3) completare il processo di acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, oltre a quanto già sancito dall'articolo 74 del provvedimento in esame, a tutto il personale della Difesa, in ossequio alle disposizioni contenute nel libro I, titolo V, capo I, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanate nel rispetto delle procedure previste dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

    4) proseguire con l'approvvigionamento straordinario di prodotti da impiegare in trattamenti di sanificazione virucida per tutti i materiali, gli automezzi e i luoghi di lavoro che concorrono al contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19;

    5) prevedere l'incremento organico di unità CBRN di livello ordinativo reggimentale, da distribuire nei settori settentrionale e meridionale del territorio nazionale, anche al fine di procedere al rafforzamento delle capacità negli ambiti dello sviluppo tecnologico strategico, con riferimento ai settori di biologia, biotecnologie e medicina e contestualmente al potenziamento umano, e delle altre strutture del Comparto Difesa che si occupano della resilienza ad eventi assimilabili al biological warfare;

    6) proseguire nell'applicazione dei protocolli sanitari in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità Prevenzione e Controllo delle Infezioni, nei confronti del personale della Difesa contagiato dall'infezione di COVID-19, anche con attenzione allo stadio di «declino della malattia» e relativa «convalescenza», per consentire il rientro del personale medesimo senza rischi per lo stesso e l'ambiente ove opera;

    7) non disperdere la competenza e l'expertise maturata dal personale Sanitario arruolato per la gestione dell'emergenza del COVID-19 ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame e stabilendo che le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiscano titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in ogni caso, previa dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, con l'immissione nel bacino delle Forze di completamento volontarie per le esigenze operative dell'Esercito Italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

    8) incrementare le assunzioni del personale Sanitario militare, di cui al richiamato articolo 7, prevedendo nuovi reclutamenti in favore di tutte le Forze armate, oltre a quelle per l'Esercito italiano già previste;

    9) concorrere al supporto e al sostegno delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2, prevedendo modalità di impiego del personale del Corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.);

    10) prevedere, laddove nelle attività di controllo delle misure di contenimento sociale siano impiegati allievi degli istituti di formazione militare, un riconoscimento compatibile con il particolare stato giuridico di tale personale;

    11) impiegare, nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari militari e in generale contrasto alla crisi sanitaria, anche le strutture in corso di dismissione ovvero – dove consentito – già dismesse nel Lazio e in altre regioni dell'Italia, che per le loro caratteristiche logistiche o infrastrutturali possono essere adeguate agli scopi;

    12) valutare l'opportunità di prevedere nei successivi provvedimenti, qualora verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di nuovo personale, di estendere la ferma del personale militare volontario sino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463, approvato dal Senato);

   preso atto che nel provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato, sono confluite, con modificazioni, talune disposizioni inizialmente introdotte dai decreti-legge n. 9, n. 11 e n. 14 del 2020, contestualmente abrogati;

   preso atto altresì che il provvedimento – nel quadro delle misure adottate per far fronte all'emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19 – consegue alla richiesta di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, avanzata dal Governo in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e approvata con risoluzione 6-00103 alla Camera e 6-00102 al Senato, che consente per il triennio 2020-2022, un maggior saldo netto da finanziare per 24,8 miliardi, un aumento del fabbisogno di 18,8 e un incremento di quasi 20 miliardi dell'indebitamento netto;

   evidenziato che tali risorse contribuiscono alla realizzazione di interventi volti al finanziamento e al potenziamento della capacità del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; al sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del reddito e del lavoro; al sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia; alla sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e altri adempimenti fiscali; alla introduzione di incentivi fiscali, nonché al sostegno delle amministrazioni pubbliche e private;

   richiamate, in particolare, le disposizioni volte a confermare ed estendere a tutto il territorio nazionale le numerose misure agevolative di carattere fiscale introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n.9 del 2020, con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento (articolo 68) e alla sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi (articolo 61);

   ricordato che il decreto-legge in esame reca numerosi ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo, quali la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per taluni titolari di partita Iva (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore di lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), sul canone di locazione di negozi e botteghe (articolo 65), per gli investimenti pubblicitari e per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66) volte a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, nonché in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti;

   evidenziato inoltre che il decreto-legge, sempre al fine di offrire tutela ai contribuenti, provvede ad anticipare l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, e sospende fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67); si consente inoltre, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (articolo 55). È altresì differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari-corrispettivo da parte dei comuni (articolo 107);

   rammentato che ulteriori misure di proroga sono previste con riferimento al settore dei giochi, riguardanti, tra l'altro, i termini per il versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio su alcune tipologie di apparecchi e per la concessione della raccolta del Bingo, per l'indizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una gara per una serie di concessioni, per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69);

   ricordato, sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, che il decreto-legge potenzia l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (articolo 26) ed estende i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato (articolo 54), sospendendo inoltre le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (articolo 54-quater);

   sottolineato che numerosi interventi recati dal decreto-legge n. 18 del 2020 sono finalizzati al sostegno alle imprese e alla loro internazionalizzazione, tra i quali meritano di essere ricordati: i finanziamenti agevolati in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, (articolo 5); il rifinanziamento di 400 milioni di euro per il 2020 dei contratti di sviluppo (articolo 80); la concessione a titolo gratuito del Fondo di garanzia per le PMI a specifiche condizioni; la concessione alle PMI e alle micro imprese, fino al 30 settembre 2020, di una generale moratoria sui prestiti (articolo 56); la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese in difficoltà che non abbiano accesso al Fondo di garanzia PMI (articolo 57); la garanzia dello Stato in favore della SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico (articolo 53, comma 1); l'autorizzazione alla SACE Spa a rilasciare garanzie e coperture assicurative beneficianti della garanzia dello Stato in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti alla gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59); la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58); l'istituzione di un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, per il potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy (articolo 72, comma 1);

   visto, con riferimento al diritto societario, che il decreto-legge provvede a posticipare i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle s.p.a. e s.r.l. devono essere convocate e consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche permettendo, per le sole s.r.l., che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, e incentivando un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati; anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106);

   richiamate quindi le misure recate dal decreto-legge al fine di tutelare i risparmiatori, mediante modifica della disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (articolo 50), nonché consentendo ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono (articolo 51);

   evidenziato, infine, come il provvedimento in titolo intervenga sia al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo (articolo 52) che a protezione dei consumatori, prorogando di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza, nonché consentendo che i medesimi contratti possano essere sospesi sino al 31 luglio 2020, su richiesta dell'assicurato (articolo 125),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di ampliare la platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste dal decreto-legge in esame, anche estendendo l'arco temporale in cui può essere percepita l'indennità di cui all'articolo 38 del decreto stesso;

   b) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di destinare prioritariamente agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori la quota di compensi di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto-legge;

   c) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di stanziare risorse utili a coprire tutte le richieste d'indennità dei collaboratori sportivi aventi diritto pervenute alla società Sport e salute ai sensi dell'articolo 96 del decreto in esame per il mese di marzo 2020, nonché a prorogare tale sostegno economico anche per il mese di aprile 2020, prevedendo una progressività della misura in relazione alla tipologia della collaborazione e comprendendo nella platea degli aventi diritto anche arbitri, atleti e collaboratori sportivi di organismi, associazioni e società sportivi riconosciuti dal Comitato paralimpico italiano;

   d) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di prevedere – a favore degli istituti tecnici superiori (ITS) e delle istituzioni formative accreditate del Sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – il riconoscimento dell'anno formativo 2019-2020, in deroga alla normativa vigente sul numero di ore previsto per i percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché l'opportunità di destinare risorse aggiuntive all'innovazione tecnologica digitale e alla didattica a distanza;

   e) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di istituire misure di sostegno, anche fiscali, a favore dei settori della cultura non ancora compresi tra i beneficiari degli interventi contenuti nel decreto-legge, con particolare riguardo al comparto della lettura, anche attraverso la rimodulazione degli impegni assunti dalle amministrazioni locali nel settore della cultura;

   f) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di estendere la validità dei voucher di cui all'articolo 88, così da permettere la miglior riprogrammazione possibile del calendario 2020 di spettacoli e concerti ed evitare affollamento di date per il pubblico;

   g) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di comprendere tra i beneficiari delle misure di sostegno previste dal decreto-legge anche i giornalisti contrattualizzati di cui agli articoli 2, 12 e 36 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti aventi redditi contenuti.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 18/2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;

   richiamato l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, che proroga il termine di scadenza di alcune deleghe legislative in materia ambientale i cui schemi di decreto sono già all'attenzione della Commissione;

   segnalate le norme che potenziano le funzioni della Protezione civile, sia in termini operativi per consentire le requisizioni (articolo 6) sia per rafforzarne gli strumenti finanziari tramite erogazioni liberali (articolo 99);

   preso atto delle proroghe di alcune scadenze riguardanti la gestione dei rifiuti, operate dall'articolo 113 e della deroga alla disciplina vigente riguardante il deposito temporaneo di rifiuti (contenuta nel cosiddetto Codice dell'ambiente);

   evidenziate la modifica al codice dei contratti pubblici effettuata dall'articolo 91 e – più in generale – le numerose disposizioni volte a precisare o derogare la portata applicativa del codice medesimo (articolo 5-bis, articolo 72, articolo 75, articolo 86, articolo 86-bis, articolo 87-bis, articolo 99);

   ricordato che l'articolo 125-bis proroga i termini per l'emanazione della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, recentemente definite dal decreto-legge n. 135 del 2018 (legge n. 12 del 2019),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto che l'articolo 17-bis interviene in materia di disciplina del trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e che l'articolo 76 autorizza la Presidenza del Consiglio, o il Ministro delegato, ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2020, di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi della malattia COVID-19;

   rilevata l'opportunità di utilizzare soluzioni tecnologiche data driven per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, quali l'introduzione di un'applicazione di contact tracing, come emerso dal ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 2020;

   considerato che l'articolo 82 prevede che, fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi;

   sottolineato che l'articolo 92 reca disposizioni per il sostegno del settore portuale;

   rilevato che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione, fino al 31 ottobre 2020, alla circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada o a visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del codice o che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) risulta necessario disciplinare a livello di normativa primaria un'applicazione di contact tracing volta a prevenire la diffusione del contagio, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e anonimizzazione dei dati, con un intervento a livello nazionale che eviti autonome iniziative a carattere territoriale; in tale ottica, devono essere garantiti la gestione esclusivamente pubblica del sistema integrato di contact tracing, il carattere volontario dell'adesione allo stesso, la custodia dei dati esclusivamente sull'apparecchio, la tempestiva cancellazione dei dati, nonché un'efficacia limitata al tempo strettamente necessario per il superamento dell'emergenza;

   b) all'articolo 82, risulta necessario introdurre misure di semplificazione nei procedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, anche con riferimento all'introduzione dell'autocertificazione nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione a livello locale per la realizzazione delle reti;

   c) all'articolo 92, si valuti l'opportunità di rimodulare la disciplina dei canoni concessori portuali, data l'inaspettata impossibilità di utilizzo del bene medesimo, in particolare per alcuni settori tra cui quello del trasporto di passeggeri;

   d) al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che ad ottobre vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il blocco totale dei centri di revisione fino a tale data, si valuti l'opportunità di rivedere le date relative alle operazioni di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada, (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per omologazione-modifiche caratteristiche costruttive-revisioni), anche prevedendo l'affidamento del servizio ad officine private autorizzate;

   e) si valuti l'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto merci, che rappresenta attualmente uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso;

   f) al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, messo fortemente in crisi dalle necessarie misure di distanziamento sociale, si valuti l'istituzione di una cabina di regia nazionale che coinvolga le amministrazioni locali, le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni rapide per la ripartenza del settore, tutelare la salute dei lavoratori assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini. Si valuti pertanto di accelerare la stesura e pubblicazione dei necessari decreti attuativi del Piano strategico della mobilità sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi con riconversione ad idrogeno ed elettrico;

   g) si valuti l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore delle autoscuole, profondamente colpito dalla crisi economica in atto;

   h) si valuti l'opportunità di predisporre adeguati presidi di sanità marittima nei porti al fine di fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza nei porti stessi.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 18/2020: misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato),

   preso atto con favore del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento a tutela delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica ed auspicato che nell'immediato futuro possano essere rafforzate e implementate le misure a sostegno dei settori produttivi più colpiti dalla crisi innescata dalla citata emergenza epidemiologica da COVID-19,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2463 Governo, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato;

   preso atto che il provvedimento è finalizzato a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro;

   considerate le misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, tra le quali risultano riconducibili alle competenze della Commissione, in particolare, l'incremento della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 (articolo 1), nonché le autorizzazioni all'assunzione di ulteriore personale da parte del Ministero della salute (articolo 2), delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (articoli da 2-bis a 2-quater), dell'INAIL (articoli 10 e 43) e dell'Istituto superiore di sanità (articolo 11);

   apprezzata l'introduzione di specifiche misure a sostegno del lavoro, tra le quali si segnalano le norme che prevedono la concessione di ammortizzatori sociali, secondo procedure semplificate e in deroga alla normativa vigente (articoli da 19 a 22);

   considerata la previsione di un congedo per i figli fino a dodici anni con la corresponsione di una specifica indennità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS e per genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS (articolo 23), nonché per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (articolo 25);

   rilevato che gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 38 dispongono l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

   considerata, all'articolo 46, la preclusione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto;

   preso atto, all'articolo 79, comma 6, delle disposizioni riguardanti il personale dell'Alitalia, con particolare riferimento alle procedure applicabili alla concessione di ammortizzatori sociali e alla cessazione del rapporto di lavoro, propedeutiche al passaggio alle dipendenze del cessionario;

   considerato che, sulla base dell'articolo 87, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica;

   osservato che l'articolo 94 introduce disposizioni finalizzate alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende del settore aereo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

   evidenziate le numerose misure concernenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche a seguito della trasposizione, nel provvedimento in oggetto, delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 14 del 2020, che viene conseguentemente abrogato;

   espresso, in generale, apprezzamento per tali misure, volte a porre il sistema sanitario nelle migliori condizioni per affrontare adeguatamente l'emergenza del COVID-19, sia in termini strutturali che organizzativi e di personale;

   evidenziate, tra le altre, le disposizioni concernenti l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, la possibilità di assumere specializzandi, l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, gli incentivi per la produzione di dispositivi medici, le semplificazioni per l'acquisto di mascherine e dispositivi, l'istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; l'incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale per il 2020 e di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali, sempre per il 2020;

   espressa condivisione per le misure di carattere sociale, introdotte al fine di sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, che subiscono le maggiori ripercussioni a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;

   rilevate, in quest'ambito, le misure volte a dare assistenza agli alunni con disabilità e ad erogare prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, oltre all'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili, ai bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e alle risorse impegnate per le case rifugio pubbliche e private, al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza;

   auspicato che nei prossimi provvedimenti che saranno adottati in relazione all'emergenza COVID-19 siano rafforzate le misure di finanziamento per gli enti locali atti a garantire tutti gli interventi necessari in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti, dei minori e delle persone senza fissa dimora e dei servizi socio-assistenziali;

   considerata l'opportunità di apportare al testo del provvedimento in oggetto alcune modifiche e integrazioni quali: all'articolo 2-quinquies, comma 2, introdurre un riferimento alle regioni e agli altri enti preposti quali soggetti incaricati della formazione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale; all'articolo 14, includere gli operatori socio-sanitari, al momento esclusi dal novero dei soggetti nei confronti dei quali non si applica la misura della sorveglianza sanitaria; all'articolo 22-bis, inserire le professioni sanitarie, che risultano escluse dal Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, al fine di evitare ingiustificate esclusioni di talune categorie in relazione al beneficio del bonus baby-sitting; all'articolo 26, comma 2, estendere la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal lavoro viene equiparata a ricovero ospedaliero; al medesimo comma dell'articolo 26, semplificare la procedura delineata per l'accertamento della condizione di disabilità, che potrebbe, ad esempio, essere comprovata sulla base dell'esenzione dal pagamento del ticket; all'articolo 48, disporre una proroga di ulteriori tre mesi dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili (quali i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a domicilio); sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, causata dall'emergenza COVID-19; inserire, inoltre, una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica; introdurre, altresì, una disposizione volta ad assicurare sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell'emergenza epidemiologica in atto e alle persone in condizione di fragilità; inserire disposizioni finalizzate a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad operatori sanitari e socio-sanitari, anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus; prevedere l'anticipazione dell'erogazione del 5 per mille relativo all'anno 2018 in favore degli enti del Terzo settore, entro l'estate 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) all'articolo 2-quinquies, comma 2, ultimo capoverso, esplicitare il riferimento, oltre che alle università, alle regioni e agli altri enti preposti, quali soggetti incaricati della formazione dei medici iscritti al corso di formazione in medicina generale;

    b) all'articolo 14, inserire gli operatori socio-sanitari tra le categorie alle quali non si applica la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

    c) all'articolo 22-bis, inserire le restanti professioni sanitarie, oltre ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, tra i destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19;

    d) all'articolo 25, comma 3, introdurre il riferimento alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, per l'individuazione delle professioni sanitarie (articoli 4 e da 6 a 9) e socio-sanitarie (articolo 5), in relazione alla possibilità di fruire del bonus baby-sitting;

    e) all'articolo 26, comma 2, estendere, oltre il 30 aprile 2020, la durata del periodo in cui, per persone con disabilità o immunodepresse, l'assenza dal servizio viene equiparata a ricovero ospedaliero;

    f) sempre all'articolo 26, comma 2, prevedere che la condizione di disabilità sia accertata attraverso procedure semplificate quale, ad esempio, l'accertamento basato sul presupposto dell'esenzione dal pagamento del ticket o del riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    g) all'articolo 48, disporre una proroga dei piani terapeutici in atto, in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile 2020, in particolare di quelli che prevedono la fornitura e la consegna di prodotti monouso o di consumo, in quadri clinici e in situazioni sanitarie facilmente evidenziabili;

    h) sempre all'articolo 48, prevedere che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non si tiene conto delle assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o presso centri diurni, derivante dall'emergenza per COVID-19;

    i) introdurre una disposizione che riconosca alle regioni la possibilità di costituire le reti interregionali dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;

    l) introdurre, altresì, una disposizione che preveda misure volte ad assicurare adeguato sostegno psicologico al personale sanitario e socio-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, nonché alle persone con fragilità, anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006;

    m) introdurre, inoltre, una disposizione finalizzata a promuovere campagne vaccinali contro l'influenza e lo pneumococco, rivolte soprattutto ad operatori sanitari e socio-sanitari, anziani, bambini e a tutti coloro che possono essere veicolo di trasmissione, in prossimità della stagione autunnale, anche al fine di evitare il diffondersi di fattori confondenti per l'individuazione del coronavirus;

    n) introdurre, infine, una norma volta ad anticipare l'erogazione del 5 per mille relativo all'anno 2018 in favore degli enti del Terzo settore, entro l'estate 2020.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria in corso, determinata dalla diffusione del virus Covid-19, richiede una risposta immediata e incisiva;

    il complesso delle misure adottate dall'Esecutivo risponde a tre obiettivi prioritari, quali proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro;

    occorre mettere in atto tutti gli interventi necessari a frenare la crescita esponenziale del contagio ed evitare che la crisi epidemiologica in atto possa sortire effetti permanenti sul sistema economico del Paese, sia in termini di riduzione del prodotto interno lordo che di dispersione del capitale umano;

    il provvedimento in esame mobilita ingenti risorse per fronteggiare l'emergenza, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia;

    sono altresì previsti interventi per affrontare l'impatto economico di tale emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese;

   rilevato che:

    il decreto-legge in discussione contiene rilevanti misure in favore dei lavoratori del comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la possibilità di concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga (articolo 22), il riconoscimento di un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (articolo 28) e degli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30) nonché la proroga, dal 31 marzo 2020 al 1o giugno 2020, del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019 (articolo 32);

    viene, inoltre, istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, tra i quali agronomi, agrotecnici e periti agrari, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44);

   considerato che:

    al fine di sostenere il comparto agroalimentare, è prevista l'istituzione di un Fondo di promozione integrata, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti (articolo 72);

   evidenziato che:

    all'articolo 78, è prevista un'articolata serie di misure in favore del comparto agricolo e della pesca, tra le quali, specificamente, la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi della politica agricola comune (PAC) (commi 1, 1-bis e 1-ter); la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 100 milioni di euro, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 2); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (comma 2-quinquies); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (comma 3);

    l'articolo in esame prevede, inoltre, la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC (commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies);

    vengono altresì introdotte rilevanti modifiche al codice antimafia, prevedendosi che la documentazione antimafia sia acquisita, in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli, solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro (comma 2-undecies). Tale documentazione non è richiesta, invece, per l'erogazione di aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (comma 3-quinquies);

    al medesimo articolo, è disposta la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie (commi 3-sexies e septies);

    tra le misure introdotte figurano, infine, l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi della PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (comma 1, 1-bis e 1-ter); la possibilità di costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (commi 2-duodecies e 2-quaterdecies); la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies); la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (comma 4-sexies); l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (comma 4-octies); l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 4-novies);

   considerato che:

    l'articolo 105, reca ulteriori misure in favore del comparto agricolo, prevedendo, con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligo morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (comma 1);

    si consente, inoltre al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (comma 1-bis);

   valutato favorevolmente il complessivo impianto del provvedimento in discussione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    a) estendere l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 28 anche ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari;

    b) modificare l'articolo 78, comma 1, relativo all'anticipo dei contributi della PAC, specificando che la data entro la quale vanno trasmesse le relative richieste, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea, sia quella del 15 maggio 2020;

    c) destinare alle regioni una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 78, comma 2, vincolando la stessa al sostegno del settore della pesca nelle acque interne;

    d) relativamente alle imprese che operano nel settore della pesca, prevedere misure di semplificazione del procedimento di accesso alle risorse di cui al predetto Fondo, al fine di accelerare i tempi di erogazione delle stesse;

    e) modificare il comma 2-quinquiesdecies dell'articolo 78, estendendo le misure previste in favore delle imprese del settore florovivaistico a quelle che operano nei settori della manutenzione del verde e della silvicoltura;

    f) riconsiderare la disposizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 78, che autorizza l'utilizzo in deroga da parte delle regioni e delle province delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento, al fine di scongiurare problematiche di carattere ambientale;

    g) prevedere specifiche misure in favore delle imprese che operano nel settore dell'agriturismo, ittiturismo, ippoturismo, equitazione e nel comparto zootecnico degli equidi in generale, fortemente penalizzati dall'emergenza epidemiologica in corso;

    h) introdurre misure dirette a garantire le necessarie forme di ristoro e liquidità per le imprese dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, in grande sofferenza anche a causa dell'azzeramento della domanda di prodotto fresco proveniente dal circuito cosiddetto HORECA;

    i) specificare, all'articolo 105, che l'attività agricola svolta in forma amatoriale, con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare, rientri tra le ipotesi di necessità, assoluta urgenza o comprovate esigenze lavorative, che consentano lo spostamento scadenzato nello stesso o in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovino il proprietario, conduttore o detentore dei terreni;

    l) introdurre disposizioni volte a prevedere la verifica del fabbisogno di manodopera nei comparti agricolo ed agroalimentare sull'intero territorio nazionale, prevedendo trasparenti sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (C. 2463);

   considerato che il decreto-legge reca ulteriori significative misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, al fine di proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare l'occupazione e che esso si inserisce in un contesto complesso e in costante evoluzione, caratterizzato dai provvedimenti governativi via via adottati per fronteggiare l'emergenza e da quelli allo studio per programmare una graduale ripresa delle attività ordinarie e per assicurare ulteriori sostegni al sistema produttivo e al mondo del lavoro, in coerenza con le determinazioni che sono state adottate ovvero sono in corso di adozione da parte delle istituzioni dell'Unione europea;

   preso atto che nelle ultime settimane si sono succedute varie iniziative delle istituzioni europee per delineare una risposta comune alla pandemia al fine di rafforzare i sistemi sanitari e controbilanciare gli effetti socioeconomici da essa derivanti e rilevato, in particolare, che:

    la Commissione europea ha adottato due diversi pacchetti di misure per fronteggiare l'emergenza, il primo dei quali risalente al 13 marzo 2020 e illustrato nella comunicazione «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» (COM(2020) 112), comprendente misure già approvate definitivamente, tra cui il regolamento (UE) 2020/460, che consente agli Stati membri l'accesso a 37 miliardi di euro di fondi di coesione per investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, nonché il regolamento (UE) 2020/461, che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE alle emergenze di sanità pubblica rendendo disponibile per il 2020 un importo massimo di 800 milioni di euro;

    un secondo articolato pacchetto di proposte, adottato il 2 aprile scorso e illustrato nella comunicazione COM(2020) 143, comprende una serie di misure in corso di esame presso le istituzioni europee, tra cui la proposta di regolamento COM(2020)138 volta a rendere i fondi strutturali e di investimento completamente flessibili in modo da convogliare tutte le risorse non ancora impegnate nel contrasto all'emergenza epidemiologica, consentendo, tra l'altro, il trasferimento di risorse tra i fondi, tra categorie di regioni e tra obiettivi strategici e il finanziamento europeo pari al 100 per cento, abolendo – in via del tutto eccezionale – la necessità di co-finanziamento nazionale; nel pacchetto di proposte del 2 aprile è inoltre compresa la proposta di regolamento COM(2020)139, istitutiva dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), che dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe finalizzate a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi;

    ulteriori misure proposte dalla Commissione europea riguardano l'utilizzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti, il sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a causa della pandemia, la riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri, nonché il potenziamento ulteriore del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU);

    per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso inoltre di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato: il 19 marzo 2020, la Commissione ha infatti adottato una comunicazione, recante un Quadro temporaneo (Temporary Framework) a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base al quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità; ulteriori iniziative adottate dalla Commissione rispettivamente il 3 e il 9 aprile sono volte a modificare il predetto Quadro temporaneo ampliando il ventaglio di misure in esso contenute ed estendendone ulteriormente la portata;

    il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la comunicazione COM(2020) 123, con cui ha invitato il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di «grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione», al fine di utilizzare tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19;

    il 23 marzo 2020, il Consiglio ECOFIN ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale; i Ministri delle finanze e la Commissione europea hanno altresì convenuto sull'opportunità di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle prossime tappe previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche;

    anche la Banca centrale europea (BCE) ha tempestivamente intrapreso misure straordinarie in risposta all'emergenza coronavirus attraverso l'adozione il 18 marzo 2020 del programma temporaneo Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque sino a che si riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19; tale nuovo programma si aggiunge al programma di acquisti in corso e alla ulteriore dotazione aggiuntiva di 120 miliardi deliberata il 12 marzo scorso;

    la Banca europea per gli investimenti ha adottato il 16 marzo un piano per attivare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per prestiti ponte, sospensioni dei debiti e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione; la BEI ha inoltre da ultimo approvato una proposta riguardante la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro, che consentirebbe di incrementare il proprio sostegno a favore delle imprese attraverso la mobilitazione di un importo fino a 200 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi a quelli già annunciati;

   considerato che nell'ultima riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile scorso è stato raggiunto un accordo su un insieme di strumenti da sottoporre al prossimo Consiglio europeo del 23 aprile, prevedendo la possibilità di attuare la proposta della BEI di creazione del citato fondo paneuropeo di garanzia e di istituire lo strumento SURE proposto della Commissione; in quella sede è stato inoltre proposto di istituire uno strumento di sostegno alla crisi pandemica generata dal Covid-19, basato sulle esistenti linee di credito precauzionali ECCL, attivabili dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), per sostenere il finanziamento diretto e indiretto delle spese di prevenzione e assistenza sanitaria legate all'emergenza nel limite del 2 per cento del PIL del rispettivo Stato membro alla fine del 2019; infine si è deciso di lavorare ai fini della creazione di un fondo (Recovery Fund), per preparare e sostenere la ripresa economica, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'Unione europea a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantendo la solidarietà dell'Unione europea con gli Stati membri più colpiti;

   rilevato, per quanto di competenza della XIV Commissione, che:

    l'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall'emergenza COVID-19, autorizzando a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, e che la Commissione europea ha approvato, il 22 marzo scorso, il regime di aiuti previsto dall'articolo in oggetto;

    l'articolo 13 è finalizzato a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, di tali qualifiche conseguite all'estero;

    gli articoli 15 e 16 consentono, fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio; la norma richiama l'articolo 5-bis, che ha trasfuso nel decreto-legge l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, che consente, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sul Covid-19, e previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, l'utilizzo anche di mascherine prive del marchio CE;

    l'articolo 17-bis – che riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 – recante una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria al fine di stabilire regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa, prevede che il trattamento dei dati sia comunque effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 concernente il trattamento di categorie particolari di dati;

    l'articolo 52 modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione; secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020; al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discrezionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea;

    l'articolo 56 esplicitamente considera l'epidemia da Covid-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, in relazione alle loro esposizioni debitorie, con eventuale garanzia pubblica mediante il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;

    l'articolo 57, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la possibilità di garanzia dello Stato rilasciata in favore della Cassa depositi e prestiti, fino a un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta dall'impresa, in conformità con la normativa di riferimento dell'Unione europea;

    l'articolo 75, che autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga al Codice dei contratti pubblici, prevede che i prodotti e i servizi siano scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrano esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale;

    l'articolo 78 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento l'anticipazione che può essere richiesta sull'importo dei pagamenti diretti agli agricoltori, disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC), e prevede la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca;

    l'articolo 79, analogamente all'articolo 56, nel considerare esplicitamente l'epidemia da Covid-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del TFUE, stabilisce misure a compensazione dei danni subiti in conseguenza diretta dell'epidemia dalle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, al fine di consentire la prosecuzione delle loro attività, subordinando l'efficacia di tali misure di aiuto all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo TFUE;

    il comma 1 dell'articolo 87-bis prevede l'aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro della Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni in linea con quanto prevede l'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2014/24/UE;

    il comma 4-ter dell'articolo 92 subordina all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE la sospensione di tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, e la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;

    l'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento l'anticipazione delle somme destinate agli interventi previsti dai Piani operativi e dai Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), al fine di fornire liquidità alle imprese beneficiarie degli interventi e per far avanzare la progettazione;

    l'articolo 102, che consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato, stabilisce al comma 5 che, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza;

    l'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza;

   rilevato che l'articolo 126, recante la copertura finanziaria, prevede l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 e che tale aumento del debito pubblico è in linea con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica adottate una tantum in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti; rilevato altresì che il comma 10 del citato articolo 126 stabilisce che le amministrazioni, nel rispetto della normativa europea, destinino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa con l'epidemia di Covid-19, tra cui investimenti temporanei nella liquidità delle PMI, investimenti in capitale umano, e spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su