FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2451

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MULÈ, GELMINI, CARFAGNA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, CANNATELLI, CARRARA, CASCIELLO, CASSINELLI, DALL'OSSO, D'ATTIS, FASANO, FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GREGORIO FONTANA, GIACHETTI, GIACOMETTO, LABRIOLA, LUCASELLI, MANDELLI, MARIN, MAZZETTI, NAPOLI, NITTI, NOVELLI, PALMIERI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SCOMA, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZENNARO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica

Presentata il 27 marzo 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato nel nostro Paese e in tutto il resto del mondo una crisi senza precedenti. Abbiamo vissuto giorni terribili nei quali per alcuni mesi troppe persone hanno perso la loro vita. Per molti, troppi giorni si sono susseguite notizie di numerosi contagi e di una comunità completamente atterrita da un virus invisibile, eppure talmente letale, che ha sconvolto le nostre vite. È stato un momento difficile che ci ha costretto non solo ad allontanarci dalle nostre famiglie, dai nostri affetti, ma addirittura a sospettare di mani amiche. Non avremmo mai pensato, di questi tempi, di poter guardare le immagini di file di autocarri dell'Esercito che trasportano i corpi di coloro che, pur lottando fino all'ultimo minuto, non ce l'hanno fatta. A queste immagini si somma il dolore delle famiglie che non hanno potuto salutare per l'ultima volta i loro congiunti.
  La guerra contro l'epidemia è stata combattuta, in primis, attraverso lo straordinario lavoro svolto dai medici, dagli infermieri e da tutti coloro che hanno messo in pericolo la propria vita per salvare e proteggere quella degli altri. Per tutti loro e per coloro che non ce l'hanno fatta, non possiamo e non dobbiamo perderne il ricordo. Per questo motivo, la presente proposta di legge è volta ad istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, giorno in cui Annalisa Malara, anestesista dell'ospedale di Codogno, ha individuato il «paziente uno» in Italia. In tale occasione, in tutti i luoghi pubblici e privati sarà osservato un minuto di silenzio al fine di onorare le vittime dell'epidemia di COVID-19 (articolo 1).
  In occasione della Giornata nazionale, tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato potranno decidere di donare l'importo corrispondente alla retribuzione di una o più ore della propria giornata di lavoro per il sostegno alla ricerca scientifica (articolo 2). Si tratterebbe di uno sforzo che ciascuno di noi può sostenere per una buona e giusta causa. La proposta di legge prevede altresì la possibilità di celebrare la Giornata nazionale attraverso manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione al fine di conservare, rinnovare e costruire la memoria degli eventi e delle vittime dell'epidemia di COVID-19 (articolo 3). Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, potranno promuovere e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia e all'impegno nazionale e internazionale per il suo contenimento e per l'assistenza alle persone colpite (articolo 4). In tale contesto è fondamentale che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nella Giornata nazionale, al fine di conservare e di rinnovare la memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus (articolo 5).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

  1. La Repubblica riconosce il 20 febbraio come «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus» al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell'epidemia di COVID-19, compresi coloro che hanno contratto il virus nell'esercizio della propria attività lavorativa.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio al fine di onorare le vittime dell'epidemia di COVID-19.

Art. 2.
(Sostegno alla ricerca scientifica
da parte dei lavoratori)

  1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 3.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

  1. Per celebrare la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite delle proprie risorse, può organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione al fine di conservare la memoria degli eventi e delle vittime dell'epidemia di COVID-19.

Art. 4.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale per il suo contenimento e per l'assistenza alle persone colpite.

Art. 5.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

  1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, al fine di conservare e di rinnovare la memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19.

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