FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAGI, DAVIDE AIELLO, BRESCIA, BRUNO BOSSIO, CASA, DEIANA, FICARA, GIARRIZZO, MASI, OLGIATI, PERANTONI, PINI, ANDREA ROMANO, SARLI, SERRITELLA, TERMINI, ELISA TRIPODI, VIANELLO, VIZZINI

Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità

Presentata il 19 dicembre 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La dichiarazione di incostituzionalità della cosiddetta «legge Fini-Giovanardi» (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 non ha risolto ma, anzi, ha reso ancora più urgente la revisione della legislazione sulle droghe e, specificamente, della disciplina di natura sanzionatoria e penale.
  Dai dati contenuti nel decimo Libro bianco sulle droghe del giugno 2019 emerge che, a quasi trent'anni dall'approvazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'impianto repressivo e sanzionatorio che ispira lo stesso testo unico non ha impedito l'aumento della circolazione di sostanze stupefacenti e continua a essere il principale veicolo di ingresso nel sistema della giustizia e nelle carceri. Il 29,87 per cento (14.118 su 47.258) degli ingressi in carcere nel 2018 è stato causato da imputazioni o da condanne sulla base dell'articolo 73 (detenzione a fini di spaccio) del citato testo unico. Dei quasi 60.000 detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2018, ben 14.579 lo erano solo a causa dell'applicazione dell'articolo 73 del testo unico (sostanzialmente per detenzione a fini di spaccio), altri 5.488 lo erano per l'applicazione dell'articolo 73 in associazione con l'articolo 74 dello stesso testo unico (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) e solo 940 lo erano esclusivamente per l'applicazione dell'articolo 74. Inoltre, 16.669 dei 59.655 detenuti al 31 dicembre 2018 sono stati ritenuti tossicodipendenti, pari al 27,94 per cento del totale: una percentuale che ha superato quella massima raggiunta dopo l'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi (27,57 per cento nel 2007), percentuali successivamente ridotte grazie a interventi legislativi correttivi. Preoccupa, poi, l'ulteriore aumento degli ingressi in carcere di tossicodipendenti, che ha toccato il record del 35,53 per cento.
  La presente proposta di legge riduce complessivamente le pene, riportando il trattamento sanzionatorio in materia in un alveo di proporzionalità dell'offesa, più in linea con i princìpi costituzionali.
  Nel dettaglio, quanto ai fatti di lieve entità, la proposta di legge, all'articolo 1, accentua il carattere di autonomia della fattispecie penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 73-bis del citato testo unico; differenzia, inoltre, il regime sanzionatorio in funzione della diversa natura della sostanza, al fine di graduare il trattamento punitivo in relazione alla gravità delle condotte.
  Per quanto concerne la coltivazione della cannabis, il comma 4 dell'articolo 73-bis prevede che non è punibile ai sensi dello stesso articolo 73-bis e degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico chi, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate a un uso esclusivamente personale.
  L'articolo 2 della proposta di legge interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale, che esclude l'arresto obbligatorio in flagranza per alcune fattispecie di lieve entità, sostituendo il riferimento al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico con quello all'articolo 73-bis introdotto dalla stessa proposta di legge.
  La proposta di legge è presentata dai deputati dell'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis costituito anche nella corrente legislatura per promuovere una riforma radicale della normativa sulle sostanze stupefacenti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 5, 5-bis e 5-ter sono abrogati;

   b) al comma 7-bis, le parole: «, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.

  2. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

   «Art. 73-bis. – (Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a euro 10.000 nei casi di cui ai citati commi 1, 2 e 3 e con le pene della reclusione da un mese a un anno e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al citato comma 4.
   2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
   3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
   4. Non è punibile ai sensi del presente articolo e degli articoli 73, 74 e 75 chi, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate a un uso esclusivamente personale».

Art. 2.

  1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.

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