FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FIORAMONTI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e dal ministro per la pubblica amministrazione
(DADONE)

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Presentato il 30 ottobre 2019

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  Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è costituito da dieci articoli che si illustrano di seguito.

  Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria). – L'articolo dà attuazione all'intesa sottoscritta il 24 aprile 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca», con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 2, rubricato «Stabilità nel rapporto di lavoro».
  L'intervento presenta caratteri di straordinaria necessità e urgenza, in quanto pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali. Tale carenza risulta ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cosiddette «pensioni quota 100» e obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Allo stesso tempo, l'intervento sovviene alla carenza di personale docente abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, la quale comporta:

   nel caso delle scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti;

   nel caso delle scuole paritarie, l'impossibilità, per i soggetti gestori, di rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 62 del 2000, che prevede l'obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere e di mantenere il requisito della parità scolastica.

  Per rispondere a entrambe le esigenze, l'articolo 1 prevede una procedura straordinaria di concorso per immettere nei ruoli del personale docente 24.000 unità provenienti dal precariato scolastico statale, nonché la possibilità, per coloro che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dalle prove concorsuali, di conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni previste dalla norma.
  La procedura concorsuale straordinaria, da bandire contestualmente all'avvio del concorso ordinario, attinge al contingente dei posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria che la legislazione vigente destina alle graduatorie ad esaurimento (GAE). È salvaguardato il contingente dei posti destinati al concorso ordinario e all'accesso dall'esterno nei ruoli della scuola e sono garantiti coloro che risultano utilmente inseriti nelle graduatorie di procedure concorsuali già svolte.
  Attualmente, infatti, i posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria sono così ripartiti ai fini delle immissioni in ruolo, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

   ai sensi del comma 1, sino ad esaurimento, il 50 per cento dei posti è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   ai sensi del comma 2, il restante 50 per cento è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

    a) graduatorie del concorso per docenti bandito nel 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove ancora presenti;

    b) in subordine, secondo la misura indicata dalla lettera b) dello stesso comma 2, graduatorie del concorso bandito nel 2018, ove ancora presenti;

    c) in ulteriore subordine, graduatorie di concorsi ordinari da bandire ai sensi delle ordinarie procedure, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per le graduatorie di cui alle lettere a) e b).

  Nel caso in cui il 50 per cento dei posti destinati alle GAE non sia utilizzato, per esaurimento o incapienza delle stesse, il contingente è immesso in quello destinato ai concorsi, secondo l'ordine stabilito dal comma 2 dell'articolo 17, testé illustrato.
  L'articolo 1 del presente decreto-legge, senza alterare l'attuale disciplina del reclutamento di cui al citato articolo 17, stabilisce che, nel ripartire i posti tra le diverse classi di concorso e le diverse regioni, è destinato alla procedura straordinaria il 50 per cento dei posti che dovrebbero essere dedicati alle GAE, previo loro esaurimento e con la salvaguardia dei soggetti presenti nelle graduatorie del concorso per docenti del 2016 [articolo 17, comma 2, lettera a)] e del concorso per docenti del 2018 [articolo 17, comma 2, lettera b)], senza incidere, pertanto, sul contingente destinato al concorso ordinario.
  Più in dettaglio, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il concorso sia finalizzato alla definizione di una graduatoria, nel limite dei 24.000 posti assegnati, distinta, in ragione della disponibilità dei posti e con i limiti sopra ricordati, per regione, classe di concorso e tipo di posto (posto comune o posto di sostegno) nella scuola secondaria. Il secondo periodo attua l'ulteriore obiettivo della disposizione: definire un elenco di soggetti che, avendo superato le prove concorsuali senza collocarsi nel numero dei vincitori, possono comunque conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
  Il comma 3 chiarisce dove e per chi sarà bandita la procedura straordinaria: solo nelle regioni e per le classi di concorso e i tipi di posto per i quali si prevedono, nell'arco di un triennio, posti vacanti e disponibili nel contingente riservato alle GAE e specificato al comma 4. L'assunzione dei vincitori, da disporre nei prossimi tre anni scolastici, sarà soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie. Tuttavia viene garantito il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il predetto limite temporale qualora sia necessario per rispettare il contingente di assunzioni di cui al comma 4.
  Il comma 4 chiarisce in modo espresso quanto già riportato:

   i posti destinati alle immissioni in ruolo dalle graduatorie della procedura straordinaria non possono superare per ciascuna regione, classe di concorso o tipo di posto quelli annualmente destinati alle graduatorie del concorso ordinario;

   alle graduatorie della procedura straordinaria è annualmente destinato, nelle regioni, classi di concorso e tipologia di posto, il contingente di posti normalmente riservato alle GAE (al loro esaurimento), solo dopo aver assunto i soggetti presenti, per la medesima regione e classe di concorso, nelle graduatorie del concorso per docenti e dopo quelle di cui al comma 17.

  I commi 5 e 6 prevedono che costituisca requisito di partecipazione, sia ai fini della procedura di reclutamento sia ai fini abilitativi, l'aver maturato, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, un servizio pregresso di almeno tre anni, negli ultimi otto, presso le scuole secondarie statali. La procedura straordinaria, sebbene aperta anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in ruolo di chi abbia raggiunto tre anni di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla citata direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti.
  La qualificazione dell'anno scolastico di servizio avviene tramite rinvio all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, che parifica all'anno scolastico intero quello che ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
  Alla lettera b) del comma 5 si precisa che, per partecipare a una determinata procedura, il candidato deve aver prestato, nella classe o tipo di posto pertinente, almeno un anno di servizio specifico.
  Si affianca al servizio l'ulteriore requisito del possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso per cui il candidato partecipa, come definito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017:

   relativamente ai posti di docente, laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

   relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

  La partecipazione al concorso per i posti di sostegno è consentita solo a chi sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, per garantire la necessaria qualità, in sede di reclutamento, dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità.
  Il comma 7 consente la partecipazione, esclusivamente ai fini dell'accesso alla procedura per l'abilitazione all'insegnamento, ai soggetti che abbiano prestato tre anni di servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Tali soggetti devono comunque possedere, in aggiunta al servizio, gli ulteriori requisiti previsti dal comma 5.
  Il comma 8 prevede che ciascun soggetto possa partecipare in un'unica regione per il sostegno o per una sola classe di concorso e che la partecipazione alla procedura straordinaria non precluda la partecipazione al parallelo concorso ordinario.
  Il comma 9 prevede che la procedura straordinaria sia svolta per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. La graduatoria è costituita sommando il punteggio conseguito nella prova a quello riconosciuto per i titoli. L'immissione nei ruoli dei soli vincitori, subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie, comporta la sottoposizione a un periodo di formazione iniziale a cui segue una prova finale. Anche per la procedura di abilitazione per i soggetti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è prevista un'analoga prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. Coloro che nelle due prove conseguono il punteggio minimo di sette decimi, infatti, confluiscono, senza graduazione, in un elenco di soggetti che possono conseguire l'abilitazione.
  In relazione all'abilitazione all'insegnamento la procedura prevede tre categorie:

   i vincitori di concorso, immessi in ruolo, che la conseguono previo superamento del periodo di formazione iniziale;

   i vincitori di concorso, non immediatamente immessi in ruolo, che possono conseguire l'abilitazione, anche prima dell'immissione in ruolo, avendo ottenuto, nella prova, il punteggio minimo e quindi risultando inseriti nell'elenco;

   coloro che non sono vincitori ma hanno superato le prove concorsuali, che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione docente purché:

    siano titolari di un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione;

    conseguano, o abbiano conseguito, i crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2017;

    superino la prova orale di abilitazione.

  Il comma 10 fissa in sette decimi il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e rinvia, per il programma di esame, a quello relativo alla prova scritta del concorso ordinario per docenti bandito nel 2018.
  I termini e le modalità di presentazione delle domande, la composizione di un comitato tecnico-scientifico, i titoli valutabili e il relativo punteggio saranno disciplinati, ai sensi del comma 11, con un apposito bando da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il predetto bando individuerà altresì il contingente di posti da mettere a concorso, in base a quanto stabilito dal comma 4, nel limite dei 24.000 posti assegnati, la composizione delle commissioni di valutazione, i diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura e i contenuti del bando.
  Sarà, invece, un decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 a disciplinare il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari per i vincitori della procedura straordinaria, il percorso e le modalità della formazione iniziale e dell'abilitazione, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 13.
  Il percorso di formazione iniziale, previo superamento della prova, tiene luogo dell'anno di prova previsto dall'articolo 438 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come disposto dal comma 14, subordinatamente allo svolgimento del servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche, come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 107 del 2015. Il rinvio all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017 estende anche ai soggetti assunti a seguito di tale procedura il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di lavoro previsto per il reclutamento ordinario, rendendo omogenea la disciplina.
  In considerazione dell'avvio di un'apposita procedura riservata a coloro che hanno prestato tre anni di servizio, il comma 15 abroga le disposizioni previste all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017 che prevedevano, per i medesimi soggetti, una quota di riserva nel concorso ordinario e la possibilità di partecipazione anche senza i requisiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto.
  Si precisa, al comma 16, che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo all'impiego a tempo indeterminato, limitando la sua utilità all'inserimento in una fascia prioritaria delle graduatorie valide ai fini delle supplenze, oltre che ai fini dell'insegnamento e dell'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.
  Il comma 17 introduce misure per ridurre il rischio che nel prossimo anno scolastico possano rimanere scoperti posti di organico vacanti e disponibili. A tale fine, la norma prevede che, con specifico riferimento all'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni nelle quali le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, e le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria, prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui sono coperti, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni. Un decreto ministeriale successivo, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinerà le modalità attuative.
  Le medesime ragioni di urgenza evidenziate, derivanti dalla carenza di personale docente nella scuola secondaria, richiedono che le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, conservino la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 18).
  Il comma 19 stabilisce che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13, lettera a), è specificata al successivo articolo 9.

  Articolo 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche). – L'intervento legislativo proposto riveste carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto è inteso a rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l'incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale carenza, in molti casi, ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti ad eccezione di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.
  Il comma 1 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (al quale è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138), che dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso-concorso composto da un concorso di ammissione e da un corso di formazione dirigenziale.
  Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e in una prova orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritta e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore del 20 per cento rispetto al numero dei posti messi a concorso.
  Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e il tirocinio, i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.
  La predetta procedura è estremamente lunga e complessa, inidonea a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche, tanto che con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è stata già semplificata in sede di prima attuazione.
  Al fine di semplificare anche lo svolgimento dei futuri concorsi, si propongono alcune modificazioni al citato articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, volte a razionalizzare le procedure concorsuali, senza intaccare gli elementi qualitativi del percorso delineato dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, recuperandone i contenuti con appositi moduli di formazione in servizio. La norma proposta, infatti, prevede l'eliminazione del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica, sostituito da un concorso per titoli ed esami, il cui bando verrà predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  Il comma 2 prevede che la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sia finanziata attraverso una previsione di spesa pari a 180.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  I commi 3 e 4 recano disposizioni sulla dotazione di personale. La pianta organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, prevede 190 posizioni dirigenziali di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:

   supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;

   supporto, assistenza, consulenza e formazione in favore delle istituzioni scolastiche ed educative nonché delle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricoli, delle metodologie didattiche e della valutazione;

   accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, nonché disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;

   verifica dei requisiti per la parità scolastica;

   valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.

  Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinenti, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.
  L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici.
  Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino ai primi mesi del 2019 ne risultavano in servizio ulteriori 65, con contratti di lavoro a tempo determinato. Di questi contratti, 51 erano finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, mentre i restanti 14 rientravano nell'ordinario contingente a disposizione dell'amministrazione ai sensi del medesimo articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  La citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015 ha avuto termine nel 2018. I relativi contratti sono scaduti nei primi mesi del 2019 o stanno per scadere.
  Appare evidente la necessità di rifinanziare la predetta autorizzazione di spesa, affinché il numero dei dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da assicurare un minimo, irrinunciabile svolgimento delle attività di loro competenza, nelle more dello svolgimento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.
  Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà definitivamente da 115 a 64, rendendo impossibile la prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.
  Poiché non è ammissibile che funzioni ordinarie siano presidiate facendo strutturalmente ricorso a un così ampio numero di contratti di lavoro a tempo determinato, la norma prevede, altresì, che quello proposto sia l'ultimo rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.
  Infatti, il comma 3 prevede che, a decorrere dal mese di gennaio 2021, siano immessi in ruolo 59 dirigenti tecnici, a seguito di un apposito concorso pubblico per titoli ed esami.
  Il rifinanziamento comporta che rimanga ferma la deroga alle percentuali dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevista dal citato comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, fino al 31 dicembre 2020.
  Al comma 5, sempre per garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche, si incide sulle modalità di svolgimento della procedura prevista dai commi 5 e seguenti dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificati dalla legge n. 145 del 2018. Le norme sono preordinate ad attivare procedure per stabilizzare, nel comparto «Istruzione e ricerca», il personale proveniente dalle imprese di pulizia con determinati requisiti di servizio. Per assicurare la completa attuazione nei tempi definiti e considerato che per il profilo professionale del collaboratore scolastico è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e che la procedura in oggetto è una mera stabilizzazione del personale già impiegato nelle mansioni, si elimina la previsione di un colloquio. Si prevede, inoltre, che alla procedura di stabilizzazione non possa partecipare il personale escluso dall'elettorato politico attivo, né coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. L'esclusione dalla predetta procedura si applica anche ai soggetti condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e ai condannati per taluno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché agli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
  Il comma 6 prevede una misura urgente destinata a coprire il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso un numero rilevante di istituzioni scolastiche che ne sono attualmente prive. Al tempo stesso, la norma valorizza l'esperienza professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, pur essendo inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA. La disposizione, pertanto, consente di applicare anche al passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di DSGA la progressione di carriera prevista dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tuttavia la graduatoria della procedura selettiva sarà utilizzata solo in subordine a quella concorsuale.

  Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico). – L'articolo 3, al comma 1, prevede l'esclusione del personale amministrativo degli istituti scolastici ed educativi, nonché dei dirigenti scolastici, dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), concernente misure per il contrasto dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.
  La norma assume carattere di necessità e urgenza in quanto, da un lato, ove non si prevedesse l'esclusione descritta, la predetta disposizione si dovrebbe applicare già dall'anno scolastico in corso e, dall'altro lato, l'applicazione comporterebbe una serie di criticità di non poco rilievo.
  Infatti, gli edifici scolastici e convittuali sono frequentati anche da genitori e da studenti, ovviamente esclusi dai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, nonché dai sistemi di osservanza dell'orario di lavoro; anche i docenti e gli educatori sono esclusi dai predetti sistemi di verifica biometrica (ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge n. 56 del 2019) laddove, al contrario, i predetti sistemi sarebbero applicati ai dirigenti scolastici «esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso».
  Infine, la predetta disposizione si applicherebbe anche ai direttori dei servizi generali amministrativi, agli assistenti amministrativi e tecnici, ai collaboratori scolastici e all'altro personale ATA.
  In sostanza, dei circa 8,5 milioni di frequentatori giornalieri degli edifici scolastici e convittuali, solo 200.000 circa saranno interessati, in diversa maniera, dall'applicazione della citata legge, rimanendone invece esclusi 8,3 milioni.
  Ciò comporterebbe problemi soprattutto nel caso, non infrequente, di edifici scolastici che abbiano un solo punto di accesso. Infatti, non sempre sarà possibile organizzarsi in maniera da prevedere un varco con rilevazione biometrica insieme con un accesso libero per i soggetti esclusi dall'applicazione del predetto articolo 2 della legge n. 56 del 2019.
  Peraltro si rappresenta che spesso, anche negli edifici con più punti di accesso, ne viene utilizzato uno solo (fatte salve le vie di fuga protette da sistemi di allarme), giacché le scuole raramente dispongono di collaboratori scolastici in numero sufficiente a garantire l'obbligo di sorveglianza su più di un varco per edificio; inoltre, l'eventuale apertura di varchi non sorvegliati esporrebbe i dirigenti scolastici a conseguenze penali nel caso malaugurato che occorressero incidenti agli studenti vigilati.
  Il comma 2 dell'articolo 3 contiene una norma interpretativa dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 il quale, ai commi 2 e 3, relativi al trasporto degli alunni della scuola primaria, così dispone:

  «2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
  3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati».

  Il comune di Biandrate (Novara) ha ritenuto di formulare una richiesta di parere alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, in merito alle modalità attuative della predetta legge.
  In particolare, il comune ha chiesto alla Corte «se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio che verranno erogate dall'utenza dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo; e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 63/2017, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio».
  Con la deliberazione n. 46 del 2019, la predetta sezione della Corte dei conti, in sede consultiva, ha ritenuto che «il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio».
  Secondo l'interpretazione della Corte dei conti è dunque escluso che un ente locale possa ridurre la quota di partecipazione delle famiglie, ad esempio quelle meno abbienti, o addirittura azzerarla, nemmeno nel caso in cui l'equilibrio di bilancio sia in ogni caso soddisfatto.
  Tale interpretazione mette in difficoltà gli enti locali che avevano ritenuto di esonerare le famiglie meno abbienti dal pagamento di qualsiasi quota di partecipazione per l'accesso al servizio di trasporto scolastico.
  Ne deriva la straordinaria necessità e urgenza che il legislatore chiarisca la corretta interpretazione della norma, cioè che il comune può ridurre o anche azzerare la predetta quota, con delibera motivata, purché sia comunque garantito l'equilibrio di bilancio dell'ente.

  Articolo 4 (Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca). – Con questa norma si chiarisce che l'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296 del 2006 non si applica alle università statali e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Si estende, pertanto, a tali soggetti la disposizione, già in vigore per gli enti pubblici di ricerca (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016), che non obbliga gli enti al ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e di servizi destinati all'attività di ricerca.
  La disposizione ha il fine di garantire al settore universitario e dell'AFAM la necessaria competitività rispetto agli enti pubblici di ricerca, comprimendo i tempi e garantendo la scelta dei più idonei beni e servizi, funzionalmente destinati al progresso scientifico, anche in settori di grande sensibilità quale quello sanitario.

  Articolo 5 (Semplificazioni in materia universitaria). – L'articolo incide, ai commi 1 e 2, sulla durata attuale dell'abilitazione scientifica nazionale portandola da sei a nove anni, stabilendo che anche i titoli conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge abbiano la durata di nove anni, decorrenti dalla data del rilascio degli stessi.
  Tale previsione si rende necessaria e urgente in quanto consentirà agli aspiranti professori abilitati di prima e di seconda fascia di usufruire di un più lungo periodo di tempo nel corso del quale poter essere chiamati dalle università per stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, a fronte comunque del mantenimento, nell'arco temporale dei nove anni, dei requisiti fondamentali (con riferimento soprattutto allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e alla produzione di pubblicazioni) previsti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
  La norma, inoltre, assume carattere di urgenza nell'ottica di assicurare la validità dell'abilitazione scientifica nazionale per i candidati che, a decorrere dal 20 dicembre 2019, la vedrebbero scadere, consentendo anche di ridurre i costi legati a ogni nuova procedura abilitativa.
  Il comma 1 contiene, inoltre, una modifica necessaria e urgente all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010.
  Tale ultima disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2019, la procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo (che prevede che i ricercatori titolari di un contratto triennale a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e positivamente valutati, possano essere inquadrati nel ruolo di professore associato nella medesima università in cui hanno prestato servizio a tempo determinato) possa essere utilizzata anche per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in servizio, rispettivamente, come professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato nell'università, purché abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
  Pertanto, la norma d'urgenza proposta, che dispone la proroga di due anni del termine previsto dal suddetto articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (31 dicembre 2019), consentirà alle università di chiamare chi presta servizio presso le medesime università e di stipulare contratti di lavoro corrispondenti al ruolo per il quale è stata conseguita l'abilitazione, garantendo la continuità dell'attività didattica e di ricerca.

  Articolo 6 (Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca). – La norma d'urgenza proposta persegue l'obiettivo di contribuire al superamento del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca.
  Nello specifico, la disposizione incide sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, prevedendo che alla procedura di stabilizzazione di tale personale, al quale si applica la disciplina generale prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, possano partecipare anche i soggetti che abbiano conseguito, all'esito di procedure concorsuali, l'idoneità in relazione al medesimo profilo professionale.
  L'ulteriore modifica apportata al predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016 prevede che, ai fini del conteggio dei periodi di servizio prestati presso l'ente di ricerca che procede all'assunzione del personale, siano considerati anche quelli relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e agli assegni di ricerca.
  Le modifiche proposte consentono di coniugare in maniera armonica le finalità del citato decreto legislativo, di «valorizzazione delle professionalità acquisite» e di «superamento del precariato», per un verso, con le disposizioni previste dal legislatore per il superamento o l'esaurimento delle graduatorie esistenti (oggetto del recente intervento di proroga del dicembre 2018), laddove è stabilita la valorizzazione del requisito dell'idoneità in concorsi a tempo indeterminato; per altro verso, con le precedenti disposizioni dettate per il superamento del precariato storico, nella parte in cui è prevista, ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'idoneità nelle graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017, relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Se il requisito di partecipazione è integrato da condizioni diverse da quelle previste dal menzionato articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede alla stabilizzazione previo esperimento di idonee procedure selettive.

  Articolo 7 (Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92). – La disposizione, introducendo il comma 9-bis dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2019, è finalizzata a precisare quanto già previsto dalla legislazione vigente, cioè che alla predetta legge in materia di insegnamento trasversale dell'educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

  Articoli 8 e 9 (Disposizioni contabili e copertura finanziaria). – Le norme contengono disposizioni esclusivamente contabili e finanziarie specificate nella relazione tecnica.

  Articolo 10 (Entrata in vigore). – La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il presente intervento normativo scaturisce dalla necessità e urgenza di intervenire nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riferimento a specifici profili che richiedono specifiche e urgenti azioni normative.
  In sintesi, le disposizioni d'urgenza proposte derivano:

   1) dalla necessità di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, nonché di garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico e di assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche;

   2) dalla necessità di adeguare le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di prevedere disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

   3) dalla necessità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

   4) dalla necessità di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e di servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca, nonché per la semplificazione in materia universitaria.

  Nello specifico, il provvedimento in esame si propone di:

   1) garantire la continuità dell'insegnamento e l'innalzamento dei livelli qualitativi della classe docente e, allo stesso tempo, ridurre il ricorso al lavoro a tempo determinato.
   In tale ottica, le disposizioni in materia di reclutamento e di abilitazione del personale docente nella scuola secondaria prevedono una procedura straordinaria di concorso per 24.000 precari, nonché la possibilità, per coloro che non risulteranno vincitori e per coloro che provengono dall'istruzione paritaria, di conseguire l'abilitazione per l'insegnamento, purché conseguano anche 24 crediti formativi universitari e superino una prova orale.
   La norma d'urgenza prevede che tale procedura straordinaria si affianchi a quella ordinaria prevista dal decreto legislativo n. 59 del 2017 e che i soggetti interessati possano partecipare a entrambe anche per la medesima classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.
   Si prevedono, inoltre, sulla base della medesima ratio e della stessa finalità, una proroga della validità delle graduatorie del concorso per docenti del 2016 e la possibilità, per i vincitori e gli idonei del concorso del 2016, di inserirsi (in subordine rispetto alle graduatorie della regione scelta) nelle graduatorie di altre regioni.
   Un'ulteriore disposizione, relativa all'insegnamento dell'educazione civica previsto dalla recente legge n. 92 del 2019, è volta essenzialmente a chiarire quanto già previsto dalla predetta legge e cioè che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica deve essere assicurato ricorrendo esclusivamente al personale docente facente parte della dotazione organica esistente;

   2) garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche e rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l'incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   Tale carenza, in molti casi, ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti a esclusione di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.
   Si prevede, pertanto, lo svolgimento in tempi brevi di una procedura concorsuale per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici stabilendo contestualmente che, nelle more di tale procedura, debbano essere prorogati i posti di dirigente tecnico a tempo determinato previsti dalla legge n. 107 del 2015.
   In un'ottica di semplificazione e al fine anche di reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della predetta procedura e all'immissione in ruolo di tale personale, si dispone la sostituzione del corso-concorso, previsto attualmente per l'accesso alla dirigenza scolastica, con un concorso per titoli ed esami.
   L'ulteriore misura d'urgenza introdotta è finalizzata a garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche; in tale ottica, si provvede a coprire il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso un numero rilevante di istituzioni scolastiche che ne sono attualmente prive.
   La previsione normativa consente, al tempo stesso, di valorizzare l'esperienza professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, pur essendo inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA.
   La disposizione, pertanto, consente di applicare anche al passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di DSGA la progressione di carriera prevista dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   3) garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche, nonché migliorare il servizio di trasporto scolastico.
   In tale ottica, le disposizioni urgenti proposte in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico prevedono l'abolizione della rilevazione biometrica per il personale ATA e per i dirigenti scolastici.
   Si fornisce, inoltre, un'interpretazione autentica in merito a una disposizione normativa in materia di trasporto scolastico, la quale consentirà ai comuni di fornire gratuitamente il trasporto scolastico alle famiglie non abbienti.
   Si prorogano, infine, i termini per completare la procedura di internalizzazione dei lavoratori socialmente utili attualmente impiegati presso cooperative esterne;

   4) garantire ai settori universitario e dell'alta formazione artistica e musicale la necessaria competitività rispetto agli enti pubblici di ricerca, comprimendo i tempi per l'acquisto dei beni e dei servizi funzionalmente destinati al progresso scientifico, garantendo comunque la scelta di quelli più adatti alle esigenze dei predetti settori.
   In un'ottica di semplificazione, si prevede quindi l'esclusione dall'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per le università e per gli enti pubblici, con riguardo agli acquisti funzionalmente destinati alla ricerca;

   5) garantire una maggior efficienza ed efficacia nell'ambito universitario anche attraverso una semplificazione della procedura abilitativa degli aspiranti professori. A tale fine si prevede una maggiore durata dell'abilitazione scientifica nazionale, la quale viene portata da sei a nove anni; si stabilisce, inoltre, una proroga biennale delle disposizioni sul reclutamento universitario di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010;

   6) ridurre il precariato negli enti di ricerca e valorizzare le professionalità acquisite, prevedendo, tra l'altro, che le procedure di stabilizzazione degli enti pubblici di ricerca si applichino anche a chi abbia lavorato con forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Le disposizioni proposte sono coerenti con il programma di Governo, con riferimento, ad esempio, all'obiettivo generale di riduzione del precariato nel pubblico impiego e alle misure di stabilizzazione del personale pubblico e di valorizzazione delle professionalità acquisite (con riguardo soprattutto al personale degli enti di ricerca), introdotte di recente da disposizioni normative.
  Anche l'obiettivo di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche si pone in linea con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

   articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   legge 13 luglio 2015, n. 107;

   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   legge 3 maggio 1999, n. 124;

   regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

   testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

   legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

   legge 27 dicembre 1997, n. 449;

   decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

   decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

   legge 19 giugno 2019, n. 56;

   decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

   legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   legge 30 dicembre 2010, n. 240;

   decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

   legge 3 agosto 1998, n. 315.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Le disposizioni proposte incidono su norme di legge vigenti, novellando, in alcuni casi, il dettato normativo. Sono previste proroghe di termini fissati da disposizioni legislative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni. In particolare, risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e n), della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si introducono norme generali sull'istruzione e si interviene su materie afferenti all'ordinamento civile e all'organizzazione amministrativa dello Stato, nonché su materie che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  La norma in esame è compatibile e rispetta i princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuisce ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  La disposizione normativa non si pone in contrasto con la normativa europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Risulta pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231 con la quale la Commissione europea contesta la non conformità delle norme nazionali alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
  Tale procedura riguarda anche la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e il precariato negli enti di ricerca, settori nei quali si interviene con le norme d'urgenza proposte con il presente provvedimento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risulta che siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risulta che siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima o analoga materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il carattere specifico dell'intervento normativo non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  L'intervento normativo incide su disposizioni legislative vigenti determinando la loro abrogazione esplicita.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi e non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.
  Alcune disposizioni dell'atto normativo prevedono deroghe all'applicazione di norme di legge.
  Infine, il provvedimento contiene disposizioni che producono effetti di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non sussistono deleghe aperte a riguardo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Sono previsti i seguenti atti attuativi:

   decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenente il bando relativo alla procedura straordinaria di reclutamento e abilitazione del personale docente (articolo 1, comma 11);

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura regolamentare, per definire le modalità di acquisizione per i vincitori della procedura straordinaria, durante il periodo di formazione iniziale, dei crediti formativi universitari o accademici, le modalità di integrazione del periodo di formazione iniziale e di prova con una prova orale, nonché le modalità e i contenuti della prova orale di abilitazione all'insegnamento e la composizione della relativa commissione (articolo 1, comma 13);

   decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui è disciplinata l'attuazione della norma relativa all'immissione in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni (articolo 1, comma 17).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

  Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione
del personale docente nella scuola secondaria)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.
  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
  3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
  4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.
  5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

   a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

   c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
  7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.
  8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
  9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

   a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

   b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;

   c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

   d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

   e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

   f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);

   g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché:

    1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

    2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

    3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).

  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.
  11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

   a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

   b) la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d);

   c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);

   d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;

   e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;

   f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
  13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

   a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

   b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

   c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

  14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.
  16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   b) il secondo periodo è soppresso;

   c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;

   d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;

   e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

   f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».

  2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
  4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.
  5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»;

   b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.».

  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».
  2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

Articolo 5.
(Semplificazioni in materia universitaria)

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

   b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

  2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.
   4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Articolo 7.
(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

  1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

Articolo 8.
(Disposizioni contabili)

  1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.
  3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020».
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
  5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».

Articolo 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;

   b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

   d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 29 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Fioramonti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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