PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Capo II
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Capo III
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Capo IV
Articolo 10
Articolo 11
Capo V
Articolo 12
Articolo 13
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2214
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLO, APREA, BRESCIA, FRATOIANNI, FUSACCHIA, GADDA, LATINI, LATTANZIO, MAGI, MOLLICONE, PICCOLI NARDELLI, TOCCAFONDI
Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile
Presentata il 24 ottobre 2019
Onorevoli Colleghi! – Il patrimonio edilizio scolastico italiano è composto da 40.160 edifici attivi, di proprietà dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di cui oltre la metà – 22.000 – è stata costruita prima dell'anno 1970. Il 38 per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di collaudo statico, mentre il 53,8 per cento non ha quello di agibilità o di abitabilità. Secondo i dati elaborati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per Save the Children, sono circa 4 milioni e mezzo gli studenti tra i sei e i sedici anni che vivono in province rientranti totalmente o parzialmente nelle aree del territorio nazionale con una pericolosità sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2), nelle quali sono presenti 17.343 edifici scolastici, pari al 43 per cento del totale. Come denunciato da Cittadinanzattiva, nell'anno scolastico 2018/2019 si è avuto un record di crolli e di distacchi di intonaco, pari a 70 secondo quanto riportato dalla stampa locale, corrispondente ad un episodio ogni tre giorni, per un totale di oltre 270 episodi registrati dal 2013 a oggi. Secondo la citata organizzazione, l'insicurezza degli edifici ha provocato, a partire dal 2001, trentanove giovanissime vittime tra gli studenti. Tra loro, si ricordano i ventisette bambini della scuola elementare «Francesco Iovine» nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) che morirono il 31 ottobre 2002 a causa del terremoto che colpì la Puglia e il Molise e lo studente Vito Scafidi, morto il 22 novembre 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto del liceo «Darwin» di Rivoli (Torino).
Queste vite mancano innanzitutto alle famiglie, ma con loro si è perso anche un pezzo importante del futuro delle comunità. Sappiamo che la loro morte si poteva evitare e abbiamo il dovere di agire per impedire che episodi simili si ripetano, consapevoli che all'Aquila e ad Amatrice, come in altri eventi, sismici e no, i crolli sono avvenuti di notte o in giorni festivi ed è quindi solo una fortuita circostanza che le scuole fossero vuote.
Come emerge dalle analisi di Cittadinanzattiva e Save the Children – le cui richieste, contenute nel Manifesto presentato ad aprile 2019, vengono recepite da questa proposta di legge – nell'ordinamento vigente manca una normativa organica che definisca con chiarezza i diritti, gli obblighi, le responsabilità e le misure di supporto e garantisca una sicurezza completa a coloro che vivono la scuola quotidianamente: gli studenti, gli insegnanti, il personale non docente e le famiglie.
Nei capi da I a IV della presente proposta di legge si propone, quindi, di superare l'attuale frammentazione normativa, disciplinando in maniera sistematica la sicurezza nell'ambito scolastico partendo dal suo riconoscimento come vero e proprio diritto degli studenti, degli insegnanti, dei dirigenti e del personale non docente.
Nel capo V si introducono, invece, misure concernenti il supporto psico-sociale agli studenti vittime di eventi emergenziali di protezione civile nonché la concessione del gratuito patrocinio ai soggetti che abbiano subìto danni per causa dei medesimi eventi.
L'articolo 1 intende garantire la sicurezza nell'ambito scolastico quale diritto che trova fondamento nella Costituzione, nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, e nella legislazione nazionale a tutela dei minori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tale fine, è prevista una definizione di tale diritto che tiene conto del valore della scuola come luogo educativo. In particolare, la sicurezza nell'ambito scolastico è definita come l'insieme degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, di salubrità, di comfort, di assenza di barriere architettoniche e di complessiva accessibilità, nonché delle misure di prevenzione, di protezione e di soccorso, volti ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità personali, alla salute e al benessere psicofisico e il diritto all'educazione dei bambini e degli adolescenti.
L'articolo 2 riconosce agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale il diritto alla completa informazione sui dati rilevanti per la sicurezza degli edifici scolastici, a partire da quelli relativi alle condizioni degli stessi edifici. Di conseguenza, si prevede che siano resi accessibili e comprensibili i dati contenuti nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e negli altri atti e documenti rilevanti, tra cui rientrano il fascicolo del fabbricato, i risultati delle verifiche di vulnerabilità dell'edificio, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il piano di evacuazione, il piano di emergenza e il piano di protezione civile comunale. Si dispone, inoltre, che le istituzioni competenti redigono gli atti rilevanti in materia di sicurezza nell'ambito scolastico in una forma chiara e comprensibile, predisponendo versioni adeguate alle diverse età degli studenti.
Gli articoli 3, 4 e 5 attribuiscono un ruolo di garanzia ai dirigenti scolastici, agli enti proprietari degli edifici scolastici e al Governo, ciascuno nel proprio ambito di competenza, nell'esercizio del diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico. Conseguentemente, si individuano con chiarezza gli obblighi e le responsabilità dei soggetti istituzionali interessati, tenendo conto dei rispettivi ruoli e poteri, e superando in tale modo le ambiguità e le lacune normative esistenti, al fine di garantire un ruolo attivo e coordinato di tali soggetti per quanto concerne la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. In particolare, l'articolo 3 definisce i compiti del dirigente scolastico, tra cui quello di adottare provvedimenti urgenti in caso di rischio e di darne comunicazione per iscritto all'ente proprietario dell'edificio scolastico, nonché al prefetto e all'autorità giudiziaria, per l'eventuale adozione degli atti di competenza. L'articolo 4 individua le responsabilità degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, prevedendo in particolare il loro obbligo di attivarsi per garantire il diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico. Nello specifico, ai comuni, alle province e alle città metropolitane è attribuito il compito di adottare le iniziative necessarie al fine di accedere ai fondi per realizzare gli interventi strutturali e di manutenzione richiesti e di individuare, in caso di necessità, soluzioni alternative per garantire la continuità didattica. Tenuto conto della carenza di personale tecnico negli enti locali e delle altre difficoltà che tali enti si trovano ad affrontare per la realizzazione degli interventi, la disposizione prevede che i comuni, le province e le città metropolitane avviano tempestivamente le procedure necessarie a realizzare gli interventi stessi, tra le quali la richiesta di finanziamenti e la relativa progettazione. L'articolo 5, infine, prevede che, in caso di grave inosservanza dei propri obblighi da parte degli enti locali competenti o di oggettiva impossibilità ad adempiervi, il Governo eserciti i propri poteri, anche sostitutivi, con il compito di portare a termine le attività necessarie.
Con riferimento alla prevenzione e alla gestione delle emergenze, l'articolo 6 dispone che il comune garantisce la definizione di procedure di allertamento e di procedure per il trasferimento della popolazione scolastica di ogni ordine e grado dalle aree di raccolta previste dal piano di evacuazione degli stessi istituti scolastici alle aree di attesa previste dal piano di protezione civile comunale. La finalità della disposizione è quella di assicurare la coerenza tra i diversi piani e il loro coordinamento con gli scenari di rischio.
L'articolo 7 modifica la norma istitutiva dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al fine di inserire indicazioni specifiche in materia di accessibilità e di trasparenza delle informazioni.
La ratio dell'articolo 8 è quella di assicurare agli enti locali proprietari degli edifici scolastici il sostegno dello Stato a fronte delle responsabilità ad essi attribuite in materia di sicurezza nell'ambito scolastico. In particolare, si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una struttura di supporto tecnico e informativo permanente, dotata di personale tecnico in grado di fornire informazioni e consulenza agli enti locali proprietari e di affiancare questi ultimi, ove ne facciano richiesta, in tutte le fasi degli interventi da attuare, tra cui la richiesta di finanziamenti, la progettazione, la gestione degli aspetti finanziari e delle gare d'appalto, l'individuazione di immediate soluzioni alternative in caso di necessità di chiusura dell'istituto scolastico per lavori o per dismissione e il monitoraggio degli interventi realizzati.
L'articolo 9, per superare l'attuale frammentazione delle fonti di finanziamento disponibili presso diverse amministrazioni centrali e delle relative procedure di accesso, prevede una delega al Governo per la riorganizzazione del Fondo unico per la sicurezza scolastica, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati. Tra questi, l'obbligo di assicurare che nel Fondo confluiscano effettivamente tutte le linee di finanziamento destinate all'edilizia e alla sicurezza nell'ambito scolastico e di prevedere procedure che consentano agli enti locali proprietari di operare in un'ottica di piano di edilizia scolastica che comprenda in un unico percorso amministrativo e progettuale, sostenuto dal servizio di informazione e di supporto tecnico per l'edilizia scolastica istituito dall'articolo 8, tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli edifici, la loro sostituzione provvisoria, la costruzione di nuovi edifici e l'individuazione di misure alternative provvisorie per assicurare la continuità didattica. Inoltre, si prevede che nella definizione dei bilanci degli enti locali sia riconosciuta priorità agli interventi per la sicurezza nell'ambito scolastico, prevedendo altresì la possibilità per i medesimi enti di derogare a vincoli e a restrizioni di bilancio per il finanziamento di tali interventi.
L'articolo 10 riconosce il ruolo cruciale della scuola e della comunità educante nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza al fine di promuovere la resilienza della popolazione scolastica, del corpo docente e non docente, delle famiglie e dell'intera comunità. Per rendere la sicurezza un obiettivo condiviso e concretamente realizzabile, si prevede che la conoscenza e l'adozione di comportamenti consapevoli e di autoprotezione, riconosciuti come misure di prevenzione non strutturale dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fanno parte degli obiettivi formativi del primo e del secondo ciclo di istruzione. In particolare, la formazione sui rischi connessi al territorio di appartenenza, sulle relative misure di prevenzione e di autoprotezione, sui piani di emergenza e di evacuazione della scuola e sul piano di protezione civile comunale è considerata parte integrante del quadro di riferimento della progettazione curricolare. A tali fini si prevede la modifica, da parte del Governo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della normativa regolamentare vigente. Si dispone, inoltre, in aggiunta agli obblighi già previsti in materia di evacuazione in caso di incendio, che ciascun istituto scolastico dei primi due cicli di istruzione organizzi annualmente, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, un'esercitazione sulle misure di autoprotezione relative ai rischi specifici di ciascun territorio. Le esercitazioni sono effettuate attraverso modalità adeguate all'età degli studenti, tenendo conto dei casi maggiormente vulnerabili, dei soggetti con disabilità e delle diversità linguistiche, con l'opportuno coinvolgimento delle famiglie.
L'articolo 11 garantisce agli studenti, al personale docente e non docente, alle famiglie, ai dirigenti scolastici e all'intera comunità di riferimento il diritto di partecipare a tutte le attività connesse alla sicurezza nell'ambito scolastico, compresi i processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici a seguito di eventi calamitosi e di progettazione e costruzione di nuove scuole. A tal fine sono valorizzate e favorite tutte le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, secondo quanto stabilito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Affinché la partecipazione sia garantita concretamente, le istituzioni sono chiamate a individuare luoghi e momenti in cui realizzare i processi partecipativi al livello delle comunità locali, anche attraverso organismi già esistenti.
L'articolo 12 garantisce un sostegno psicologico, sociale o educativo agli studenti vittime di eventi emergenziali di protezione civile, prevedendo l'attivazione di una presa in carico integrata attraverso una sinergia tra i servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, da definire con apposito protocollo d'intesa. Il protocollo, tra l'altro, individua le caratteristiche dei percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate e promuove l'attivazione di sportelli informativi gratuiti dedicati alle famiglie e agli studenti colpiti, per fornire un orientamento ai servizi socio-sanitari, alle misure agevolative in loro sostegno e alle relative procedure, tenendo conto delle particolari esigenze dei soggetti. Il protocollo individua, inoltre, le modalità per assicurare la continuità degli interventi attivati anche in caso di trasferimento dello studente in un territorio diverso da quello in cui si è verificato l'evento emergenziale e dispone il coordinamento delle attività dei servizi pubblici con quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato. Agli studenti vittime di un evento emergenziale è inoltre garantita l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica per le prestazioni connesse al supporto medico e psico-sociale attivato in loro favore a seguito dell'evento stesso. Nel caso in cui l'evento emergenziale abbia interessato un istituto scolastico, si prevede che le amministrazioni centrali competenti si attivino a supporto delle scuole colpite per assicurare un sostegno psico-sociale al corpo docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, in raccordo con gli enti locali e le regioni interessati dall'evento e in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.
L'articolo 13 ha lo scopo di favorire l'accesso alla giustizia delle vittime di eventi emergenziali, prevedendo che le stesse siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno subìto.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge ha la finalità di garantire il diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico, definita ai sensi del comma 2, degli studenti, dei docenti, dei dirigenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché dalla legislazione in materia di diritti dei minori e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per sicurezza nell'ambito scolastico si intende l'insieme degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, di salubrità e di comfort, comprese l'assenza di barriere architettoniche e la complessiva accessibilità da parte degli studenti disabili degli edifici scolastici, nonché l'insieme delle misure di prevenzione, di protezione e di soccorso, volti ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico la tutela dei diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità personali, alla salute e al benessere psicofisico e il diritto all'educazione dei bambini e degli adolescenti.
3. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'ambito scolastico, la presente legge stabilisce gli obblighi e le responsabilità dei soggetti interessati, prevedendo misure di sostegno in favore degli enti proprietari degli edifici scolastici. Essa riconosce, altresì, alla scuola un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza nell'ambito scolastico, prevedendo la partecipazione degli studenti, delle famiglie, del personale docente e non docente e delle organizzazioni della società civile e del volontariato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano agli istituti pubblici di istruzione primaria e secondaria e agli istituti parificati.
5. Ferme restando le specifiche responsabilità previste a carico dei soggetti individuati dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto del diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico legittima i titolari di tale diritto ad agire in sede giudiziaria per la tutela dello stesso, anche attraverso la richiesta di misure cautelari urgenti e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili di cui al comma 2.
Art. 2.
(Diritto all'informazione)
1. Al fine di esercitare e di garantire il diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico, gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale non docente, i genitori degli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti stessi hanno diritto a essere informati in merito ai dati relativi a tale ambito, compresi quelli relativi alle condizioni degli edifici.
2. In particolare, è garantita l'accessibilità delle informazioni contenute nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e di quelle contenute in altri atti e documenti rilevanti in materia di sicurezza, tra i quali:
a) il fascicolo di fabbricato dell'istituto scolastico;
b) i risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica;
c) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) il piano di evacuazione;
e) il piano di emergenza;
f) il piano di protezione civile del comune.
3. Gli atti e i documenti rilevanti in materia di sicurezza, in base alla loro tipologia, devono essere redatti in forma chiara e comprensibile al fine di garantire il rispetto del diritto dei soggetti di cui al comma 1 alla partecipazione e all'informazione, e, in particolare, quello dei minori predisponendo versioni adeguate alle diverse età degli studenti.
4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico.
Capo II
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NELL'AMBITO SCOLASTICO
Art. 3.
(Compiti del dirigente scolastico)
1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. – (Compiti del dirigente delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza nell'ambito scolastico) – 1. Il dirigente scolastico garantisce l'esercizio del diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico, definita ai sensi della legislazione vigente, da parte degli studenti, dei docenti, dei dirigenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici. Gli obblighi che ne derivano integrano quelli posti a carico dello stesso dirigente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In caso di rischi per l'incolumità, per la salute o per il benessere psicofisico degli studenti, dei docenti o del personale non docente all'interno dell'edificio scolastico o comunque per cause riconducibili a tali rischi, il dirigente scolastico:
a) sentito il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o su suo impulso, adotta ogni misura urgente idonea a prevenire lo stato di pregiudizio che deriverebbe dai rischi, comprese, ove indispensabili a tale fine, la sospensione totale o parziale delle attività didattiche, l'evacuazione dell'edificio e l'inibizione dell'accesso ad esso, nonché l'individuazione, ove disponibili, di soluzioni alternative alla prosecuzione dell'attività scolastica all'interno dell'edificio;
b) informa tempestivamente in forma scritta l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, tra i quali i necessari interventi strutturali o di manutenzione, dandone altresì comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria.
3. Il dirigente scolastico che dispone la sospensione, anche parziale, delle attività didattiche, l'evacuazione dell'edificio e l'inibizione dell'accesso ad esso per i motivi di cui al comma 2, non è perseguibile per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale».
Art. 4.
(Responsabilità e obblighi degli enti locali proprietari)
1. L'ente locale proprietario dell'edificio scolastico ha la responsabilità di garantire il diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico; in particolare, esso deve effettuare un monitoraggio costante dell'edificio scolastico, realizzare gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza e adottare i provvedimenti urgenti per la tutela dell'incolumità e della salute in caso di pericoli gravi e immediati. Gli obblighi previsti dal presente articolo integrano quelli posti a carico dello stesso ente locale dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico ha i seguenti obblighi:
a) effettuare, con cadenza almeno annuale, un sopralluogo nell'edificio scolastico per verificare le condizioni di fruibilità dei locali didattici e no, compresi i locali tecnici, i tetti e i sottotetti, i cortili e le altre aree esterne di pertinenza, nonché per accertare l'avvenuta verifica di vulnerabilità sismica e valutare la documentazione disponibile relativa all'edificio; la relazione sugli esiti del sopralluogo è inviata al dirigente scolastico;
b) effettuare una valutazione della sicurezza qualora dal sopralluogo o dalle segnalazioni altrimenti ricevute ne emerga la necessità ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni;
c) sottoporre l'edificio scolastico a verifica di vulnerabilità sismica ove non effettuata in precedenza;
d) sottoporre l'edificio scolastico a verifica di agibilità e compilare la scheda concernente l'agibilità e il danno nell'emergenza sismica (scheda AeDES) in caso di eventi suscettibili di modificare la sicurezza antisismica dell'edificio; ripetere la verifica di vulnerabilità sismica qualora necessario dopo tale verifica;
e) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza almeno annuale, dati sugli edifici scolastici di cui è proprietario ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge.
3. Ai fini degli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 1, l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico ha i seguenti obblighi:
a) attivarsi in tempi idonei per garantire la sicurezza nell'ambito scolastico effettuando le verifiche necessarie a seguito del sopralluogo di cui al comma 2, lettera a);
b) attivarsi in tempi idonei qualora dal sopralluogo, dalla valutazione della sicurezza o dalla verifica di vulnerabilità sismica emerga la necessità di un intervento;
c) provvedere immediatamente a inibire, in modo parziale o totale, l'accesso all'edificio scolastico, previa comunicazione al prefetto, qualora dalle verifiche effettuate o da una segnalazione del dirigente scolastico o di un altro soggetto interessato emerga un pericolo grave e immediato per l'incolumità o per la salute dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
d) in caso di inutilizzabilità, parziale o totale, dell'edificio scolastico, attivarsi per individuare soluzioni alternative al fine di garantire la continuità didattica.
4. Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 si intendono soddisfatti qualora l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico abbia attivato tempestivamente le procedure e le misure per l'effettuazione degli interventi necessari, tra le quali rientrano il contatto con il servizio di cui all'articolo 8, la richiesta di finanziamenti o l'allocazione di risorse già disponibili.
Art. 5.
(Nomina di commissari straordinari
del Governo)
1. In caso di grave inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza nell'ambito scolastico posti a carico dell'ente locale proprietario dell'edificio scolastico o di una sua presunta impossibilità oggettiva di adempiere ad essi, il prefetto assegna allo stesso un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il prefetto informa il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della nomina, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro il termine di trenta giorni, di un commissario straordinario del Governo per la sicurezza nell'ambito scolastico presso l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico interessato, con il compito di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 4 della presente legge.
Art. 6.
(Raccordo tra i piani di emergenza e di evacuazione degli istituti scolastici e il piano di protezione civile comunale)
1. In qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle attività di pianificazione di protezione civile previste dall'articolo 12 del medesimo codice, il sindaco garantisce la definizione di procedure di allertamento in caso di emergenza e di procedure per il trasferimento della popolazione scolastica degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale dalle aree di raccolta previste dal piano di evacuazione degli stessi istituti alle aree di attesa previste dal piano di protezione civile comunale, garantendo la coerenza e il coordinamento di tali procedure con gli scenari di rischio e le strategie operative contenute nel citato piano comunale.
2. Nel definire le procedure di cui al comma 1, il sindaco si coordina con i dirigenti scolastici dei singoli istituti, anche mediante la stipulazione di protocolli con gli uffici scolastici regionali competenti che disciplinano le modalità di esecuzione delle stesse procedure.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il sindaco garantisce la partecipazione dei genitori, del personale docente e non docente, nonché degli studenti al processo di elaborazione della pianificazione di cui al presente articolo.
4. Le procedure di cui al presente articolo devono essere rese note alla popolazione in ottemperanza agli obblighi di informazione previsti nell'articolo 31, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 7.
(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)
1. L'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica) – 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e a consentire l'accesso degli interessati a informazioni complete, aggiornate, fruibili e chiare sullo stato degli edifici. L'anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia, le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale e gli strumenti per garantire l'accessibilità delle informazioni di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici».
Art. 8.
(Servizio di informazione e di supporto
tecnico per l'edilizia scolastica)
1. Al fine di fornire supporto agli enti locali proprietari degli edifici scolastici nello svolgimento dei propri compiti e nell'assolvimento dei relativi obblighi in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce un servizio di informazione e di supporto tecnico per l'edilizia scolastica.
2. Il servizio di cui al comma 1 fornisce informazioni e consulenze agli enti locali proprietari degli edifici scolastici per gli interventi di loro competenza relativi alla sicurezza nell'ambito scolastico, tra i quali in particolare l'accesso ai finanziamenti, la progettazione, la gestione degli aspetti finanziari e delle gare di appalto, l'individuazione e la realizzazione di soluzioni alternative per garantire la continuità didattica e il monitoraggio degli interventi realizzati.
Art. 9.
(Delega al Governo per la riorganizzazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riorganizzazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che nel Fondo confluiscano le risorse relative ai finanziamenti destinati all'edilizia e alla sicurezza nell'ambito scolastico;
b) garantire agli enti locali proprietari degli edifici scolastici l'accesso alle risorse del Fondo in base alla programmazione nazionale triennale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) prevedere procedure che favoriscano l'adozione, da parte degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, di piani di edilizia scolastica che prevedano gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli edifici, la loro sostituzione provvisoria, la costruzione di nuovi edifici e l'individuazione di misure alternative per garantire la continuità didattica, avvalendosi della consulenza del servizio di cui all'articolo 8;
d) assicurare che nella definizione dei bilanci degli enti proprietari degli edifici scolastici e dei relativi vincoli sia riconosciuta priorità agli interventi per garantire la sicurezza nell'ambito scolastico;
e) prevedere la possibilità per gli enti proprietari degli edifici scolastici di derogare a vincoli e a restrizioni di bilancio per il finanziamento degli interventi necessari a garantire la sicurezza nell'ambito scolastico.
Capo IV
CULTURA DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA E PARTECIPAZIONE CIVICA
Art. 10.
(Cultura della prevenzione e della sicurezza. Esercitazioni)
1. Le istituzioni scolastiche contribuiscono alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, allo scopo di promuovere la resilienza della popolazione scolastica, del corpo docente e non docente, delle famiglie e dell'intera comunità di riferimento.
2. La diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza e della conoscenza di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione, intese quali attività di prevenzione non strutturale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, promosse anche nell'ambito della Giornata nazionale della sicurezza delle scuole, istituita dall'articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107, fanno parte degli obiettivi formativi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Ai fini del loro perseguimento, la formazione sui rischi connessi al territorio di appartenenza, sulle relative misure di prevenzione e di autoprotezione, sui piani di emergenza e di evacuazione degli edifici scolastici e sul piano di protezione civile comunale sono considerati parte integrante del quadro di riferimento della progettazione curricolare degli istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. Entro lo stesso termine, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
4. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi, ogni istituto scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione ha l'obbligo di organizzare annualmente, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile previste dall'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, iscritte ai relativi elenchi territoriali o all'elenco nazionale previsto dall'articolo 34 del medesimo codice, un'esercitazione sulle misure di autoprotezione per la prevenzione dei rischi connessi ai pericoli presenti nel territorio, come individuati dal piano di protezione civile comunale, dal piano di emergenza dell'istituto scolastico e dal documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le esercitazioni sono effettuate secondo modalità adeguate all'età degli studenti, tenendo conto dei soggetti maggiormente vulnerabili, dei soggetti con disabilità e delle diversità linguistiche, e prevedendo il coinvolgimento delle famiglie.
Art. 11.
(Partecipazione civica in materia di edilizia scolastica)
1. Agli studenti, al personale docente e non docente, alle famiglie, ai dirigenti scolastici e alla comunità di riferimento è garantito il diritto di partecipare ai processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici a seguito di eventi calamitosi e ai processi di progettazione e costruzione di nuovi edifici scolastici. A tale fine le istituzioni competenti assicurano il confronto aperto con i citati soggetti promuovendo lo scambio di opinioni e la formulazione di proposte.
2. Per promuovere la partecipazione di cui al presente articolo sono riconosciute, valorizzate e favorite tutte le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La partecipazione dei cittadini si realizza mediante condizioni, criteri e modalità uniformi e omogenei nell'intero territorio nazionale, tenendo comunque conto delle specificità e delle differenze di contesto urbanistico, sociale, infrastrutturale ed economico.
4. Per consentire la partecipazione dei cittadini ai processi di cui al comma 1 è fornita loro un'adeguata informazione ai fini della comprensione e della valutazione della tematica in oggetto. Le informazioni sono rese disponibili in forma semplice, comprensibile e accessibile a tutti, anche in modalità open data, con particolare riferimento agli obiettivi dei processi, alla loro realizzazione e ai loro esiti.
5. Il coinvolgimento e la partecipazione si basano sui princìpi della cooperazione, della fiducia e dell'ascolto attivo; includono qualsiasi soggetto che abbia interesse all'esito del processo decisionale; prevedono l'argomentazione pubblica e trasparente delle scelte di accoglimento o non accoglimento delle proposte formulate; contemplano attività e strategie tese a superare la polarizzazione delle posizioni e le divisioni all'interno di una comunità, per consentire di raggiungere un accordo.
6. Allo scopo di agevolare il coinvolgimento e la partecipazione stabili e continuativi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, ai processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici e di progettazione e costruzione di nuove scuole, le istituzioni competenti individuano luoghi e momenti dedicati alla promozione e alla realizzazione dei processi partecipativi nelle comunità di riferimento, anche attraverso organismi già esistenti.
Capo V
SUPPORTO PSICO-SOCIALE E GRATUITO PATROCINIO IN FAVORE DELLE VITTIME DI EVENTI EMERGENZIALI
Art. 12.
(Supporto agli studenti vittime di
eventi emergenziali)
1. Agli studenti minorenni che a seguito di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessitino di supporto psicologico, sociale o educativo, sono assicurati interventi mediante la presa in carico integrata di lungo periodo relativa ai servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. Gli interventi di cui al primo periodo sono stabiliti da un protocollo adottato mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il quale definisce, in particolare, le iniziative specifiche di supporto tra le quali:
a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati alle famiglie e agli studenti vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi socio-sanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;
b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.
2. Il protocollo di cui al comma 1 assicura la continuità degli interventi attivati anche in caso di trasferimento dello studente in un territorio diverso da quello dove si è verificato l'evento emergenziale e favorisce il coordinamento delle attività dei servizi pubblici con quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato.
3. Le prestazioni connesse agli interventi di cui al comma 1 in favore dei soggetti ivi indicati sono erogate dal Servizio sanitario nazionale con esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
4. Nel caso di eventi emergenziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante gli uffici competenti, garantisce il sostegno agli istituti scolastici colpiti, attraverso il supporto psico-sociale al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, in raccordo con gli enti locali e con le regioni interessati dall'evento e in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 13.
(Patrocinio a spese dello Stato)
1. I soggetti che hanno subìto un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.