FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GEMMATO

Modifiche agli articoli 7 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di riserva di spazi di sosta in prossimità delle farmacie

Presentata il 18 ottobre 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito «codice», la possibilità per i comuni di destinare, con ordinanza del sindaco, aree riservate alla sosta dei veicoli in prossimità delle farmacie al fine di consentire ai cittadini l'acquisto dei farmaci cosiddetti «salvavita», soprattutto in situazioni di emergenza.
  Attualmente, infatti, la possibilità di concedere questo tipo di area di sosta è demandata esclusivamente alla discrezionalità dei sindaci dei comuni, che non sempre adottano questi provvedimenti.
  Al riguardo giova evidenziare che l'articolo 7 del codice prevede misure per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e in particolare, al comma 1, lettera d), prevede la riserva di limitati spazi destinati alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del medesimo codice, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea.
  Appare evidente che nelle intenzioni del legislatore vi è quella di riservare specifiche aree di sosta destinate a favorire l'esercizio di determinate funzioni della pubblica amministrazione allo scopo di soddisfare le esigenze della collettività.
  Appare altresì evidente che, ai fini della concessione di queste aree da parte dei sindaci, la normativa vigente non tiene in considerazione un particolare e importante caso di pubblica necessità: il bisogno dei cittadini di acquistare un farmaco salvavita presso le farmacie private convenzionate, soprattutto in situazioni di urgenza.
  La previsione di una norma in tal senso comporterebbe sicuramente una serie di vantaggi.
  Primo fra tutti sarebbe la soddisfazione dell'esigenza dei cittadini di acquistare questa importante tipologia di farmaci in situazioni di urgenza non solo nelle farmacie urbane, ma anche in quelle ubicate in zone che presentano criticità dal punto di vista della viabilità e dei parcheggi. Si rifletta, in particolar modo, sui molti casi di farmacie ubicate nei centri storici delle città nei quali i parcheggi risultano decisamente limitati.
  Altrettanto dicasi per la rilevante rete delle oltre 6.000 farmacie rurali presenti in Italia, classificate dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, che dovrebbero essere prese in considerazione dal legislatore proprio per le loro particolari caratteristiche, per il fondamentale ruolo che rivestono e per le importanti funzioni che svolgono in quanto spesso rappresentano l'unico presidio sanitario esistente in alcuni territori.
  Le farmacie rurali, infatti, sono ubicate in piccoli agglomerati che sono spesso caratterizzati da limitati servizi di trasporto pubblico e che per la natura stessa della loro conformazione, così come avviene nei centri storici, molto spesso presentano criticità sia per quanto riguarda la viabilità che per quanto concerne il numero dei parcheggi disponibili nelle vicinanze delle stesse farmacie.
  Proprio nelle realtà rurali, in carenza di strutture sanitarie pubbliche facilmente e immediatamente raggiungibili, il cittadino trova nella farmacia il presidio sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza e appare evidente, dunque, che uno stallo di sosta riservato a questi esercizi e per le predette finalità possa non solo favorire l'accesso a questo importante servizio, ma anche contribuire a migliorare la viabilità dei piccoli centri.
  Un altro vantaggio considerevole è il disincentivo alla sosta vietata dei veicoli da parte dei cittadini che, appunto, hanno necessità di recarsi nelle farmacie per l'acquisto di medicinali salvavita. Si pensi ai frequenti casi di sosta in doppia fila sulla carreggiata e ai conseguenti problemi che ne derivano all'intera circolazione e all'operatività degli agenti di polizia locale, che sono costantemente costretti a intervenire sottraendo tempo ad altre e più importanti operazioni.
  La presente proposta di legge si compone di un articolo unico che dispone due modifiche al codice. La prima prevede la possibilità per i sindaci dei comuni di istituire, in prossimità delle farmacie, stalli di sosta destinati al parcheggio temporaneo dei veicoli dei cittadini che devono acquistare farmaci salvavita.
  La seconda modifica introduce il divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli dei cittadini che devono acquistare i predetti farmaci.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi destinati alla sosta dei veicoli privati dei cittadini al fine di favorire esclusivamente l'acquisto dei farmaci indispensabili per determinate forme morbose o in particolari stati di emergenza, prevedendo uno o più stalli riservati al parcheggio in prossimità delle farmacie, durante l'orario di apertura dell'esercizio e per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei predetti farmaci»;

   b) all'articolo 158, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d-bis), durante l'orario di apertura della farmacia».

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