FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2152-2041-A

PROPOSTA DI LEGGE

2152

APPROVATA DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 ottobre 2019 (v. stampato Senato n. 1149)

d'iniziativa dei senatori
BOTTICI, VANIN, LANNUTTI, CASTALDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, DONNO, LEONE, FERRARA, MAIORINO, MARCO PELLEGRINI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, FREGOLENT, CANDURA, TOFFANIN, CAUSIN, DE POLI, FERRAZZI

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 ottobre 2019

e

PROPOSTA DI LEGGE

2041

d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, VALLOTTO, MANIERO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BUBISUTTI, COVOLO, DARA, DONINA, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GUIDESI, IEZZI, LOLINI, LUCCHINI, MORELLI, MORETTO, MOSCHIONI, PATELLI, PELLICANI, SUTTO, VALBUSA, ZORDAN

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Presentata il 31 luglio 2019

(Relatore: MANIERO )

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 30 gennaio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2152. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 2041 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge n. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge n. 2041 Fogliani;

   evidenziato come le proposte di legge siano volte a trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina» per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori, prevedendo l'applicazione per l'area in questione delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le proposte di legge appaiano riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge n. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, cui è abbinata la proposta di legge n. 2041 Fogliani;

   preso atto della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

    gli oneri derivanti dal provvedimento, prudenzialmente stimati in 800.000 euro per il primo anno e in 200.000 euro per ciascuno dei due anni successivi sulla base del prevedibile esito dei giudizi pendenti, consistono nel mancato introito da parte dello Stato delle indennità di occupazione relative alle aree demaniali oggetto di trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia;

    appare necessario, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019, posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge a far data dall'anno 2020 e adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022;

   rilevata la necessità, da un lato, di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono costituiti da minori entrate, dall'altro, di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

   3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge n. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge n. 2041 Fogliani;

   evidenziato come le proposte di legge siano volte a trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina» per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori, prevedendo l'applicazione per l'area in questione delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le proposte di legge appaiano riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 2152 approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

  1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965.

  1. Identico.

  2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

  2. Identico.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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