FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2145

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno del lavoro meccanizzato in agricoltura

Presentata il 4 ottobre 2019

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  Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge reca modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno del lavoro meccanizzato in agricoltura.

Revisione generale delle macchine agricole soggette a immatricolazione.

  Secondo le risultanze di elaborazioni dell'INAIL su dati relativi ai primi otto mesi del 2018, sono stati rilevati oltre 22.000 infortuni, 86 dei quali hanno avuto esiti letali.
  Il processo di ammodernamento delle aziende agricole ha certamente influito positivamente sul miglioramento dei dati del 2018 rispetto agli anni precedenti. Ma l'impiego sempre maggiore di macchine operatrici al traino di macchine motrici pone una questione di grande importanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro, con l'utilizzo di macchine caratterizzate da una grande longevità sotto il profilo meccanico, ma di cui è necessario verificare il mantenimento di integre caratteristiche di sicurezza per coloro che le utilizzano.
  Con la modifica all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende rimuovere ostacoli all'effettività delle norme che prevedono la revisione dei mezzi agricoli.
  Per quanto sia stata prevista dal legislatore fin dal 1959, la revisione delle macchine agricole non è mai stata resa formalmente obbligatoria fino alla riscrittura del primo comma dell'articolo 111 del codice della strada, operata dall'articolo 34, comma 48, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  Tale innovazione normativa scaturiva dai risultati della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, che evidenziava il permanere di un'elevata mortalità nel settore agricolo a dispetto dei numerosi interventi legislativi in materia di sicurezza sul lavoro.
  Non a caso, l'attuale stesura del comma 1 dell'articolo 111 motiva l'intervenuto obbligo di revisione con la necessità di sottoporre a verifica le più diffuse tipologie di macchine agricole per tutti gli aspetti legati alla sicurezza, su strada e sul lavoro.
  Negli anni successivi i due Ministeri competenti – quello delle politiche agricole alimentari e forestali, da un lato, e quello delle infrastrutture e dei trasporti, dall'altro – hanno interessato le parti sociali direttamente coinvolte, attraverso l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, che ha elaborato un documento tecnico sugli elementi da verificare e sulle modalità di revisione.
  Tale documento è stato in seguito trasmesso ai due ministeri e ha dato luogo, finora, alla disciplina sulla revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici, adottata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i decreti 20 maggio 2015 e 28 febbraio 2019.
  Codesti provvedimenti non danno disposizioni riguardo ai soggetti preposti alla revisione, agli elementi costruttivi da verificare e alle modalità di effettuazione dei controlli, pur definendo la scansione temporale delle scadenze, in base alla vetustà dei veicoli.
  Stante la notevole longevità delle macchine agricole, il parco esistente è assai diversificato e comprende sia mezzi costruiti in assenza di direttive di prodotto (la prima risale al 1974), sia veicoli più recenti, progettati e realizzati in funzione della sicurezza e dell'ergonomia.
  Al riguardo, e con l'intento di unificare i vari interventi succedutisi nel tempo, a partire dal 2008 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato varie linee guida per l'adeguamento delle macchine agricole di vecchia costruzione all'evoluzione delle norme di buona tecnica.
  Questo ha portato fin dall'inizio a prefigurare una revisione che tenesse conto di tali linee guida, affinché l'adempimento potesse incidere realmente sulla riduzione del numero e della gravità degli incidenti riconducibili all'impiego delle macchine agricole.
  Come le norme in materia di sicurezza della circolazione, tali linee guida si caratterizzano per l'elevato livello di approfondimento tecnico, che richiede la coesistenza di due distinti filoni di formazione di cui ben pochi funzionari della pubblica amministrazione oggi possono disporre.
  Non si conosce il numero esatto delle macchine agricole soggette a revisione, in mancanza di dati precisi sul loro reale stato d'uso: le stime più probabili vanno da 2,5 a 3 milioni di veicoli, di cui circa 1,8 milioni di trattrici.
  Poiché i veicoli coinvolti si caratterizzano per la ridotta mobilità e velocità (da 10 a 40 chilometri orari), sarebbe necessario che i siti di esecuzione delle verifiche fossero capillarmente diffusi nel territorio; ciò contrasta con l'esigenza di contenerne il numero per favorire l'ammortamento degli impianti e ridurre il costo dell'operazione.
  Tuttavia, se si ipotizza che solo le macchine più recenti – fino a circa quindici anni – siano soggette a interventi di adeguamento, potrebbe sorgere l'interesse alla revisione da parte di soggetti privati, come le concessionarie e le officine di riparazione, autorizzate o indipendenti.
  In tal caso sarebbe sufficiente formare almeno i rispettivi responsabili tecnici – un'operazione in parte già avviata – sia per gli adeguamenti preventivi, sia per le successive verifiche, fino al rilascio della certificazione di avvenuta revisione.
  Tale ipotesi contrasta però con il dettato dell'articolo 80, comma 8, del codice della strada, che ammette la possibilità di delegare la revisione a soggetti privati solo per i veicoli leggeri.
  Nel quadro attuale sarebbe possibile ricorrere alla collaborazione di funzionari della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, incaricati di sovrintendere alle operazioni di revisione, ma ciò comporta una disponibilità di personale da verificare e soprattutto l'acquisizione di una specifica formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Circolazione dei convogli agricoli.

  Con la modifica all'articolo 105 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende apportare un adeguamento alla mutata configurazione delle macchine agricole circolanti sulla rete stradale per le necessità produttive del settore.
  Il concetto di eccezionalità, per massa o sagoma, delle macchine agricole è ben espresso dall'articolo 104, comma 8, del codice della strada, ma si riferisce esclusivamente ai veicoli isolati; rientrano in tale nozione anche i complessi costituiti da una trattrice, allestita con attrezzature considerate come parte integrante della medesima.
  Gli articoli del codice della strada che trattano di macchine agricole tendono a privilegiarne l'impiego operativo, piuttosto che la semplice circolazione stradale, in piena sintonia con i princìpi sanciti già dalla legge di delega.
  I limiti dimensionali delle macchine agricole sono comuni agli altri veicoli e definiti dall'articolo 61 del medesimo codice; tali valori, se superati, determinano una condizione di eccezionalità: in tal caso il veicolo può circolare solo se autorizzato dalla società ANAS Spa, per la rete stradale di interesse nazionale, e dalla regione di partenza, per la rimanente rete viaria.
  Tuttavia il concetto di eccezionalità non è attualmente disciplinato per i convogli agricoli, costituiti da un veicolo traente e da uno, o più d'uno, trainato; questa possibilità è ammessa solo per particolari tipologie di macchine agricole trainate, non atte al carico.
  Le modifiche al codice della strada sopra illustrate non richiedono l'impiego di risorse aggiuntive o nuove a carico del bilancio dello Stato. Pertanto non si provvede a redigere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

  1. Al comma 8 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici».
  2. Al comma 1 dell'articolo 105 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eccedenza rispetto ai limiti indicati nel presente articolo configura un convoglio agricolo eccezionale; ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 104, comma 8, in quanto compatibili».

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