FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2115

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 728)

d'iniziativa dei senatori
VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIPAMONTI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BONFRISCO, BORGHESI, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VESCOVI, ZULIANI, FATTORI, MOLLAME

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi)

  1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;

   b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;

   c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

   d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

   e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

  2. Ai fini della presente legge con la dizione «PPL – piccole produzioni locali», di seguito denominate «PPL», si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
  3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.
  2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del «paniere PPL» di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.
  3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.
  4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.
(Etichettatura)

  1. I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.
  2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
  3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.
(Marchio PPL)

  1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio «PPL – piccole produzioni locali». Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3.
  2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
  3. La licenza d'uso del marchio «PPL – piccole produzioni locali» è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.
  4. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.
  5. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.
  6. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all'articolo 11.
  7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019.

Art. 5.
(Consumo immediato e vendita diretta)

  1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

   a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

   b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

   c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

  2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.
  3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.
(Requisiti generali applicabili ai locali
e alle attrezzature)

  1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.
  2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.
(Requisiti strutturali dei locali destinati
alle attività)

  1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dei prodotti PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
  2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.
  3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.
  4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.
  5. I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento.
  6. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
  7. La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

Art. 8.
(Sezione internet per le piccole produzioni locali)

  1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito internet di cui al comma 1.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Corsi di formazione)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.
  2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.
  3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.
(Attività di controllo)

  1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.
(Disposizioni applicative )

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

   a) il «paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

   b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

   c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

   d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

  2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.
  4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.
  6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.
  7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.
(Sanzioni)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.
  3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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