FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2104

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ALEMANNO, GIARRIZZO, MASI, SCANU, SUT, VALLASCAS

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo

Presentata il 24 settembre 2019

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  Onorevoli Colleghi! – L'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli (RCA) costituisce un preciso obbligo di legge a carico del proprietario del veicolo, il quale deve stipulare un contratto di assicurazione con una compagnia di assicurazioni autorizzata, a copertura degli eventuali danni cagionati a persone o cose.
  La compagnia assicuratrice ha, a sua volta, l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo con tutti i proprietari di veicoli a motore che circolano nel territorio italiano.
  L'obbligo dell'RCA fu istituito in Italia con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, entrata in vigore il 12 giugno 1971, ed è ora disciplinato dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  Il tema dell'RCA è complesso e gli interventi che si sono succeduti negli anni non hanno contribuito a rendere meno confusa la materia. Il cittadino percepisce il premio assicurativo al pari di una tassa e come tale vive la sua imposizione. In realtà, va ribadito che la funzione dell'RCA è quella di trasferire il rischio del risarcimento di un danno procurato a terzi dal contraente alla compagnia, dietro pagamento di un premio.
  La liberalizzazione delle tariffe, adottata nel 1994, non ha prodotto il risultato di una contrazione dei premi assicurativi, ma, al contrario, ha generato negli anni l'aumento considerevole degli stessi. Il mercato assicurativo si è discostato molto dal concetto originale di mutualità, virando verso un sistema capitalistico incentrato sull'ottenimento di utili a favore delle compagnie assicuratrici e sempre meno volto all'utilità sociale.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce una sorta di pagella della compagnia assicuratrice in termini di soddisfazione del consumatore: in tal modo, si vuole rendere più trasparente ed equo il settore dell'RCA, tramite la creazione di un questionario di valutazione delle compagnie assicurative. L'assicurato, con cadenza annuale e in concomitanza con il rinnovo della polizza, esprime il proprio giudizio sulla consulenza e sull'assistenza ricevute dalla compagnia assicuratrice sia in sede di stipula del contratto, sia di liquidazione dell'eventuale danno subìto.
  Da tale innovazione dovrebbero derivare l'ottimizzazione della rete di agenzie nel territorio, una maggiore celerità nella gestione delle pratiche assicurative e risarcitorie e un miglior trattamento del cliente, rilevando la percezione da parte degli assicurati relativamente alla qualità del servizio offerto. Scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare i rischi connessi alla circolazione stradale non è semplice, perché bisogna valutare il servizio che viene offerto in termini di solidità, assistenza al cliente e, soprattutto, di risarcimento del danno.
  L'articolo 2 prevede la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, della garanzia di base, al fine di determinare una base contrattuale unica per tutte le compagnie assicurative. Oggi il cliente si trova a dover comparare premi dell'RCA che si riferiscono a garanzie differenti, prive di questa o di quell'altra copertura, e a questa disparità segue ovviamente una differenza di tariffa. Ciò determina nel cliente una confusione che spesso genera una corsa verso il premio più basso, a scapito della copertura del rischio. Poiché la copertura assicurativa per l'RCA è imposta per legge, si ritiene opportuno determinare il contenuto di base del contratto che ne rappresenti la copertura minima. Qualunque altra forma di copertura potrà essere aggiunta dalle compagnie a quella di base, ferma restando la determinazione dei premi secondo le disposizioni vigenti. Una definizione precisa permetterà di stabilire un premio di base uguale per tutte le compagnie assicuratrici, affinché il cliente possa conoscere, in maniera trasparente, cosa sta acquistando: sarebbe un importante segnale a tutela del consumatore, anche rispetto al massimale della copertura assicurativa Tutte le compagnie naturalmente stabiliranno il proprio prezzo in base al libero mercato, ma le garanzie saranno uguali per tutti lasciando quindi la libertà al consumatore di poter scegliere la compagnia che preferisce.
  L'articolo 3 affronta il tema dei veicoli non assicurati. Tale questione, se affrontata adeguatamente, potrebbe garantire maggiori introiti per lo Stato e la diminuzione dei prezzi per il consumatore.
  In Italia, infatti, circolano sulle strade 2 milioni e 800.000 veicoli privi di copertura assicurativa, su un totale di 41 milioni di veicoli, pari al 5 per cento. Si tratta di moto, auto, pullman e camion che non hanno una polizza assicurativa per risarcire il danno cagionato a terzi in caso di incidente. In tali casi, per risarcire i danneggiati si ricorre alle risorse del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che è gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, società per azioni totalmente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Contro l'evasione dell'obbligo assicurativo, oltre che per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale, si prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2020, di un'apposita struttura del Ministero dell'interno che effettui il controllo dei dati provenienti dall'ANIA mettendoli a confronto con quelli presenti nel pubblico registro automobilistico. L'elenco dei veicoli sprovvisti di assicurazione è poi inviato ai comuni.
  Tali veicoli sprovvisti di copertura assicurativa rappresentano un potenziale pericolo per la circolazione degli altri automobilisti e per i pedoni che, a seguito di un sinistro, dovrebbero affrontare le spese per la riparazione del danno ricevuto agendo direttamente sul patrimonio dell'automobilista non assicurato o, peggio ancora, in caso di danni rilevanti, dovrebbero rivalersi sul Fondo di garanzia per le vittime della strada, con un evidente allungamento dei tempi.
  L'elenco dei veicoli non assicurati rappresenterebbe anche una «nuova» clientela, in quanto i proprietari dovrebbero necessariamente provvedere ad adempiere all'obbligo assicurativo. L'aumento del mercato assicurativo consentirà di garantire a tutto il territorio non solo maggiore sicurezza stradale, ma anche premi assicurativi calmierati.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Valutazione della soddisfazione del cliente)

  1. Con cadenza annuale e in concomitanza del rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevista dagli articoli 122 e seguenti del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'assicurato esprime il proprio gradimento rispetto all'assistenza ricevuta dall'impresa di assicurazione, con particolare riferimento alla stipula e alla gestione della polizza e al risarcimento dei danni, compilando il questionario di cui al comma 2.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con proprio decreto predispone un questionario volto alla valutazione delle imprese di assicurazione, con particolare riferimento alla consulenza e all'assistenza fornita al cliente in sede di stipula del contratto di assicurazione e di risarcimento del danno.
  3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una banca di dati nella quale sono inserite le valutazioni effettuate dagli assicurati sulla base del questionario compilato ai sensi del comma 1.
  4. I dati statistici che emergono dai questionari con riferimento a ciascuna impresa di assicurazione sono pubblicati annualmente nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
  5. Sulla base dei dati di cui al comma 4 il Ministro dello sviluppo economico redige una scheda di valutazione, da pubblicare nel sito internet del medesimo Ministero, sulla qualità del servizio fornito agli assicurati da parte delle imprese di assicurazione.

Art. 2.
(Definizione della garanzia di base)

  1. Al fine di favorire una maggiore trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, nonché una scelta contrattuale più consapevole da parte del consumatore, sono definite le garanzie di base per i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ferma restando la determinazione dei premi assicurativi ai sensi della vigente normativa in materia.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA), le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1.

Art. 3.
(Contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo)

  1. Al fine di contrastare l'evasione dell'obbligo assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è istituita, presso il Ministero dell'interno, un'apposita struttura amministrativa con il compito di effettuare il controllo dei dati provenienti dall'ANIA e di quelli presenti nel pubblico registro automobilistico per la segnalazione ai comuni dei veicoli sprovvisti della citata assicurazione obbligatoria.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1.

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