FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Modifica del comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche

Presentata il 18 luglio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, estendendo la facoltà di ricorrervi.
  La norma vigente stabilisce, infatti, precisi limiti per quel che riguarda lo scorrimento delle suddette graduatorie, impedendo la possibilità di accesso nei casi di fabbisogno di personale emergente e non programmabile e pregiudicando, in tal modo, le facoltà assunzionali degli enti pubblici, con gravi ripercussioni sull'efficienza e sul corretto funzionamento dei relativi uffici, nonché sulle legittime aspettative di migliaia di persone, soprattutto giovani, che hanno investito competenze e professionalità alla ricerca di un'occupazione in grado di garantire loro una vita dignitosa e soddisfacente professionalmente.
  È utile ricordare che tale disposizione è stata oggetto di ricorsi alla Corte costituzionale, sia nella sua versione originaria, la quale, escludendo di fatto gli idonei, era ancora più restrittiva, sia nella versione attuale, perché ritenuta non adatta a garantire le opportune forme di flessibilità necessarie alle amministrazioni pubbliche, impegnate, in questi anni, in un difficile processo di rinnovamento e di modernizzazione delle proprie strutture, ritenuto non più procrastinabile stante le crescenti e sempre più complesse esigenze dei cittadini.
  La proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, teso a modificare il comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è volta a estendere l'efficacia delle graduatorie, prevedendo che esse siano utilizzabili nei casi di avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente, nonché delle previsioni contenute nel budget delle assunzioni previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale, che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a predisporre ai sensi del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, recante le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche».
  Il ricorso alle previsioni contenute nel Piano triennale del fabbisogno di personale assicura una corretta attività «di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è: alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese».
  In definitiva, la presente proposta di legge rappresenta, a parere del proponente, un equilibrato bilanciamento di diverse esigenze e consentirà alla pubbliche amministrazioni di godere dei necessari margini di flessibilità e, al contempo, di provvedere al ricambio generazionale che le recenti modifiche in materia previdenziale hanno reso indispensabile, ma che è attualmente ostacolato da disposizioni legislative caratterizzate da un alto grado di rigidità, come quella oggetto della proposta di modifica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)

  1. Il primo periodo del comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni assunzionali previste dal Piano triennale del fabbisogno di personale, redatto nel rispetto delle corrispondenti Linee di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito».

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