FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1983

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAXIA, DE GIORGI, BERARDINI, SCAGLIUSI, DE GIROLAMO, LICATINI

Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

Presentata il 16 luglio 2019

torna su

  Onorevoli Colleghi! – I media tradizionali e i nuovi media possono costituire uno strumento utile all'accrescimento culturale delle nuove generazioni, allo sviluppo del loro senso critico e civico, alla conoscenza e all'ampliamento di nuovi orizzonti artistici e all'intrattenimento.
  La presente proposta di legge intende abrogare le norme che impongono il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa. La normativa vigente, emanata nel 1938 con il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e nel 1936 con l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni, di cui al regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, includeva il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva competenza dello Stato. Questo viene ribadito nel 1973, nel successivo testo unico in materia postale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
  La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 1974, ha dichiarato l'incostituzionalità del regime di monopolio pubblico. Il canone di abbonamento è divenuto una vera e propria tassa di possesso sulla televisione.
  Si tratta di un'imposta antiquata, oltre che iniqua, che non ha motivo di esistere, anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie.
  È un'imposta socialmente ingiusta perché colpisce indiscriminatamente e indipendentemente dal reddito, dall'età e dall'utilizzo e, in particolar modo, colpisce le fasce più deboli della popolazione, che potrebbero vedersi negato un servizio pubblico.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive.
  L'articolo 2 modifica gli articoli 7, comma 5, 38 e 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, affinché la televisione pubblica possa finanziarsi senza ricorrere al canone di abbonamento.
  L'articolo 3 prevede l'emanazione di un regolamento per coordinare le norme della legge con la normativa che regola il settore, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, al fine di un'efficiente ed economica gestione dei servizi stessi.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono aboliti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
  2. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le disposizioni che disciplinano il canone e la tassa di concessione governativa relativa al libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, di cui al comma 1.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

  1. Al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «5. Il contributo percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dai ricavi derivanti dai fondi pubblici, dalla tassa sui servizi digitali, dalla tassa sui ricavi delle emittenti radiofoniche e televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e dalla tassa sui ricavi delle emittenti a pagamento, anche analogiche, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore»;

   b) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

   «Art. 38. – (Limiti di affollamento)1. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
   2. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 1 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.
   3. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.
   4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
   5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.
   6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.
   7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.
   8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
   9. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
   10. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
   11. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
   12. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per “orario giornaliero di programmazione” si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio e il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica»;

   c) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

   «Art. 47. – (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, finanziato fino al 30 per cento da fondi pubblici, mediante stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, fino al 40 per cento dall'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, commi 35 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 20 per cento da una tassa sui ricavi delle emittenti radiofoniche e televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e fino al 10 per cento da una tassa sui ricavi delle emittenti a pagamento, anche analogiche. Tali stanziamenti devono tenere in considerazione il gettito derivante dai profitti pubblicitari, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 e, nell'assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito dei fondi pubblici, dai profitti pubblicitari, dall'imposta sui servizi digitali, dalla tassa sui ricavi delle emittenti radiofoniche e televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e dalla tassa sui ricavi delle emittenti a pagamento, anche analogiche, e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
   2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
   3. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei fondi pubblici, dell'imposta sui servizi digitali, della tassa sui ricavi delle emittenti radiofoniche e televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della tassa sui ricavi delle emittenti a pagamento, anche analogiche, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito dei fondi pubblici, dell'imposta sui servizi digitali, della tassa sui ricavi delle emittenti radiofoniche e televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della tassa sui ricavi delle emittenti a pagamento, anche analogiche, deve essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
   4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dai fondi pubblici, dall'imposta sui servizi digitali, dalla tassa sui ricavi delle emittenti radiofoniche e televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e dalla tassa sui ricavi delle emittenti a pagamento, anche analogiche, per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo».

Art. 3.
(Coordinamento delle norme anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia con le disposizioni di cui alla presente legge, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi.

torna su