FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1962-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019

Presentato il 5 luglio 2019

(Relatore: CAPPELLANI )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 15 gennaio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1962 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019;

   evidenziato come la Convenzione in esame s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e come la Convenzione stessa, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si conformi agli standard elaborati dall'OCSE, nonché alla disciplina italiana sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1962 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 29 ottobre 2019, alla luce dei quali la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento in oggetto;

   considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi della Commissione Bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

   rilevato che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e del fatto che lo scambio degli strumenti di ratifica tra le Parti contraenti avverrà presumibilmente nel corso del 2020, appare necessario posticipare all'esercizio successivo al 2020 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare che i medesimi oneri sono costituiti da minori entrate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

  Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

  Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Identico.

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