FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1962

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019

Presentato il 5 luglio 2019

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  Onorevoli Deputati! – La Convenzione che, con il presente disegno di legge, si sottopone al Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay. Essa introduce i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
  La Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'organizzazione del G20 denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.
  Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'amministrazione finanziaria italiana.
  Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, e, essendo dotata del carattere della bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori uruguaiani in Italia.
  Di seguito è descritto il contenuto dei trenta articoli che compongono il testo della Convenzione e degli otto paragrafi di cui si compone il Protocollo, descritti con riferimento alle disposizioni che vanno di volta in volta ad integrare.

Titolo e preambolo

  Il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nel rapporto sull'azione 6 relativamente all'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Tale disposizione convenzionale è anche conforme alla recente disciplina domestica sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Articolo 1

  L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

  L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, individuando le imposte considerate. Per quanto riguarda l'Italia, il paragrafo 3 individua tra le imposte considerate nelle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e nell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per l'Uruguay sono coperte le imposte sui redditi e sulle attività economiche (Impuesto a las rentas de las actividades económicas – IRAE), l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Impuesto a las rentas de las personas físicas – IRPF), l'imposta sui redditi dei non residenti (Impuesto a las rentas de los no residentes – IRNR) e l'imposta sull'assistenza alla sicurezza sociale (Impuesto de asistencia a la seguridad social – IASS). Tale articolo prevede altresì che, previa notifica fra le autorità competenti, nuove imposte di natura identica o analoga rispetto a quelle elencate possano rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione.

Articolo 3

  L'articolo 3 contiene le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione, conformemente alla prassi in uso nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. È compresa anche la definizione di fondo pensione «riconosciuto», secondo la più recente raccomandazione contenuta nel modello di convenzione dell'OCSE, aggiornato nel 2017. Al fine di chiarire la portata di tale definizione con finalità di certezza giuridica, il paragrafo 1 del Protocollo elenca per entrambi i Paesi i fondi pensione rientranti nella definizione.

Articolo 4

  L'articolo 4 definisce lo status di residente ai fini della Convenzione e individua i criteri dirimenti (cosiddetti «tie-breaker rules») per risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione dell'OCSE.
  Quanto alla risoluzione dei casi di doppia residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, il paragrafo 3 prevede il ricorso alla procedura amichevole fra autorità competenti.
  In assenza di accordo fra le autorità competenti circa la residenza prevalente di un soggetto ai fini della Convenzione, a detto soggetto non viene riconosciuto il diritto ai benefìci convenzionali, mentre resta produttivo di effetti giuridici lo status di residente ai sensi della legge domestica (anche di entrambi gli Stati, se del caso). Ciò vale sia ai fini della tassazione sia per il riconoscimento del credito sulle imposte pagate all'estero, in applicazione della norma interna.

Articolo 5

  Le disposizioni dell'articolo 5 riguardano la configurabilità di una stabile organizzazione e definiscono i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto «Stato della fonte»). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, i più recenti criteri dell'OCSE, comprese le raccomandazioni adottate come risultato del progetto BEPS.
  In particolare, il paragrafo 3 prevede che un cantiere di costruzione, montaggio o installazione – comprese le relative attività di supervisione – integri i presupposti per la configurazione di una stabile organizzazione, qualora la presenza di un soggetto non residente oltrepassi la durata temporale di sei mesi. Inoltre, la presenza di una stabile organizzazione viene riconosciuta anche a fronte della fornitura di servizi, da parte di un'impresa che presti detti servizi attraverso propri dipendenti o altro personale, per un progetto unitario o ad esso connesso, solo se tali attività si protraggono nel territorio di uno Stato contraente per uno o più periodi che totalizzino almeno 183 giorni in un periodo di dodici mesi nell'anno fiscale considerato.
  Il paragrafo 4 elenca una «lista negativa» di fattispecie che non consentono di configurare una stabile organizzazione quando presentino carattere preparatorio o ausiliario.
  I paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell'articolo 5 contengono alcune disposizioni che ricalcano quelle elaborate all'esito del progetto BEPS per contrastare l'erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti attraverso l'elusione della stabile organizzazione (rapporto sull'azione 7).
  In particolare, il paragrafo 4.1 prevede la cosiddetta «regola anti-frammentazione» (anti-fragmentation rule), finalizzata ad evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 realizzato attraverso la frammentazione di diverse attività allo scopo di integrare i presupposti della accessorietà o ausiliarietà e di beneficiare dell'eccezione alla configurabilità della stabile organizzazione.
  Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari (cosiddetti commissionnaire), i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il titolo giuridico, possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.
  Il paragrafo 6 prevede la fattispecie dell'agente indipendente, che non integra i presupposti della stabile organizzazione, e stabilisce regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera.
  Più specificamente nel successivo paragrafo 8 sono elencati i criteri di collegamento in base ai quali le imprese possono essere considerate correlate ai fini della applicazione dell'articolo 5.
  Infine, il paragrafo 7 fissa il principio, accolto dal modello di convenzione dell'OCSE, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato.

Articolo 6

  L'articolo 6 prevede che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, sulla falsariga di quanto previsto nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.
  Inoltre, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13 (per cui si veda infra), il paragrafo 4 prevede analogo trattamento nel caso di uso o altra forma di disposizione di immobili, che derivino dal possesso di azioni o altra forma di partecipazione in società o trust riferibili a detti immobili.

Articolo 7

  L'articolo 7 riguarda il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione, fissando i criteri di attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione secondo il cosiddetto Authorised OECD Approach, proprio del modello di convenzione dell'OCSE, che tratta la casa madre e la sua stabile organizzazione come entità separate.
  Detto articolo, nello stabilire il principio generale secondo il quale gli utili di impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa stessa, riconosce l'eccezione dell'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Tale attribuzione avviene in ragione delle funzioni svolte, dei cespiti patrimoniali utilizzati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione, considerata come entità separata e indipendente dall'impresa non residente.
  L'allocazione della materia imponibile alla stabile organizzazione si realizza attraverso l'applicazione del principio di libera concorrenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 8

  In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza la nave o l'aeromobile.
  Il paragrafo 2 del Protocollo riconduce nell'ambito del traffico internazionale anche gli utili derivanti dall'affitto a scafo nudo di navi e aeromobili nonché dall'uso, mantenimento o affitto di contenitori, nel caso in cui questi ultimi siano incidentali alle operazioni di traffico internazionale.

Articolo 9

  L'articolo 9, in conformità al modello di convenzione dell'OCSE, prevede che nelle transazioni fra imprese associate sono consentite rettifiche degli utili nei casi in cui i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti, in applicazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
  Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in conformità alla normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo di cui all'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi e all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Redditi di capitale

  Gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (quello dal quale derivano i pagamenti di tali redditi) sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi, in particolare con la Germania, la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sotto questo profilo quindi gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei.

Articolo 10

  L'articolo 10 stabilisce la disciplina relativa ai dividendi. Il principio generale contenuto nel paragrafo 1 è quello dell'imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. L'aliquota del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi si applica in tutti gli altri casi.
  Non sono previsti prelievi alla fonte, consentiti invece sulla base delle norme uruguaiane, delle somme rimpatriate dalla stabile organizzazione, in conformità alle altre convenzioni stipulate dall'Uruguay con Paesi europei.

Articolo 11

  In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in accordo con il principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello di convenzione dell'OCSE. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è prevista un'aliquota che non superi il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
  In deroga a tale disciplina, il paragrafo 3 prevede l'esenzione nello Stato della fonte e l'esclusiva imponibilità nello Stato di residenza qualora gli interessi siano percepiti dallo Stato stesso o una sua suddivisione politica, dalle banche centrali ovvero da istituzioni finanziarie pubbliche. L'esenzione da ritenuta in uscita è altresì prevista per gli interessi sui titoli del debito pubblico, sui mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica e sugli interessi derivanti da prestiti almeno triennali concessi da istituzioni finanziarie, in relazione a progetti di investimento.
  Al paragrafo 3 del Protocollo viene precisato che fra i soggetti indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11 rientrano la società Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nonché la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), in quanto soggetti che esercitano funzioni di interesse pubblico e al fine del conseguimento di condizioni di concorrenzialità nel quadro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Articolo 12

  L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (royalties) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.
  Il paragrafo 2 individua l'aliquota massima applicabile nello Stato della fonte, che non può eccedere il 10 per cento sui compensi definiti dal paragrafo 3, vale a dire corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o corrisposti a fronte di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Articolo 13

  L'articolo 13 prevede diverse fattispecie, alcune imponibili in modo esclusivo nello Stato di residenza, altre imponibili invece secondo un criterio concorrente, sulla base del quale sia lo Stato della fonte sia lo Stato di residenza possono esercitare la propria potestà impositiva. In tali ultimi casi, la doppia imposizione sarà eliminata ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione.
  A norma del paragrafo 2, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una base fissa sono imponibili anche nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
  Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero da beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono invece imponibili, secondo le disposizioni del paragrafo 3, in modo esclusivo nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.
  Viene riconosciuta, al paragrafo 4, la potestà impositiva anche dello Stato della fonte (ossia dello Stato in cui sono situati i beni immobili), nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, nonché di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti, se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, detti diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili come definiti ai sensi dell'articolo 6.
  In base al paragrafo 5, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti in una società o in un trust, che autorizzano il titolare di tali azioni o diritti al godimento di beni immobili, possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.
  Il paragrafo 6 dispone che la potestà impositiva dello Stato della fonte viene riconosciuta anche a fronte del realizzo di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti di partecipazione nel capitale di una società o di un trust residente nell'altro Stato contraente se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, l'alienante abbia posseduto direttamente o indirettamente il 50 per cento o più del capitale di detta società o trust residente nell'altro Stato contraente. In tale ultimo caso le plusvalenze possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non ecceda il 12 per cento dell'ammontare della plusvalenza, ad eccezione degli utili derivanti da vendite o scambi di azioni effettuati nel quadro di ristrutturazioni aziendali od operazioni analoghe.
  Tale previsione è integrata dalla disposizione di cui al paragrafo 4 del Protocollo, in base alla quale viene precisato che, nel caso in cui l'utile sia definito come percentuale del prezzo di vendita delle azioni o degli altri diritti alienati, tale percentuale non potrà eccedere il 20 per cento di detto prezzo di vendita. La specifica disposizione nel Protocollo si è resa necessaria in quanto, attualmente, la legge domestica uruguaiana prevede un'imposizione applicata con l'aliquota del 2,4 per cento su un ammontare nozionale della plusvalenza definito nel 20 per cento del prezzo di vendita, nella sostanza equivalente al 12 per cento dell'ammontare della plusvalenza di cui alla disposizione sopra descritta.
  Le plusvalenze non rientranti nelle categorie precedentemente descritte sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante, a norma del paragrafo 7.

Articolo 14

  L'articolo 14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi ad eccezione dei casi in cui quest'ultimo abbia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodo o periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista l'imposizione concorrente.

Articolo 15

  Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati.
  Nonostante tale principio generale e in conformità al corrispondente principio del modello di Convenzione dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

   a) permanenza nell'altro Stato contraente per una durata non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

   b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

   c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

  Il paragrafo 3 persegue una finalità antielusiva, idonea a contrastare i fenomeni di «doppia non imposizione» sui salari degli impiegati di società operanti nel traffico internazionale. La disposizione prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente in tale settore sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza.
  Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto nonché ad altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

Articolo 16

  L'articolo 16 prevede l'imponibilità concorrente dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione o supervisione. La disposizione è completata, quanto agli aspetti definitori, dal paragrafo 5 del Protocollo, che specifica le norme domestiche cui far riferimento nei due Stati contraenti, in applicazione dell'articolo 16. Per l'Italia si rinvia al codice civile, titolo V, capo V.

Articolo 17

  L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.

Articolo 18

  In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE.
  Viene inoltre precisato al paragrafo 6, lettera a), del Protocollo che nell'ambito di applicazione di detto articolo rientrano anche le pensioni erogate con riferimento al lavoro autonomo, nonché quelle erogate da schemi pensionistici riconosciuti e regolati dalle leggi domestiche.
  Nel paragrafo 6, lettera b), del Protocollo è stata introdotta una clausola di effettiva tassazione (cosiddetta «subject to tax clause») che permette allo Stato della fonte delle pensioni, che ai sensi della Convenzione non avrebbe diritti impositivi, di tassare invece tali remunerazioni con le aliquote ordinarie previste dalla propria legislazione nazionale, qualora lo Stato di residenza ne preveda l'esenzione da imposta.

Articolo 19

  L'articolo 19, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE, detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.
  Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), prevedono che detti corrispettivi siano imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, ai sensi della lettera b), le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la cittadinanza di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  L'articolo 19 indica in entrambi i casi un criterio di imposizione esclusiva – alla lettera a) nello Stato della fonte dei pagamenti e alla lettera b) in quello di residenza – con ciò realizzando il presupposto giuridico per l'eliminazione della doppia imposizione fin dal momento dell'erogazione dei pagamenti stessi, al ricorrere delle situazioni indicate nell'articolo.
  Il paragrafo 2 riguarda il trattamento delle pensioni pubbliche, individuando la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, pur prevedendo la deroga (sempre esclusiva) in favore dello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza.
  Il paragrafo 3 prevede che la disciplina speciale di cui ai paragrafi precedenti non si applica qualora i servizi resi alle dipendenze dello Stato siano inquadrabili in un'attività di impresa esercitata dallo Stato o da una sua emanazione nell'esercizio di funzioni diverse da quelle pubbliche.

Articolo 20

  A norma di tale articolo, finalizzato ad incrementare gli scambi culturali, i pagamenti in favore di studenti e apprendisti sono esenti da imposta nello Stato in cui questi soggetti soggiornano, a condizione che i pagamenti siano finalizzati alla formazione e che provengano da fonti situate fuori da detto Stato. In ogni caso, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno.

Articolo 21

  Ai sensi dell'articolo 21, ogni altra tipologia di reddito non esplicitamente trattata negli articoli precedenti è imponibile, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente.
  Inoltre, al fine di evitare la doppia non imposizione, al paragrafo 3 del medesimo articolo è stata aggiunta una disposizione che prevede l'imposizione nello Stato della fonte, qualora tali redditi non siano assoggettati ad imposta nello Stato di residenza.
  Il paragrafo 7 del Protocollo specifica, con riferimento al menzionato paragrafo 3 dell'articolo 21, che per redditi non assoggettati ad imposta si intendono i redditi che beneficiano di un'esenzione di imposta.

Articolo 22

  Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale (articolo 165, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
  Nella formulazione italiana, lo specifico riferimento all'applicabilità della legge domestica per la concessione del credito d'imposta è stato effettuato anche al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, nonché di ulteriori cespiti reddituali provenienti dall'estero e non soggetti alle norme tributarie ordinarie, per i quali non è previsto il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui tali redditi siano sottoposti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su base opzionale del contribuente.
  Da parte uruguaiana, similmente è stato incluso nella Convenzione il metodo dell'imputazione ordinaria.

Articolo 23

  L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE.

Articolo 24

  L'articolo 24 prevede il meccanismo della procedura amichevole quale strumento per dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo della Convenzione. Tale disposizione è coerente con le indicazioni contenute nel modello di Convenzione dell'OCSE. L'approccio per l'accesso alle procedure amichevoli è il medesimo sia per l'Italia che per l'Uruguay, e di conseguenza è stato chiarito, al paragrafo 8 del Protocollo, che si segue un procedimento di notifica all'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di un eventuale diniego di apertura di una procedura amichevole.
  La disposizione contiene inoltre una clausola che consente di attivare una procedura arbitrale in caso di mancata conclusione positiva di una procedura amichevole per disaccordo tra le autorità competenti, previa richiesta del contribuente interessato e sempre che entrambe le autorità competenti concordino.

Articolo 25

  L'articolo 25 contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali. Tale disposizione è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, e prevedendo pertanto anche il superamento del «domestic tax interest» (paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5).
  Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

Articolo 26

  L'articolo 26, conforme al corrispondente articolo 28 del modello di Convenzione dell'OCSE, regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

Articolo 27

  L'articolo 27 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione, attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.
  Si tratta di una disposizione di tipo procedurale, alternativa all'applicazione diretta delle ritenute convenzionali, che si colloca al di fuori del contesto delle procedure amichevoli. Infatti nel caso in cui, ad esito di una procedura amichevole, le Parti siano tenute ad erogare un rimborso, la relativa obbligazione sussiste anche quando siano decorsi i termini temporali di cui alle norme domestiche. Al contrario, nel caso di una richiesta di rimborso avanzata ai sensi dell'articolo 27 per mancata applicazione diretta della Convenzione da parte del sostituto d'imposta, si applicano le norme e le procedure domestiche, posto naturalmente che il percettore del reddito abbia diritto al beneficio convenzionale.

Articolo 28

  L'articolo 28 disciplina il diritto di accesso alla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, nonché delle analoghe normative europee, è stato accolto il cosiddetto Principal Purpose Test (PPT), indicato dal rapporto sull'azione 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti ad un criterio minimo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefìci convenzionali.
  Su richiesta della controparte è stata altresì inclusa, al paragrafo 2, lettera (a), un'ulteriore clausola, sempre elaborata nel contesto del progetto BEPS, specificamente indirizzata al contrasto dei vantaggi fiscali realizzati attraverso le «triangolazioni» che utilizzano stabili organizzazioni localizzate in Paesi terzi a bassa fiscalità per talune categorie di redditi.
  La disposizione prevede, in sostanza, l'applicazione della legge domestica dello Stato della fonte laddove lo Stato di residenza di un'impresa consideri i redditi provenienti dallo Stato della fonte come attribuibili ad una stabile organizzazione situata in un Paese terzo e gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione siano esenti da imposizione nello Stato di residenza dell'impresa. In tal caso, i benefìci della Convenzione non si applicano se gli elementi di redditi sono stati assoggettati nel Paese terzo ad un'imposta inferiore al 60 per cento dell'imposta che sarebbe applicata se la stabile organizzazione fosse stata situata nel primo Stato (lo Stato di residenza dell'impresa).
  È prevista, alla lettera (b), un'esimente dall'applicazione del descritto meccanismo anti-abuso, nel caso in cui presso la stabile organizzazione vi sia la conduzione di un'attività di impresa sostanziale (active business test).
  In base alla successiva lettera (c), l'autorità competente dello Stato della fonte ha comunque la facoltà di valutare il caso concreto e stabilire il carattere non elusivo delle operazioni cui la clausola stessa è riferita. È prevista inoltre una consultazione fra le autorità competenti dei due Stati contraenti al fine della concessione o del diniego del beneficio convenzionale.

Articolo 29

  In base all'articolo 29, secondo le formule tradizionalmente in uso, la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica e avrà effetto, sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal 1° gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.

Articolo 30

  L'articolo 30 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.
  La Convenzione è integrata da un Protocollo i cui contenuti sono stati precedentemente illustrati nella presente relazione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  La Convenzione per eliminare le doppie imposizioni stipulata con l'Uruguay disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, mirando all'eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.
  Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, che già si sono dotati di analogo strumento giuridico.
  La Convenzione include gli elementi obbligatori (cosiddetti minimum standard) e talune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017.
  Segnatamente in materia di contrasto dell'abuso del diritto, la presente Convenzione contiene, all'articolo 28, disposizioni che disciplinano l'accesso ai benefìci convenzionali.
  Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 25 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri elaborati dall'OCSE in materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, rappresentando, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi.
  Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'amministrazione finanziaria italiana.
  Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si riferisce riguarda, come indicato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società, di cui al titolo II del medesimo testo unico, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che consente di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.
  Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.
  Pertanto, l'intervento rispetta i princìpi stabiliti nei predetti articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  In base ai princìpi costituzionali richiamati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Uruguay.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  La Convenzione si ispira in linea di massima al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato nell'ambito dell'OCSE, integrato con l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione dell'ONU, richieste dalla controparte. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
  Inoltre, il predetto modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre coerente con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e lotta ai fenomeni di BEPS.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Nella stipulazione di accordi contro le doppie imposizioni, gli Stati membri dell'Unione europea, compresa l'Italia, si ispirano per lo più al modello di Convenzione per evitare le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

  Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello dell'OCSE.
  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Non sono previste disposizioni del tipo indicato.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica per la valutazione degli effetti sul gettito.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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