FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1956

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( CONTE )

e dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

e con il ministro dello sviluppo economico
( DI MAIO )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009

Presentato il 3 luglio 2019

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  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
  L'Accordo intende creare un quadro giuridico di riferimento in grado di incoraggiare e di conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
  Tale tipo di accordo, oltre a essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica.
  Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in esame recepisce una serie di norme finalizzate a incoraggiare e a proteggere gli investimenti effettuati dalle persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.
  Per investimento si intende ogni tipo di bene investito, tra cui, a titolo esemplificativo: diritti di proprietà su beni mobili e immobili, compresi diritti reali di garanzia su beni di terzi quando essi possano costituire oggetto di investimento, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione nazionale per l'esercizio di attività economiche.
  L'Accordo risulta compatibile con il diritto europeo, in quanto notificato dal Governo italiano alla Commissione europea entro la scadenza dell'8 febbraio 2013, ai sensi degli articoli 2, 8 e 12 del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sul regime transitorio per gli accordi bilaterali in materia di investimenti (Bilateral Investment Treaties – BIT) conclusi dagli Stati membri con i Paesi terzi.
  Il regolamento citato era stato adottato in attuazione dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per salvaguardare il quadro giuridico esistente, assicurando la piena protezione agli investitori europei per quanto concerne gli investimenti all'estero, mantenendo l'efficacia degli accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri con Paesi terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). In base a quest'ultimo, infatti, la materia degli investimenti diretti esteri è divenuta di esclusiva competenza dell'Unione europea, con il conseguente venir meno, per gli Stati membri, della possibilità di negoziare autonomamente accordi bilaterali in materia con i Paesi terzi.
  Come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1219/2012, sarà necessario che, alla fine della procedura nazionale di ratifica dell'Accordo, l'Italia ne comunichi l'entrata in vigore alla Commissione europea.
  I principali articoli dell'Accordo prevedono:

   la clausola della nazione più favorita (articolo III): le Parti si impegnano a garantire agli investimenti – comprese le attività connesse – e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi;

   l'indennizzo per danni o perdite (articolo IV): con tale disposizione si prevede il diritto all'indennizzo nei casi in cui gli investitori di una Parte contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi. In questi casi la Parte contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato garantirà, ai fini dell'indennizzo per tali perdite o danni, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo;

   la disciplina per i casi di nazionalizzazione o esproprio (articolo V): apposite clausole regolamentano gli investimenti eventualmente sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale e con il pagamento di un'equa indennità. In tale ambito viene contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto;

   il rimpatrio di capitale, utili e reddito e il relativo regime (articolo VI): è previsto il libero trasferimento di capitale, redditi, profitti e retribuzioni senza indebito ritardo, dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali;

   regole sui cambi: l'articolo VIII, oltre a prevedere un termine temporale fino a due mesi successivi all'espletamento delle prescritte procedure per effettuare i trasferimenti, fissa il tasso di cambio al momento in cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio;

   la soluzione delle controversie: essa viene regolamentata in due articoli. L'articolo X riguarda le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti, per le quali, ove non si risolvano preventivamente tramite consultazione e negoziato, è prevista la possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc. L'articolo XI si riferisce invece alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente. Esso prevede la possibilità di ricorrere, a scelta: a) ai tribunali nazionali; b) a un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); c) al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (CIADI);

   in materia fiscale viene altresì previsto, all'articolo XIII, che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

  L'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti nel Turkmenistan, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. L'Accordo, inoltre, potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e incrementare il flusso di investimenti italiani nel Turkmenistan così come di investimenti turkmeni in Italia. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, l'Accordo costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti rientra nel quadro di analoghi accordi governativi sulla materia, che l'Italia ha sottoscritto con altri Paesi.
  L'Accordo assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei cittadini del Turkmenistan o degli investitori di Stati terzi.
  Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Gli oneri che potrebbero derivare dagli articoli IV e V sono del tutto remoti ed eventuali in quanto connessi a danni derivanti, nel territorio italiano, da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi (articolo IV) ovvero da nazionalizzazioni o espropri (articolo V). In tali remote eventualità si farà in ogni caso fronte agli eventuali oneri con apposito provvedimento legislativo.
  Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale di cui agli articoli X e XI si configurano come spese meramente eventuali. Ove, tuttavia, dal ricorso al suddetto tribunale arbitrale dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  La ratifica dell'Accordo in esame si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di investimento diretto tra l'Italia e il Turkmenistan.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'Accordo è il primo volto a regolare la materia tra le Parti contraenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Trattandosi della ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell’iter.

  Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  L'Accordo risulta compatibile con il diritto europeo, in quanto notificato dal Governo italiano alla Commissione europea entro la scadenza dell'8 febbraio 2013, ai sensi degli articoli 2, 8 e 12 del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sul regime transitorio per gli accordi bilaterali in materia di investimenti (Bilateral Investment Treaties – BIT) conclusi dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il regolamento era stato adottato in attuazione dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per salvaguardare il quadro giuridico esistente, assicurando la piena protezione agli investitori europei per quanto concerne gli investimenti all'estero, mantenendo l'efficacia degli Accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri con Paesi terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). In base a quest'ultimo, infatti, la materia degli investimenti diretti esteri è divenuta di esclusiva competenza dell'Unione europea, con il conseguente venir meno, per gli Stati membri, della possibilità di negoziare autonomamente accordi bilaterali in materia con i Paesi terzi. Come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1219/2012, sarà necessario che, alla fine della procedura nazionale di ratifica dell'Accordo, l'Italia ne comunichi l'entrata in vigore alla Commissione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non sono state operate abrogazioni di norme vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  L'attuazione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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