FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1950

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, PENTANGELO, D'ATTIS, SOZZANI, MULÈ, ROSSO, BAGNASCO, BIANCOFIORE, CASCIELLO, D'ETTORE, FERRAIOLI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, MILANATO, NAPOLI, PALMIERI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, ROTONDI, SARRO, SPENA, ZANELLA

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e altre disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti e di assistenza delle vittime della strada

Presentata il 2 luglio 2019

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  Onorevoli Colleghi! — I numerosi incidenti che quotidianamente avvengono sulle strade italiane richiedono una soluzione al problema, in particolare quelli causati da conducenti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Negli anni, la scarsa attenzione durante la guida, aggravata dall'uso di sostanze stupefacenti o di alcol ha determinato migliaia di vittime innocenti.
  Occorre pertanto intervenire in materia di sicurezza stradale per evitare ulteriori e inutili spargimenti di sangue sulle strade.
  In relazione a questa drammatica situazione appare urgente colmare una lacuna che pregiudica la possibilità di invertire la tendenza in atto e di migliorare la sicurezza stradale, istituendo una struttura tecnica dedicata alla sicurezza stradale in linea con gli standard europei.
  La presente proposta di legge interviene, quindi, al fine di istituire l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, un organo che tenga conto sia delle esperienze che altri Paesi europei hanno maturato in questa materia, sia delle indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale, sia di quanto contenuto nell'Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale.
  S'intende realizzare una struttura tecnica che gestisca in modo unitario tutta la materia della sicurezza stradale, già realtà nella maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea che da tempo hanno istituito apposite strutture, recependo e rilanciando il Piano nazionale della sicurezza stradale istituito dalla legge n. 144 del 1999, mai effettivamente concretizzato.
  Sono stabilite, inoltre, le finalità perseguite dall'Agenzia nazionale che si propone, tra le altre, anche di garantire:

   a) le attività di assistenza alle vittime della strada attraverso una centrale operativa (con numero verde e con portale tematico) che funzionerà nel tempo anche come centro di formazione per il personale dei centri di assistenza territoriali che saranno progressivamente attivati dagli enti locali e dalle regioni;

   b) le attività dell'Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale (articolo 8) per mettere in linea il nostro Paese con quelli più avanzati in Europa che hanno già da tempo tale struttura di ricerca;

   c) l'operatività della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale (articolo 10), sede ideale del confronto tra le organizzazioni economico-sociali interessate alla sicurezza stradale in grado di esprimere pareri obbligatori al Governo, alle Camere e agli enti locali, seppur non vincolanti, sulla materia.

  L'Agenzia nazionale si configura, in sintesi, come un organo di governance che si occupa quotidianamente e a «tutto tondo» delle politiche di sicurezza stradale impegnando le competenze tecnico-professionali che il nostro Paese possiede in buon numero.
  Sono inoltre definite la struttura e la composizione, le modalità di finanziamento, nonché le materie che l'Agenzia nazionale coordinerà.
  È poi istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale, con lo scopo di coordinare e di fornire le linee programmatiche concernenti la sicurezza stradale ai Ministeri interessati, oltre che all'Agenzia nazionale; il Comitato è, in sostanza, un organo di governance politico necessario, con cui l'Agenzia nazionale deve interagire.
  Si stabilisce inoltre, a prescindere dalla natura pubblica o privata del gestore, che il servizio stradale è a tutti gli effetti pubblico, con la conseguenza che la messa a norma e la manutenzione programmata delle strade sono obbligatorie erga omnes. Così come obbligatorie sono la predisposizione di un contratto di servizio, nel quale sono indicati gli obblighi di gestione, e la carta dei servizi all'utenza, nella quale sono indicati specificamente gli obblighi verso l'utenza relativi sia alla difesa attiva che al risarcimento del danno.
  Viene inoltre affrontato il problema dell'assistenza e del ristoro alle vittime della strada. Ogni anno, infatti, sulle strade italiane ci sono migliaia di vittime e invalidi gravi. È pertanto prevista l'istituzione del Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, gestito anche con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, grazie al quale le vittime potranno ricevere qualificate assistenza e consulenza in campo medico, sociale, psicologico e legale.
  Si prevede un potenziamento del ruolo attualmente svolto dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, costituita da un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, poiché tale organo necessita di un forte e rinnovato impulso. Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con l'Agenzia nazionale, riformi e rafforzi il ruolo e le funzioni della Consulta, prevedendo mezzi finanziari certi, personale, assetti organizzativi e di direzione.
  In ultimo si dispone l'istituzione di appositi uffici presso le prefetture-uffici territoriali del Governo per monitorare i sinistri stradali e per coordinare l'attività dei soggetti preposti ai servizi di polizia stradale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agenzia nazionale per la sicurezza stradale)

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia esercita la gestione e il controllo delle attività connesse alla circolazione e alla sicurezza stradali e fornisce un supporto tecnico al Governo, alle Camere e agli enti locali al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
  2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
  3. L'Agenzia ha sede in Roma e può articolarsi in sezioni periferiche.

Art. 2.
(Finalità dell'Agenzia)

  1. L'Agenzia ha le seguenti finalità:

   a) dare attuazione all'impegno di ridurre l'incidentalità stradale e il numero dei feriti e dei morti secondo le indicazioni dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale;

   b) programmare gli interventi necessari ai fini dell'attuazione della finalità di cui alla lettera a), attraverso l'individuazione di apposite linee prioritarie, tra le quali, in particolare, la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, l'assistenza alle regioni e alle amministrazioni locali nonché la verifica delle misure adottate in materia di circolazione e di sicurezza sulle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa e dalle società concessionarie;

   c) fornire pareri obbligatori preventivi, dare indirizzi per l'azione e coordinare gli interventi sulla circolazione per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dalle regioni, dalle province, dai comuni, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

   d) predisporre annualmente la relazione alle Camere sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

   e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e dell'Unione europea;

   f) fornire indirizzi per l'azione e coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni e dei dati sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale utilizzando i mezzi d'informazione e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia;

   g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché dei veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche, in conformità alle normative tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), in coordinamento con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

   h) fornire indirizzi per l'azione e coordinare le attività di assistenza alle vittime della strada e ai loro familiari;

   i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

   l) controllare periodicamente il rapporto tra costi e benefìci relativo al finanziamento delle attività previste dalla presente legge e i minori costi sociali derivanti dalle medesime attività;

   m) promuovere campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Art. 3.
(Struttura e organico dell'Agenzia)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.
  2. L'Agenzia è costituita da un comitato direttivo, da una direzione generale e da un direttore generale.
  3. Il comitato direttivo è presieduto da un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da tre membri designati dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'interno, da due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni economico-sociali degli utenti, del trasporto pesante di persone e di merci e degli automobilisti e da un membro del Forum nazionale dei giovani.
  4. La direzione generale è costituita da una segreteria generale, da quattro uffici dirigenziali e da sezioni periferiche territoriali, per complessive cento unità di personale, di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche con funzioni prevalentemente ispettive. Tutto il personale è trasferito all'Agenzia, tramite procedure di mobilità, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli altri Ministeri interessati, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
  5. Il direttore generale è nominato dal comitato direttivo ed è scelto tra persone di riconosciute esperienza e professionalità nel campo della sicurezza stradale.

Art. 4.
(Finanziamento dell'Agenzia)

  1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con una quota pari al 2 per cento degli importi delle sanzioni spettanti ai comuni, limitatamente alla somma superiore a 100.000 euro di gettito, e in quota parte dalle imposte, già esistenti, provenienti dal settore dei trasporti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Materie di competenza dell'Agenzia)

  1. L'Agenzia ha competenza nelle seguenti materie:

   a) gestione delle strade;

   b) condotte di guida e sanzioni per le relative violazioni;

   c) costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati sulle strade;

   d) regole di circolazione;

   e) assistenza alle vittime della strada;

   f) campagne di comunicazione sociale;

   g) formazione ed educazione stradale;

   h) diffusione e pubblicazione dei dati relativi alla circolazione e alla sicurezza stradali.

Art. 6.
(Comitato interministeriale
per la sicurezza stradale)

  1. È istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato», che ha il compito di coordinare l'attività e di definire le linee programmatiche, per quanto attiene alla sicurezza stradale, cui si devono attenere i seguenti Ministri:

   a) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) Ministro dell'interno;

   c) Ministro della giustizia;

   d) Ministro della salute;

   e) Ministro dell'economia e delle finanze;

   f) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   g) Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  2. Il Comitato è l'organo di gestione politica che condivide l'azione e l'attività dell'Agenzia. I Ministri di cui al comma 1 delegano un loro Sottosegretario di Stato in seno al Comitato.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla sicurezza stradale, il quale esercita le funzioni di presidente del Comitato.

Art. 7.
(Servizio pubblico della gestione delle strade. Contratto e carta dei servizi con obbligo di assicurazione)

  1. Indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, il servizio stradale è un servizio pubblico e la messa a norma e la manutenzione programmata delle strade sono obbligatorie.
  2. È obbligatorio un contratto di servizio nel quale sono indicati gli obblighi di gestione della strada o, nel caso che proprietà e gestione coincidano, un autodisciplinare di analogo contenuto.
  3. È obbligatoria, altresì, l'adozione della carta dei servizi all'utenza, nella quale sono specificamente indicati gli obblighi verso l'utenza sia per quanto concerne la difesa attiva sia con riferimento alle condizioni di risarcimento del danno.
  4. L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati, già previsto per i proprietari dei mezzi in circolazione, è esteso agli enti proprietari e agli enti gestori delle strade quali responsabili per danno di cose in custodia. Ove gli enti proprietari o gestori non ottemperino a tale obbligo, l'Agenzia provvede a irrogare le prescritte sanzioni, compreso l'intervento sussidiario.

Art. 8.
(Istituto di prevenzione, ricerca
e innovazione per la sicurezza stradale)

  1. È istituito l'Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Istituto», che si avvale, per la propria attività, del Centro sperimentale stradale dell'ANAS Spa e che opera coordinandosi con l'Agenzia.
  2. L'Istituto ha come scopo la raccolta di dati sull'incidentalità stradale e la relativa analisi e ha come principali settori di azione:

   a) la raccolta e l'analisi dei principali studi in materia di sicurezza stradale elaborati a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli studi dell'Unione europea;

   b) la raccolta e l'analisi delle migliori pratiche sviluppate a livello internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, volte a migliorare la sicurezza stradale;

   c) la raccolta e l'analisi dei dati di base sui sinistri stradali;

   d) l'investigazione autonoma e approfondita dei sinistri stradali mortali o con feriti gravi al fine di determinarne le cause e di elaborare eventuali contromisure utilizzando le più avanzate metodologie di analisi sviluppate a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

   e) la costituzione, ai soli fini di ricerca, di una banca di dati sui sinistri mortali e con feriti gravi.

  3. L'Istituto invia periodicamente all'Agenzia un rapporto contenente i principali risultati emersi dallo studio del fenomeno della sinistralità stradale e l'indicazione delle misure elaborate al fine di aumentare la sicurezza sulla strada.
  4. L'Istituto agisce in piena autonomia individuando annualmente i principali settori nei quali concentrare la sua attività di indagine, di ricerca e di analisi.
  5. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i principali centri di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di ricerche sulla sicurezza stradale a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea. Altri soggetti, quali fondazioni, organizzazioni e associazioni, operanti nel settore della sicurezza stradale, appartenenti al settore pubblico, privato o del privato sociale, possono comunque collaborare con l'Istituto.
  6. Lo statuto e il regolamento dell'Istituto sono predisposti e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Agenzia.

Art. 9.
(Consulta nazionale sulla sicurezza stradale)

  1. Alla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale operante presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le ulteriori funzioni di organo di consulenza dell'Agenzia, con emanazione di pareri obbligatori in materia. Lo statuto e il regolamento della Consulta sono predisposti e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Agenzia.

Art. 10.
(Istituzione del Centro nazionale
di assistenza alle vittime della strada)

  1. Al fine di ridurre l'impatto sociale degli incidenti stradali, è istituito, presso il Ministero della salute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, di seguito denominato «Centro», con il compito di disciplinare, attuare e monitorare gli interventi di urgenza per le grandi invalidità fisiche e psichiche derivanti da incidenti stradali, mediante l'elaborazione di strutture specialistiche in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con le imprese di assicurazione private, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con tali soggetti. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della salute, coordina le attività del Centro.
  2. Il personale assegnato al Centro, in sede di prima attuazione della presente legge, non può essere superiore a cinquanta unità, di cui almeno la metà da destinare al servizio ispettivo e di monitoraggio. Il personale è trasferito al Centro, tramite procedure di mobilità, dai Ministeri, enti, società, organizzazioni e consulenti pubblici e privati operanti nel settore dell'assistenza alle vittime della strada. Le strutture periferiche del Centro sono gestite dalle regioni, attraverso protocolli concordati con il medesimo Centro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
  3. Il contributo al Servizio sanitario nazionale, pari al 10,5 per cento dei premi dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati, è destinato all'assistenza alle vittime della strada. Il gettito annuo di tale contributo è amministrato dal Centro, d'intesa con le regioni.

Art. 11.
(Istituzione di uffici presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)

  1. Al fine di monitorare in modo efficace i sinistri stradali e di coordinare l'attività dei soggetti preposti ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo sono istituiti appositi uffici.

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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