FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1853

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, GAVA, BENVENUTO, LUCCHINI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica di siti contaminati, nonché al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di reati ambientali

Presentata il 16 maggio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – Chi ama il nostro Paese deve credere nella sua crescita economica e nella sua capacità di affrontare le sfide della nuova industrializzazione garantendo al contempo il diritto alla salute, alla tutela dell'ambiente e al lavoro. La crescita economica dell'Italia dipende anche dalla capacità del nostro Paese di risanare e di mettere in sicurezza il territorio, nonché dalla valorizzazione delle aree dismesse, quelle che in gergo tecnico sono chiamate «brownfield». A tali fini la presente proposta di legge interviene sull'attuale disciplina delle bonifiche e della reindustrializzazione dei siti contaminati.
  Questo intervento ha due obiettivi fondamentali: semplificare le procedure per le bonifiche e prevedere interventi efficaci e veloci per dare nuova vita ai territori recuperati.
  In tale senso, è prioritario e necessario rivolgere lo sguardo alle risorse per effettuare gli interventi necessari a contrastare la contaminazione e a rendere le aree da bonificare pronte per un nuovo utilizzo attraverso l'insediamento di nuove attività produttive o la ripresa di quelle che già insistono oggi su siti contaminati.
  È infatti indubbio che uno dei principali ostacoli alla bonifica è il suo costo elevato, determinato sia da fattori tecnologici che dai costi della gestione dei rifiuti, ma anche dai tempi lunghi degli interventi stessi e dalle richieste sempre stringenti degli enti di controllo.
  La possibilità di un progetto di investimento futuro giustifica i costi della bonifica e rende maggiormente certa la sua attuazione.
  Ciò premesso, la maggiore criticità che costituisce un freno alle attività di bonifica è proprio l'attuale concezione che scinde la fase della bonifica da quella dell'investimento e dello sviluppo futuro, cioè del «riuso» dell'area bonificata.
  I dati dimostrano che il 90 per cento delle bonifiche iniziate a fronte di un progetto industriale già concepito all'atto della progettazione dell'intervento ambientale tende a concludersi, nonostante i costi e gli ostacoli amministrativi, in tempi congrui a consentire l'investimento di industrializzazione successivo. Al contrario, le bonifiche concepite senza una contestuale progettualità di sviluppo futuro tendono a subire rallentamenti e battute di arresto.
  Un intervento normativo è quindi necessario al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione. Occorre innanzitutto snellire la procedura di autorizzazione allo scarico delle acque per gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, al fine di garantire una corretta gestione di tali interventi attraverso il rilascio di un'autorizzazione provvisoria da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nelle more del rilascio delle autorizzazioni da parte della stessa autorità; consentire al soggetto che ha avviato il procedimento di esperire, in contraddittorio con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere come concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; rafforzare, in linea con lo spirito del decreto legislativo n. 127 del 2016, il ruolo della conferenza di servizi per quanto concerne le bonifiche, consentendo di acquisire in tale sede tutte le pronunce necessarie per l'emissione del decreto autorizzativo (ad esempio, il parere della regione sull'eventuale necessità di attivare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale – VIA) e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione dei progetti; prevedere che la relazione conclusiva dell'ARPA (da rendere entro quarantacinque giorni dal collaudo), che conferma il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, costituisca certificazione di avvenuta bonifica, previa presa d'atto da parte della conferenza di servizi; introdurre la possibilità di procedere alla restituzione agli usi legittimi delle aree bonificate e a certificazioni a stralcio anche suddivise per lotti in funzione dello stato di avanzamento degli accertamenti o degli interventi; prevedere che i termini per il rilascio di pareri o nulla osta da parte delle pubbliche amministrazioni abbiano natura perentoria; applicare a tutti i siti oggetto di bonifica una disciplina per la realizzazione di attività sperimentali, sulla falsariga di quanto previsto in uno dei protocolli attuativi dell'Accordo di programma per il SIN di Porto Marghera del 16 aprile 2012; razionalizzare e adeguare gli organici e le risorse a disposizione della pubblica amministrazione competente al fine di garantire la rapidità delle attività istruttorie.
  Inoltre, nei siti interessati da riconversioni industriali è necessario consentire non solo gli interventi di manutenzione degli impianti, ma anche gli aggiornamenti impiantistici, gli investimenti che permettono di mantenere la competitività del sistema produttivo e le attività di riconversione.
  Infatti, pur senza compromettere la possibilità di effettuare gli interventi di bonifica dei siti, è necessario consentire le attività connotate da particolare urgenza, in quanto collegate a investimenti strategici, anche di economia circolare, a vincoli normativi o a prescrizioni imposte dall'autorità competente. Gli interventi ambientali possono, infatti, essere integrati con la realizzazione dei nuovi impianti.
  Ciò, peraltro, consente il contenimento del consumo di suolo e l'utilizzo dei brownfield per i nuovi investimenti legati allo sviluppo dell'economia circolare. Il sistema dei controlli viene riformato con la previsione dell'articolo 7. Molti siti oggetto di bonifica sono di dimensioni tali per cui gli interventi progettati sono realizzati in base a un cronoprogramma che delinea anche le priorità di intervento nelle diverse aree del sito. Per consentire il celere riutilizzo delle aree con terreni non contaminati, o nei quali si siano già conclusi gli interventi di bonifica programmati, per progetti di investimento, riconversione, rilancio e riqualificazione delle aree si ritiene opportuno introdurre una disposizione che semplifichi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica delle singole aree e la chiusura del procedimento per i terreni puliti, a condizione che gli interventi e le opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
  Tra le modifiche più rilevanti previste dalla presente proposta di legge, si segnala l'articolo 9, che introduce l'articolo 252-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani», cioè dei siti per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, ovvero non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, ovvero non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica (secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della presente proposta di legge).
  Il comma 1 del nuovo articolo prevede l'istituzione di un Fondo pilota per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi previsti dallo stesso articolo.
  Il comma 2 propone l'introduzione di un meccanismo incentivante che potremo chiamare «BONIBONUS», consistente in un credito d'imposta per gli interventi di bonifica effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione e propedeutici a rilanciare gli investimenti nei siti orfani.
  La norma trova la sua ratio nella necessità di superare l'approccio secondo cui la bonifica è slegata da processi di reindustrializzazione e quindi rappresenta solo un costo. L'obiettivo è, quindi, quello di attrarre investimenti per il risanamento dei siti orfani. In merito al quantum dell'agevolazione, nel 2016, secondo un'analisi condotta a riguardo, a fronte di un'estensione totale di 45.878 ettari, è stato stimato un costo di risanamento pari a 9,7 miliardi di euro, di cui circa 6,6 miliardi di euro per l'insieme delle aree industriali considerate (circa 31.000 ettari) e un costo totale di circa 3,1 miliardi di euro per le aree pubbliche (di circa 1.500.027 ettari). Le elaborazioni prodotte sugli effetti macroeconomici evidenziano che se tale investimento fosse condotto in un periodo di cinque anni si determinerebbero un aumento del livello di produzione di oltre 20 miliardi di euro e un incremento del valore aggiunto complessivo di circa 10 miliardi di euro. Inoltre, il modello stima un incremento di circa 200.000 unità di lavoro standard (ULA). Rispettivamente, si tratta di una variazione percentuale media annua dello 0,13 per cento per la produzione e dello 0,136 per cento per il valore aggiunto. Considerato che la crescita media della produzione industriale ha registrato negli ultimi mesi valori negativi, possiamo affermare che un rilancio diffuso degli investimenti di risanamento potrebbe generare un impatto economico sicuramente positivo.
  Inoltre, un investimento di questo tipo avrebbe un ritorno per le casse dello Stato, tra imposte dirette, calcolate sulla base di aliquote medie standard, imposte indirette (IVA) e introiti in termini di contributi sociali (in relazione agli aumenti occupazionali), pari a circa il 48 per cento dell'investimento.
  Per questo motivo si ritiene sostenibile, dal punto di vista della finanza pubblica, istituire un meccanismo agevolativo per cui, per ogni euro investito da privati, lo Stato potrebbe rinunciare a riscuotere imposte fino a un valore massimo cumulato di 0,48 euro.
  La misura è a saldo positivo per le finanze dello Stato, dal momento che a oggi lo Stato non incassa imposte perché gli investimenti non vengono sostenuti e, allo stesso tempo, sostiene dei costi per garantire condizioni minime di salute e di sicurezza per la popolazione interessata. La norma propone, inoltre, che il credito d'imposta, mediante procedure a evidenza pubblica, sia concesso secondo modalità individuate con decreto ministeriale e che non possa essere superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e a 2 milioni di euro per ogni intervento, in modo da rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.
  Le modifiche proposte, inoltre, da un lato, favoriscono la responsabilizzazione dei soggetti preposti al servizio pubblico al corretto e tempestivo svolgimento dei loro doveri e, dall'altro, dovrebbero consentire di superare la sostanziale inutilità della previsione del secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e più in generale della stessa attuale formulazione del reato omissivo.
  Difatti, la sostanziale assenza nel nostro ordinamento di termini perentori a carico della pubblica amministrazione entro cui completare procedimenti e rilasciare provvedimenti, complice l'assenza di un effettivo sistema sanzionatorio di qualsiasi natura a carico dei funzionari e dei dirigenti preposti, pone nel nulla la già difficile possibilità dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dei medesimi soggetti.
  Le modifiche proposte hanno, quindi, un chiaro e oggettivo intento di moralizzazione e di incremento della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione.
  La norma proposta dall'articolo 11 punta a escludere la punibilità per i delitti colposi in caso di avvio spontaneo delle attività di risanamento ambientale in conformità alla legge. Sul punto si segnala che l'avvio di tali attività deve avvenire per legge entro le 24 ore dal verificarsi di una potenziale contaminazione.
  La modifica consentirebbe di scongiurare l'evidente paradosso contenuto nell'attuale disciplina del ravvedimento: l'imputato di associazione a delinquere aggravata e l'autore del delitto doloso di traffico illecito di rifiuti avrebbero diritto alla stessa riduzione di pena prevista per l'autore del delitto colposo di inquinamento o di pericolo di inquinamento, solo che ai primi basterebbe porre in essere una generica e piuttosto limitata attività collaborativa, ai secondi invece la riduzione risulterebbe applicabile con la realizzazione degli interventi di risanamento. Dunque, l'attuale disposizione prevede condizioni di ravvedimento più severe proprio per coloro che invece si attivano spontaneamente e prontamente per i risanamenti, che sul piano ambientale rappresentano l'unica soluzione da percorrere per tutelare al meglio l'ambiente e, quindi, da premiare.
  La modifica, poi, punta a rendere concretamente applicabile la disciplina sul ravvedimento operoso da realizzare tramite gli interventi suddetti. Il testo attuale, infatti, presenta vincoli temporali che non tengono conto della reale durata delle fasi autorizzative e realizzative delle attività di risanamento. La norma vigente sul ravvedimento operoso è, nella maggior parte dei casi, inapplicabile per l'impossibilità di realizzare gli interventi nei tempi ivi previsti.
  L'accesso alla riduzione di pena risulterà precluso non solo nell'ipotesi in cui la realizzazione degli interventi dovesse protrarsi in ragione della loro complessità, ma anche ove il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto di bonifica richiedesse un tempo maggiore rispetto alle indagini giudiziarie. Tutto ciò, ovviamente, senza considerare le possibili situazioni di inefficienza o inerzia degli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della parte seconda i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al titolo V della parte quarta e i progetti relativi a opere di carattere temporaneo».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i princìpi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito»;

   b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) sito orfano: sito per il quale il responsabile della contaminazione non è individuabile ovvero non può essere ritenuto tale ai sensi della legislazione vigente ovvero non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica»;

   c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

   «n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzare alla cessazione definitiva dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nei successivi quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre i successivi quindici giorni»;

   b) al comma 3, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui il sito oggetto del procedimento sia ubicato all'interno di un'area interessata da fenomeni naturali o antropici che abbiano determinato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente come definito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Ove la rilevazione dei valori di fondo non sia stata definita dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il soggetto proponente presenta alla stessa Agenzia un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale o antropico da assumere come concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Tale piano è attivato dal proponente entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso ed è attuato, con oneri a carico del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente definisce i valori di fondo naturale o antropico sulla base delle risultanze del piano di indagine nonché di altri dati in suo possesso relativi all'area interessata. In tale caso il piano di caratterizzazione di cui al secondo periodo è presentato entro i trenta giorni successivi alla definizione dei valori di fondo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa e nulla osta da parte della pubblica amministrazione»;

   c) al comma 4, le parole: «entro i sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre sessanta giorni»;

   d) al comma 6, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;

   e) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei siti interessati da attività di messa in sicurezza operativa possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche e delle strutture interrate, nonché interventi di adeguamento degli impianti e nuove iniziative industriali o modifiche di impianti esistenti, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. Nel caso di riconversione dell'attività, alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, le misure di messa in sicurezza operativa già in atto continuano a essere esercitate in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzare alla cessazione definitiva dell'attività. Ove tecnicamente possibile, gli interventi di bonifica possono essere integrati con la realizzazione dei nuovi investimenti»;

   f) al comma 13, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, la regione provvede al rilascio della relazione tecnica favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi del comma 2 dell'articolo 248; i lavori edili, nelle more che la provincia provveda al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, possono essere avviati sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi di bonifica eseguiti».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Dopo l'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «Art. 242-ter. – (Procedura semplificata per le operazioni di scarico delle acque derivanti da operazioni di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza) – 1. Al fine di garantire una corretta gestione delle procedure di scarico delle acque derivanti dagli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza di cui al comma 1, lettere i) e m) dell'articolo 240, nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 124 e seguenti, l'Autorità competente, fermo restando il rispetto dei criteri generali della disciplina degli scarichi di cui all'articolo 101, rilascia un titolo provvisorio all'esercizio delle attività di scarico.
   2. Il soggetto interessato provvede con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul rispetto dei valori limite previsti nell'allegato 5 al presente titolo».

Art. 5
(Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «6-bis. Per gli interventi da effettuare nelle aree contaminate di ridotte dimensioni di cui all'articolo 249 o disciplinate da norme speciali, nelle more della presentazione e dell'approvazione del progetto di bonifica, il soggetto responsabile può proporre istanza di autorizzazione al trattamento delle acque di falda emunte in fase di adozione delle misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza e istanza di autorizzazione allo scarico delle acque trattate, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al presente titolo. A tale fine il soggetto responsabile allega all'istanza idonea relazione descrittiva dell'impianto di trattamento e delle relative prestazioni. L'autorità competente per l'approvazione del progetto di bonifica si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «3-bis. Il soggetto interessato che ha la proprietà, la gestione o la disponibilità del sito e che presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti presta la garanzia finanziaria di cui all'articolo 242, comma 7, in misura pari al 5 per cento del costo complessivo stimato degli interventi; tale garanzia è svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica. Contestualmente all'attivazione degli interventi di bonifica riguardanti i singoli lotti, il soggetto interessato che ha la proprietà, la gestione o la disponibilità del sito stesso presta specifica garanzia di importo pari al 20 per cento del costo stimato degli interventi relativi al lotto medesimo, che è svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica del singolo lotto. In alternativa, il medesimo soggetto presta la garanzia finanziaria di cui all'articolo 242, comma 7, per un importo pari al 20 per cento del costo complessivo stimato degli interventi previsti nell'intero progetto di bonifica. Tale garanzia è progressivamente svincolata, su domanda del soggetto interessato, per i lotti per i quali è sopravvenuta la certificazione di avvenuta bonifica, sulla base di un piano di svincolo contenuto nel progetto stesso. L'importo delle garanzie finanziarie deve assicurare la copertura totale dei costi di smantellamento degli impianti, delle installazioni e delle strutture relative alla bonifica del lotto. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione in caso di interventi di bonifica realizzati dal soggetto responsabile della potenziale contaminazione.
   3-ter. Le garanzie finanziarie di cui al comma 3-bis sono ridotte del 30 per cento qualora il progetto di bonifica preveda di trattare almeno il 60 per cento del volume della matrice contaminata mediante interventi in situ come definiti nell'allegato 3 al titolo V della parte quarta».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al comma 2, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati, a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. Le disposizioni del primo periodo si applicano, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento, qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinati a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. La certificazione di cui al comma 2-bis costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7, in relazione ai lotti o alle aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione, nonché a quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche o dell'autorizzazione dei progetti entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente dal proprietario cedente e dall'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente presta le garanzie di cui all'articolo 245, commi 3-bis e 3-ter, rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento del relativo decreto».

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 252-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «Art. 252-ter. – (Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani) – 1. Al fine di arrestare l'inquinamento e di favorire un razionale uso del suolo nonché il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo pilota, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e alla riqualificazione dei siti orfani, per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per ogni progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni compresi nel proprio territorio, mediante procedura a evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.
   2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti beneficiano di un credito d'imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ogni intervento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.
   3. Le pubbliche amministrazioni proprietarie di siti orfani possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 328 del codice penale)

  1. All'articolo 328 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

   «Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio o comunque non risponde comunicando i termini entro cui l'atto dovrà essere compiuto, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. La richiesta di cui al primo periodo deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
   Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che non compia l'atto del suo ufficio entro i termini comunicati all'interessato in risposta alla richiesta di cui al secondo comma è punito con la reclusione di cui al primo comma».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 452-decies del codice penale)

  1. All'articolo 452-decies del codice penale. il secondo comma è sostituito dai seguenti:

   «Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il corso della prescrizione è sospeso.
   Le pene previste dall'articolo 452-bis non si applicano nei confronti di chi abbia commesso il delitto per colpa e abbia avviato di propria iniziativa le procedure di messa in sicurezza e, ove possibile, di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o di regolamento».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano in caso di spontaneo e tempestivo avviamento delle procedure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o di regolamento».

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