FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-A

PROPOSTE DI LEGGE

181

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici e concessione di un contributo per l'acquisto dei medesimi da parte dei condomìni con più di dieci unità abitative

Presentata il 23 marzo 2018

1034

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni concernenti la dotazione di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nelle università e nelle scuole, nonché modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tali apparecchi

Presentata il 31 luglio 2018

1188

d'iniziativa dei deputati
MULÈ, GELMINI, SOZZANI, MINARDO, BIGNAMI, FIORINI, NOVELLI, MUGNAI, BATTILOCCHIO, RIPANI, MARIN, PITTALIS, PETTARIN, BAGNASCO, CASCIELLO, NAPOLI, D'ATTIS, VITO, ZANELLA, PALMIERI, SACCANI JOTTI, PAOLO RUSSO, RUFFINO, GIACOMETTO, BARTOLOZZI, PORCHIETTO, CANNATELLI, MAZZETTI, RUGGIERI, BERGAMINI, SCOMA, ROTONDI, SQUERI, BIANCOFIORE, MILANATO, ROSSO, CARRARA, ANNA LISA BARONI, SILLI, SARRO, POLIDORI, ZANGRILLO, NEVI, CASSINELLI, CATTANEO, FASCINA, ROSSELLO, LABRIOLA, FERRAIOLI, VIETINA, PENTANGELO, ELVIRA SAVINO, GAGLIARDI, VERSACE, MUSELLA, PEREGO DI CREMNAGO, FASANO, MARROCCO, ANGELUCCI, FATUZZO, GERMANÀ

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

Presentata il 24 settembre 2018

1593

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, FRASSINETTI, OSNATO

Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nelle scuole pubbliche e la formazione per il loro impiego

Presentata il 13 febbraio 2019

1710

d'iniziativa dei deputati
MISITI, DONNO, BUOMPANE, SODANO, ADELIZZI, LOVECCHIO, BOLOGNA, TUCCI, ZENNARO, MELICCHIO, MANZO, CARELLI, GIOVANNI RUSSO, MASSIMO ENRICO BARONI, ORRICO, D'INCÀ

Disposizioni concernenti l'installazione
obbligatoria di defibrillatori automatici esterni

Presentata il 27 marzo 2019

1749

d'iniziativa dei deputati
FRASSINETTI, RAMPELLI, RIZZETTO, OSNATO, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FERRO, FIDANZA, FOTI, GEMMATO, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, PRISCO, ROTELLI, TRANCASSINI

Agevolazioni fiscali e tariffarie per l'installazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nei condomìni con più di dieci unità abitative e altre disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso presso le istituzioni scolastiche

Presentata il 5 aprile 2019

1836

d'iniziativa dei deputati
LEDA VOLPI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLDI, BOLOGNA, CASA, CATALDI, CHIAZZESE, D'ARRANDO, DE GIROLAMO, DE MARTINI, FOSCOLO, GRIPPA, IANARO, LAPIA, LAZZARINI, LOCATELLI, LOMBARDO, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, OLGIATI, PANIZZUT, RIZZONE, ROMANIELLO, SARLI, SCANU, SPORTIELLO, SUTTO, TIRAMANI, TRIZZINO, VILLANI, ZIELLO

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 3 aprile 2001, n. 120, per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici

Presentata l'8 maggio 2019

1839

d'iniziativa dei deputati
RIZZO NERVO, CARNEVALI, DE FILIPPO, UBALDO PAGANO, PINI, SCHIRÒ, SIANI

Criteri e modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e altre disposizioni concernenti tali apparecchi, nonché introduzione dell'insegnamento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole secondarie di secondo grado

Presentata l'8 maggio 2019

(Relatori: LAPIA e MULÈ )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 18 luglio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 181, 1034, 1188, 1593, 1710, 1749, 1836 e 1839. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,

   rilevato che:

    il testo unificato appare riconducibile principalmente alla materia «tutela della salute», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; assumono inoltre rilievo le materie «ordinamento civile e penale» (con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'articolo 3) e «norme generali sull'istruzione» (con riferimento alle iniziative di formazione nelle scuole di cui all'articolo 5), di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione;

    per quanto riguarda le disposizioni che incidono più direttamente sulla materia di competenza concorrente «tutela della salute», la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni evidenziato l'esigenza (ex multis nella sentenza n. 251 del 2016) di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

    l'articolo 1, comma 2, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto per definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 181 Gallinella e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   rilevato che la proposta di legge condivisibilmente prevede che tutte le pubbliche amministrazioni di una certa dimensione si dotino di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato e individua come prioritaria l'installazione dei dispositivi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

   osservato, in particolare, che l'articolo 5 del testo in esame, novellando il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dispone che le iniziative di formazione ivi previste a favore degli studenti delle scuole per promuovere la loro conoscenza delle tecniche di primo soccorso siano estese, da una parte, al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e che, dall'altra parte, tali iniziative abbiano ad oggetto anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) specificare, all'articolo 5, che – nell'organizzazione delle iniziative di formazione ivi previste in materia di tecniche di primo soccorso, di tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore esterno e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo – devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, quando destinatari delle medesime iniziative di formazione, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età;

    b) chiarire espressamente che le risorse individuate a copertura degli oneri finanziari del provvedimento in esame devono essere impiegate anche per il finanziamento delle iniziative di formazione nelle scuole di cui al medesimo articolo 5, conseguentemente modificando il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 là dove prevede che le iniziative di formazione devono essere svolte «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (C. 181 e abbinate);

   valutato favorevolmente l'articolo 4, comma 01, che introduce l'obbligo – per gli scali aerei, ferroviari e marittimi e per i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno due ore – di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DEA) e di personale formato ai sensi della legge;

   rilevata l'opportunità di includere nella norma anche i porti e i mezzi della navigazione interna;

   valutato altresì positivamente l'articolo 7, che prevede l'adozione di un'unica applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei defibrillatori più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 4, comma 01, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «scali aerei, ferroviari e marittimi» con le seguenti: «aeroporti, stazioni ferroviarie e porti» e di sostituire le parole: «e marittimi» con le seguenti: «marittimi e della navigazione interna».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (C. 181 Gallinella e abbinate), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che gli enti territoriali incentivino, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei centri commerciali, condomìni, alberghi e strutture aperte al pubblico, nel rispetto della normativa vigente;

   preso altresì atto dell'articolo 4, che dispone l'obbligo di installazione dei defibrillatori per gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, per i gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché per i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione;

   rilevato che il medesimo articolo 4 prevede l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita sia durante le competizioni, sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate, compresi trasferimenti e ritiri, nonché l'obbligo, per le suddette società sportive che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 181 Gallinella e abbinate, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   condivise le finalità del provvedimento, volto a promuovere la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, prevedendo, all'articolo 1, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni con almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di tali attrezzature e di personale formato per il loro utilizzo;

   considerato che la limitazione alle pubbliche amministrazioni «che abbiano almeno quindici dipendenti» dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato potrebbe risultare di difficile applicazione;

   tenuto conto che l'articolo 2 dispone l'adozione da parte degli enti territoriali di propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate;

   preso atto che l'articolo 3 estende la possibilità di usare i defibrillatori automatici anche a chi non abbia ricevuto una formazione specifica, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco;

   rilevato che l'articolo 5 inserisce tra le iniziative di formazione per gli studenti, previste dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015, anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno, e dispone l'estensione di tali iniziative al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente: «1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 181 Gallinella e abbinate, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;

   tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 99 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Art. 1.
(Disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici)

  1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per l'attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le sedi delle amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
  4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.
(Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

  1. Gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.
  2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
  3. Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

  1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare effettuate dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano in stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero».

Art. 4.
(Dotazione e utilizzo dei DAE da parte di altri soggetti)

  1. All'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nelle competizioni, negli allenamenti e nelle altre attività correlate, compresi i trasferimenti e i ritiri»;

   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

   «11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico».

  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5.
(Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE)

  1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario».
  2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 29 settembre può altresì organizzare, in concomitanza con la «Giornata mondiale del cuore», iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»)

  1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
  2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
  3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE, la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

Art. 7.
(Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti di 250.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.

Art. 8.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Dopo il numero 1-quater) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

    «1-quinquies) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

   a) per l'anno 2019, mediante riduzione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

  1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.
  2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. L'attività di informazione e di sensibilizzazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
  3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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