FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 179

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI

Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 23 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge definisce in modo più puntuale i compiti e le responsabilità degli operatori vigili del fuoco non direttivi e non dirigenti e riconosce ad essi la pienezza delle caratteristiche connesse alle funzioni tecnico-operative espletate, in quanto personale direttamente impegnato nelle attività di soccorso e sempre maggiormente coinvolto in interventi che richiedono specializzazione e professionalità.
  Purtroppo, le norme messe a punto nel corso del tempo sono scaturite da un concetto di soccorso piuttosto riduttivo che ha considerato l'amministrazione come l'attività primaria in senso stretto, anziché tutte quelle operazioni di emergenza e di prevenzione in cui i vigili del fuoco sono giornalmente impiegati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia della loro incolumità.
  La presente proposta di legge modifica il titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in tutte le parti che presentano lacune interpretative in merito alla direzione delle attività di soccorso al fine di riequilibrare il rapporto tra potere funzionale, esercitato dalle figure di livello più elevato, e responsabilità, assegnate invece ai ruoli operativi che intervengono prioritariamente e direttamente, sempre in emergenza, sul luogo dell'operazione.
  L'intervento proposto stabilisce, poi, che all'interno di ciascuna area, individuata sulla base del titolo di studio necessario per l'ingresso nel Corpo, i passaggi di qualifica avvengano per merito ed esperienza e non per concorso, così come avviene normalmente nel pubblico impiego; si prevede, inoltre, che i ruoli operativi e i ruoli specialistici possano transitare verso i ruoli tecnici a pari requisiti di formazione ed esperienza, ridisegnando così una struttura organizzativa che vede, per le diverse figure, un percorso di carriera funzionale a migliorare il servizio reso ai cittadini.
  Gli articoli 1 e 2 ridefiniscono le figure professionali: si istituisce il ruolo dello specialista, una realtà già presente e riconosciuta dall'amministrazione ma senza legittimazione giuridica e si sopprime quello di vigile qualificato al fine di consentire un più rapido passaggio ai ruoli successivi sulla base del merito e delle competenze. L'articolo 3 dispone che il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco sia almeno il diploma triennale, in luogo del diploma della scuola dell'obbligo. L'articolo 4 innalza da 12 a 16 mesi la durata del corso di formazione al termine del quale gli allievi sostengono un esame abilitante al servizio e parificato a tutti gli effetti al diploma di istruzione secondaria superiore nel caso di ingresso con il diploma triennale; durante il corso gli allievi hanno le stesse attribuzioni dei vigili volontari.
  Gli articoli 5 e 6 rideterminano la carriera della qualifica di vigile con particolare attenzione al merito e stabiliscono che i vigili del fuoco esperti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica e completato uno dei percorsi di professionalizzazione previsti e indirizzati all'acquisizione di particolari capacità operative e conoscenze tecniche di elevato livello transitano, secondo l'ordine di acquisizione dei titoli, al ruolo di vigile coordinatore.
  L'articolo 7 chiarisce le competenze del capo squadra attribuendogli la capacità di intervenire nelle scelte dell'amministrazione in merito alle acquisizioni di attrezzature e materiali di soccorso e di protezione. Le modifiche proposte sono volte a chiarire le funzioni che il capo squadra già svolge, ovvero la valutazione autonoma degli interventi occorrenti nonché l'effettuazione e il coordinamento delle operazioni ove sussistono rischi di incendio, anche se ai sensi della normativa vigente, solo in assenza di figure superiori e su disposizione delle professionalità superiori, previsione che di fatto lo sottopone a operare in modo continuativo con «delega» di funzioni superiori e quindi con maggiori responsabilità derivanti dallo svolgimento di incarichi di livello più elevato. È infatti anomalo che il capo squadra, che interviene direttamente e per lo più in emergenza nello scenario dell'incidente, debba agire sulla base di eventuali indicazioni di professionalità superiori, raramente presenti, ovvero decidere autonomamente in loro assenza, avendo la responsabilità del buon fine dell'intervento e conservando comunque, anche in presenza delle professionalità superiori e in ottemperanza alle loro indicazioni, la responsabilità dell'incolumità della propria squadra. Si riformula inoltre la competenza del capo reparto attribuendogli la direzione di più squadre sul campo operativo, oggi non chiaramente definita, nonché la facoltà di intervenire sulle scelte dell'amministrazione in materia di attrezzature da utilizzare nella fase di soccorso, e assegnandogli il compito di capo turno provinciale, così come definito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.
  L'articolo 8 definisce le competenze del personale specialista e capo specialista, qualifiche che provvedono e controllano gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, partecipano allo svolgimento delle attività di soccorso e sono responsabili diretti dell'attività posta in essere; valutano autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli e alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione degli incendi; redigono e sottoscrivono rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupano della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Gli articoli da 9 a 14 regolamentano l'accesso ai ruoli di capo squadra, specialista, capo reparto, capo specialista e capo specialista esperto; l'articolo 15 ridefinisce più chiaramente i compiti attribuiti alle qualifiche degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. L'articolo 16 regolamenta l'accesso al ruolo iniziale di vice ispettore e prevede il principio per il quale i cittadini insigniti di un riconoscimento al valor civile possono essere assunti per chiamata diretta in questo ruolo. L'articolo 17 semplifica l'ingresso al ruolo del personale tecnico, stabilendo una precedenza a favore dei ruoli operativi che intendono passare a quello tecnico. L'articolo 18 introduce la possibilità del personale capo squadra o specialista di transitare al ruolo di ispettore; l'articolo 19 introduce la possibilità del personale capo squadra esperto o specialista esperto di transitare al ruolo di ispettore esperto. L'articolo 20 regolamenta la carriera dell'ispettore esperto e l'articolo 21 ridefinisce i criteri di accesso alla qualifica di sostituto direttore prevedendo che all'interno dell'area tecnica non si effettuano concorsi e, inoltre, aprendo alla possibilità di transito a questo ruolo del capo reparto o del capo specialista. Gli articoli da 22 a 25 regolamentano l'accesso alla qualifica di sostituto direttore capo, e di sostituto direttore capo esperto. L'articolo 26 dispone alcune abrogazioni, tra cui la norma che stabilisce il merito straordinario come principio di valutazione per l'avanzamento di carriera. L'articolo 27 demanda a un decreto ministeriale le modalità e i termini per l'applicazione delle nuove disposizioni al personale già in servizio.
  Con la presente proposta di legge si prevede, inoltre, l'osservanza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente nella misura in cui si distinguono, in modo organico, le figure di consulente e di vigilante anche al fine di una maggiore garanzia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «3. La sovraordinazione funzionale tra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue:

   a) per il ruolo tecnico: sostituti direttori e ispettori antincendi;

   b) per il ruolo operativo: capi reparto e capi squadra, capi specialisti e specialisti, vigili del fuoco».

Art. 2.

  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è abrogata.

Art. 3.

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) diploma triennale ovvero titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente».

Art. 4.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di sedici mesi, di cui dodici mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e quattro mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o presso gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché inseriti nelle squadre di soccorso»;

   b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Durante il corso di cui al comma 1, gli allievi possono essere impiegati in servizi operativi di istituto in sostituzione del vigile volontario secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «6-bis. Il superamento del corso di cui al comma 1 abilita alla professione di vigile del fuoco e costituisce titolo di formazione riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e parificato a tutti gli effetti al diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico».

Art. 5.

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da vigile a vigile esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. I vigili del fuoco esperti che hanno compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile esperto e completato uno dei percorsi di professionalizzazione stabiliti dall'amministrazione competente e indirizzati all'acquisizione di particolari capacità operative con conoscenze tecniche di elevato livello transitano, secondo l'ordine di acquisizione dei titoli, al ruolo di vigile coordinatore»;

Art. 6.

  1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam non riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori».

Art. 7.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso in maniera esclusiva anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, si occupa della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei funzionari e dei dirigenti appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso; si recano sul posto dell'intervento quando vi sia più di una squadra, assumendosi in condivisione con gli specialisti la responsabilità operativa e ottimizzando risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di polizia giudiziaria; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; d'iniziativa o su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza e di prevenzione degli incendi; redigono e sottoscrivono rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupano della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Svolgono il compito di capo turno provinciale, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. I capi squadra e i capi reparto possono svolgere compiti di formazione».

Art. 8.

  1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis. – (Funzioni del personale appartenente al ruolo dello specialista).1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di specialista e di specialista esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile diretto dell'attività posta in essere; valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli e alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione degli incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria si occupa della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo specialista e di capo specialista esperto sono diretti collaboratori dei funzionari e dei dirigenti appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative specialiste e le coordinano nelle attività di soccorso. Si recano sul posto dell'intervento quando vi sia più di una squadra di specialisti assumendosi la responsabilità operativa e condividendo con gli specialisti la responsabilità delle operazioni poste in essere, ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di polizia giudiziaria; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; di iniziativa o su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; coordinano e partecipano ai programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, partecipano e coordinano l'attività di formazione e di vigilanza e di prevenzione degli incendi; redigono e sottoscrivono rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupano della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   3. Gli appartenenti alle qualifiche di capo specialista e di capo specialista esperto possono svolgere il compito di coordinamento di territori o macroaree dove insiste la necessità di specialisti vigili del fuoco».

Art. 9.

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra avviene:

   a) con concorso riservato al personale che riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi;

   b) per i posti ancora disponibili al termine della selezione di cui alla lettera a) mediante concorso interno per titoli con esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a quattro mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili esperti che ha compiuto almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni precedenti, ha frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 10.

  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis. – (Immissione nel ruolo degli specialisti). – 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti avviene:

   a) con concorso riservato al personale che, alla data in cui risulta la vacanza in organico, riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi;

   b) per i posti ancora disponibili al termine della selezione di cui alla lettera a) mediante concorso interno per titoli con esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a quattro mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili esperti che ha compiuto almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni precedenti, ha frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   c) per i ruoli di specialista per i quali è previsto il conseguimento di brevetti, l'accesso alla qualifica avviene dopo almeno due anni di effettivo servizio».

Art. 11.

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito del ruolo dei capi squadra esperti, la promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto nella propria sede di servizio, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo l'ordine di ruolo ai capo squadra esperti che, nel biennio precedente lo scrutinio, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria»;

   b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

Art. 12.

  1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 16-bis. – (Promozione a capo specialista). – 1. Nell'ambito del ruolo degli specialisti esperti, la promozione alla qualifica di capo specialista è conferita a ruolo aperto nella propria sede di servizio, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo l'ordine di ruolo agli specialisti esperti che, nel biennio precedente lo scrutinio, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria».

Art. 13.

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:

   «Art. 17-bis. – (Promozione a capo specialista esperto). – 1. La promozione alla qualifica di capo specialista esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi specialisti che, alla data dello scrutinio, hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria».

Art. 14.

  1. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam non riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori».

  2. Al capo III del titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

   «Art. 18-bis. – (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi specialisti esperti). – 1. Ai capi specialisti esperti che hanno compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
   2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non ha riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
   3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
   4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam e non è riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori».

Art. 15.

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Nell'espletamento dei compiti d'istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; collaborano con il personale dei ruoli operativi dei sostituti direttori, possono svolgere compiti di formazione, collaborano alla redazione dei piani di intervento; partecipano alle attività di prevenzione degli incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche per le attività normate e per le attività non complesse; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni; svolgono, ove previsto, attività tecnico-ispettive ed eseguono controlli; seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Gli ispettori esperti sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, il sostituto direttore.
   2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi partecipano alle attività di prevenzione degli incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche anche per le attività complesse. In caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi, di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, in base a direttive generali, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere compiti di formazione».

Art. 16.

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

   a) per passaggio diretto dalla qualifica di vigile, ai vigili del fuoco coordinatori che ne hanno fatto domanda;

   b) nel limite dei residui posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo»;

   b) il comma 4 è abrogato;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, i cittadini decorati al valor civile, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al medesimo articolo 22, comma 4».

Art. 17.

  1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione».

Art. 18.

  1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita:

   a) a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, hanno compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 23 e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;

   b) per passaggio diretto ai capi squadra che ne hanno fatto richiesta;

   c) per passaggio diretto agli specialisti che ne hanno fatto richiesta».

Art. 19.

  1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita:

   a) a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, hanno compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;

   b) per passaggio diretto ai capi squadra esperti che ne hanno fatto richiesta;

   c) per passaggio diretto agli specialisti esperti che ne hanno fatto richiesta».

Art. 20.

  1. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam che fa parte integrante della retribuzione individuale e non è riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori».

Art. 21.

  1. L'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «Art. 29. – (Nomina a sostituto direttore antincendi). – 1. La nomina alla qualifica di sostituto direttore antincendi avviene con le seguenti modalità:

   a) nell'ambito del ruolo degli ispettori esperti, la promozione è conferita a ruolo aperto nella propria sede di servizio, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo l'ordine di ruolo agli ispettori esperti che, nel biennio precedente lo scrutinio, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;

   b) per passaggio diretto dei capi reparto che ne hanno fatto richiesta;

   c) per passaggio diretto dei capi specialisti che ne hanno fatto richiesta».

Art. 22.

  1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, hanno compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria».

Art. 23.

  1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 30-bis.(Transito nel ruolo di sostituto direttore antincendi capo).1. È consentito il transito nel ruolo di sostituto direttore antincendi capo per passaggio diretto:

   a) ai capi reparto esperti che ne hanno fatto richiesta;

   b) ai capi specialisti esperti che ne hanno fatto richiesta».

Art. 24.

  1. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

   «5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam non riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori».

Art. 25.

  1. Al capo IV del titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come da ultimo modificato dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

   «Art. 31-bis. – (Transito nel ruolo di sostituto direttore antincendi capo esperto).1. È consentito il transito nel ruolo di sostituto direttore antincendi capo esperto per passaggio diretto:

   a) ai capi reparto esperti con scatto convenzionale che ne hanno fatto richiesta;

   b) ai capi specialisti esperti con scatto convenzionale che ne hanno fatto richiesta».

Art. 26.

  1. Gli articoli 25, 32 e 33 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono abrogati.

Art. 27.

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali, a definire i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 1° gennaio 2020.

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