FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1768-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

e con il ministro per i beni e le attività culturali
( BONISOLI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017

Presentato il 10 aprile 2019

(Relatrice: QUARTAPELLE PROCOPIO )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 28 ottobre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1768 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017;

   evidenziato come l'Accordo, di cui si propone la ratifica, sostituisca l'Accordo di coproduzione cinematografica del 19 novembre 1971 e risponda allo scopo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti;

   rilevato, inoltre, come l'Accordo consenta alle coproduzioni realizzate di essere considerate dalle Parti quali opere nazionali, con conseguente applicazione dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1768 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni in materia di coproduzioni cinematografiche previste dall'Accordo risultano di carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 3 del disegno di legge in esame appare necessario – in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge avvenuta lo scorso anno – aggiornare la copertura finanziaria riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022;

    la prima riunione della Commissione mista istituita ai sensi dell'articolo XII dell'Accordo avrà luogo in Messico nell'anno 2021;

    l'onere derivante dall'articolo XII dell'Accordo oggetto di ratifica, essendo direttamente riferibile a spese di missione, dovrebbe essere piuttosto espresso in termini meramente previsionali, in quanto non comprimibile nell'ambito di un limite massimo di spesa;

    rilevata pertanto la necessità, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche, di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

    all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

  Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

  Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Identico.

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